Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14562 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 09/07/2020), n.14562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20557-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL

TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lc rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.F.P., C.M., domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’Avvocato FELICE LO FURNO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 85/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

ALTANISSETTA, depositata il 10/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 85/21/2013, depositata il 10 giugno 2013, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello proposto da B.F.P. e C.M. e, – in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso, – ha statuito l’applicabilità, nella fattispecie, delle agevolazioni previste dalla L.R. Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, art. 60, “mandando all’Agenzia delle Entrate di Enna di procedere alla riliquidazione dell’imposta di registro… rimborsando, ove eccedenti, le somme incassate in misura superiore a quelle effettivamente dovute.”;

– il giudice del gravame ha ritenuto che: – “l’avviso di liquidazione di imposta di registro”, nella fattispecie emesso, rientrava nel novero degli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2; della reclamata fattispecie agevolativa ricorrevano “(per documenta)” i presupposti, essendo i contribuenti “in possesso dei requisiti richiesti dalla L. n. 604 del 1954”; – dette disposizioni dovevano trovare applicazione (anche) nei confronti dello “acquirente ex asta pubblica”;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– resistono con controricorso B.F.P. e C.M..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, deducendo, in sintesi, che, nella fattispecie, l’atto impugnato si risolveva, – piuttosto che nel ritenuto avviso di liquidazione, – in una “mera comunicazione intercorsa tra l’Agenzia delle Entrate ed il Tribunale di Nicosia”, atto questo che recava “sic et simpliciter, un conteggio di imposte richiesto, da parte del Tribunale di Nicosia, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate localmente competente, al precipuo ed unico fine di incamerare, successivamente, le imposte dovute per il trasferimento” e che, pertanto, non poteva includersi nel novero degli atti impugnabili (ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19);

– il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, reca la denuncia di violazione, e falsa applicazione, della L.R. Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, art. 60, della L.R. Sicilia 16 aprile 2003, n. 4, art. 99, e della L. n. 604 del 1954, art. 1, comma 1, e art. 2;

– assume, al riguardo, l’Agenzia ricorrente che nella fattispecie: l’applicazione del beneficio in discorso non risultava richiesto nel decreto di trasferimento (per quanto i coniugi acquirenti nella procedura di esecuzione immobiliare ne avessero fatta separata richiesta che, però, il giudice dell’esecuzione non aveva reputato di accogliere nel decreto di trasferimento); – non sussistevano i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla L. n. 604 del 1954, art. 2, in quanto i contribuenti nè esercitavano attività agricola nè coltivavano il fondo acquistato; – i fabbricati non potevano considerarsi “pertinenziali poichè non avevano la caratteristica della ruralità”, non risultando la produzione di redditi da svolgimento di attività agricola (se non dal 1 aprile 2006, quando il B. aveva iniziato “l’attività di coltivazione di cereali”);

2. – entrambi i motivi sono destituiti di fondamento e vanno disattesi;

3. – per come (più compiutamente) emerge dallo stesso controricorso (v. fol. 2 e 4), l’atto impugnato recava l’indicazione delle imposte di registro e ipocatastali dovute a fronte di decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Nicosia nell’àmbito di esecuzione forzata immobiliare (artt. 586 e 591 bis c.p.c.); atto, quello, sulla cui base la cancelleria del Tribunale provvedeva alla registrazione del decreto, versando gli importi previamente indicati, e pur a fronte di un’espressa richiesta di applicazione delle agevolazioni in c.stazione qual formulata dai contribuenti, nell’àmbito di detta procedura esecutiva, con nota del 13 aprile 2005;

3.1 – come già ripetutamente rilevato dalla Corte, la tassatività dell’elencazione degli atti impugnabili, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, deve intendersi riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente individuati, ma alle categorie a cui sono riconducibili, in cui vanno, pertanto, ricompresi anche gli atti atipici o con diversi nomen iuris da quelli indicati, che producano, però, gli stessi effetti giuridici;

– si è, in particolare, rimarcato che sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, “tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorchè tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto” (Cass. Sez. U., 24 luglio 2007, n. 16293); e che, a tal fine, deve aversi riguardo agli effetti giuridici che l’atto concretamente produce nella sfera giuridica del contribuente, quali effetti astrattamente suscettibili a fondare l’interesse del contribuente all’impugnazione ex art. 100 c.p.c., trovando giustificazione l’applicazione dei criteri di interpretazione estensiva ed analogica delle categorie di atti c.nute nell’elenco di cui al citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 tanto nell’esigenza di certezza dei rapporti tributari (che richiede un’immediata definizione delle potenziali controversie) quanto nei principi costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e di effettività del diritto di difesa del cittadino (art. 24 Cost.; v., ex plurimis, Cass., 23 marzo 2016, n. 5723; Cass., 1 luglio 2015, n. 13548; Cass., 11 febbraio 2015, n. 2616; Cass., 6 novembre 2013, n. 24916; Cass., 5 ottobre 2012, n. 17010; Cass., 15 giugno 2010, n. 14373; Cass., 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., 15 maggio 2008, n. 12194; v., altresì, Corte Cost., 6 dicembre 1985, n. 313);

