Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14562 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. II, 04/07/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 04/07/2011), n.14562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7412/2009 proposto da:

W.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GRANISCI 28, presso lo studio dell’avvocato FRANCHI

Manilio, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti a

margine della seconda pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 47, presso lo studio dell’avvocato FARACI

FRANCESCO MARIA, rappresentato e difeso dagli avvocati GABALLO

Vittorio, GABALLO FULVIO, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO

(OMISSIS) e CORPO BOXES, CONDOMINIO

(OMISSIS);

– intimati –

avverso il decreto n. 1026/08 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

21.1.09, depositato il 06/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E1 presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con provvedimento del 6 febbraio 2009 la Corte d’appello di Milano rigettava il reclamo proposto dall’avv. W.C. per impugnare la decisione resa dal tribunale di Milano sul ricorso con il quale egli aveva chiesto la nomina di un amministratore di un supercondominio sito in (OMISSIS), previa revoca di D.M.E..

La Corte milanese, dato atto della circostanza che il D.M. aveva dichiarato di aver rassegnato le proprie dimissioni e di essere stato sostituito da tale signora E., dichiarava cessata la materia del contendere.

Riferiva che le parti concordavano nel ritenere cessata la materia del contendere.

Confermava la condanna del ricorrente alla refusione a controparte delle spese di primo grado di giudizio e compensava quelle del secondo grado.

W. ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di doglianza.

D.M. ha resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo lamenta omessa motivazione “circa un fatto controverso e decisivo delle domande iniziali”.

Il secondo espone “violazione e falsa applicazione delle norme” in tema di procedimento camerale di nomina o revoca dell’amministratore di condominio.

Il terzo denuncia violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano l’istituto della soccombenza virtuale”.

Il quarto si duole di insufficiente e contraddittoria applicazione delle norme che disciplinano la liquidazione delle spese di soccombenza.

Il controricorso ha eccepito l’inammissibilità di tutti i motivi per violazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c..

Il rilievo coglie nel segno.

Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, appare inammissibile.

Il secondo e il terzo motivo, che concernono violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, non espongono il quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4).

Il primo e il quarto motivo,che espongono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, sono caratterizzati dalla mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere.

Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Mette conto precisare che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. 19769/08). Pertanto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (SU 26020/08). Ne consegue che non può essere lasciato al giudice il compito di estrapolare il quesito dall’insieme delle argomentazioni svolte dalla parte nel formulare la censura.

Parimenti, nella norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 – cioè la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione” – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso.

Nella specie la formulazione di quesiti e la specificazione del fatto controverso sono del tutto assenti.

Di questo tenore è la relazione preliminare comunicata ex art. 380 bis c.p.c., che il Collegio condivide e fa propria.

Mette conto aggiungere che il ricorso era ammissibile avverso la sola parte del provvedimento che concerneva il regolamento delle spese di lite.

Le Sezioni Unite hanno infatti da tempo chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio ai sensi degli art. 1129 cod. civ. e art. 64 disp. att. cod. civ., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione (sostitutivo della volontà assembleare, per l’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell’interesse alla corretta gestione dell’amministrazione condominiale in ipotesi tipiche – contemplate dall’art. 1129 cit. – di compromissione della stessa) che, pur incidendo sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore, non ha carattere decisorio, non precludendo la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio contenzioso, del diritto su cui il provvedimento incide; tutela che, per l’amministratore eventualmente revocato, non potrà essere in forma specifica, ma soltanto risarcitoria o per equivalente (non esistendo un diritto dell’amministratore alla stabilità dell’incarico, attesa la revocabilità in ogni tempo, in base alìart. 1129 cod. civ., comma 2), onde la diversità dell’oggetto e delle finalità del procedimento camerale e di quello ordinario, unitamente alla diversità delle rispettive “causae petendi”, così come impedisce di attribuire efficacia vincolante al provvedimento camerale nel giudizio ordinario, del pari non consente di ritenere che il giudizio ordinario si risolva in un sindacato del provvedimento camerale. E’ viceversa ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione, contenuta nel provvedimento, relativa alla condanna alle spese del procedimento, la quale, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame e1 stata adottata, ha i connotati della decisione giurisdizionale e l’attitudine al passaggio in giudicato indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede (SU 20957/04; Cass. 1571/09).

Quanto alla formulazione dei quesiti, il Collegio rileva che invano in memoria parte ricorrente deduce che di aver soddisfatto i requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., e si sforza di evidenziare graficamente gli assunti che ritiene congrui allo scopo.

Trattai invero di parti ben diverse dei motivi, cioè la rubrica, ovvero citazioni giurisprudenziali, ovvero di parti espositive, che non hanno l’unitarietà di sintesi logica che costituisce il quesito di diritto come configurato dalla giurisprudenza della Corte. In un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 – bis cod. proc. civ. consiste proprio nell’imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della corte di legittimità (SU 19444/09).

Giova segnalare in proposito che alla mancanza iniziale dei quesiti non si può sopperire in un secondo tempo, atteso che, il ricorso per cassazione privo della formulazione dei quesiti di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., non può essere successivamente integrato, ancorchè non sia scaduto il termine per l’impugnazione, ostandovi il principio della consumazione dell’impugnazione con la presentazione del primo ricorso (Cass. 17246/08; 223909/08).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità d del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in favore del D.M., ritualmente e personalmente costituitosi in quanto destinatario della notifica del ricorso “in proprio o nella sua qualità di già amministratore” dei Condomini indicati nell’epigrafe del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione in favore del controricorrente delle spese di lite liquidate in Euro 1.500,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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