3.2 – non è, allora, dubbio che, – incidendo l’atto in questione sull’adempimento dell’ufficio di cancelleria (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 73; D.P.R. n. 131 del 1986, art. 10, comma 1, lett. c), art. 13, comma 1, art. 54, comma 2) e, in via diretta, sugli stessi aggiudicatari (nella forma del prelievo della provvista dal fondo spese depositato in cancelleria in relazione all’ammontare approssimativo delle spese di vendita; art. 580 c.p.c., comma 1, ratione temporis vigente), – dovesse riconoscersi, nella fattispecie, l’interesse a ricorrere a fronte di un adempimento che disconosceva, oltretutto, il reclamato diritto alle agevolazioni fiscali (qual già formalizzate con richiesta dei contribuenti);

4. – la L.R. Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, art. 60 (qual modificata dalla L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, art. 32), ha disposto nei seguenti termini: “Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, aumentare le economie di scala e ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo, gli atti elencati alla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1, comma 1 da chiunque posti in essere fino alla data del 31 dicembre 2011, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9 e sono esenti dalle imposte di bollo e catastale”;

4.1 – detta disposizione ha, quindi, formato oggetto di interpretazione autentica, dapprima ad opera della L.R. Sicilia 16 aprile 2003, n. 4, art. 99, – secondo il cui disposto “Alle agevolazioni di cui alla L.R. 26 marzo 2002, n. 2, art. 60 deve riconoscersi la natura di misura fiscale di carattere generale rivolta a chiunque ponga in essere, a partire dall’1 gennaio 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2006, gli atti indicati nello stesso articolo.”, – di poi da parte della L.R. Sicilia 22 dicembre 2005, n. 19, art. 20, comma 15, che, a sua volta, ha disposto nei seguenti termini: “Le agevolazioni di cui alla L.R. 26 marzo 2002, n. 2, art. 60, ed alla L.R. 16 aprile 2003, n. 4, art. 99, si applicano per tutti gli atti traslativi da chiunque posti in essere a partire dal 1 gennaio 2002 fino alla data del 31 dicembre 2006, alla sola condizione che abbiano ad oggetto terreni agricoli secondo gli strumenti urbanistici vigenti alla data di stipula dell’atto e loro pertinenze; il riferimento alla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1, comma 1, vale solo ai fini dell’individuazione delle tipologie di atti agevolati. La presente disposizione costituisce interpretazione autentica della L.R. 26 marzo 2002, n. 2, art. 60.”;

4.2 – come, dunque, reso esplicito dalla disposizione interpretativa (v. anche Corte Cost., 30 maggio 2008, n. 188), l’agevolazione in discorso ha ad oggetto “terreni agricoli secondo gli strumenti urbanistici vigenti alla data di stipula dell’atto e loro pertinenze”, e non implica la ricorrenza dei requisiti di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 2 (v., in particolare, Cass., 3 febbraio 2016, n. 2100; Cass., 22 febbraio 2012, n. 2614) nè la previa richiesta dei contribuenti (peraltro pur presente nella fattispecie; v. Cass., 20 luglio 2012, n. 12657);

5. – il secondo motivo di ricorso, come anticipato, si incentra (anche) sul difetto della qualità rurale dei fabbricati (che, per tale ragione, non potevano ritenersi di natura pertinenziale) ma non considera che, secondo il ricordato disposto normativo di interpretazione autentica, la qualità rilevante, ai fini in questione, è quella pertinenziale (v. Cass., 5 aprile 2013, n. 8413); e che tale qualità, – indipendentemente dal reddito rinveniente dallo svolgimento dell’attività agricola (profilo, questo, che esso solo forma oggetto di censura; v. il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3, lett. d), conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133), – è ex se idonea a connotare (indipendentemente dalla considerazione della fonte reddituale) la natura rurale delle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 29 (ora art. 32) oltrechè alle attività agricole “destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonchè ai fabbricati destinati all’agriturismo” (D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, come introdotto dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, art. 2, comma 1);

6. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti, però, non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.000,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 9 luglio 2020

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