Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14561 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. II, 16/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 16/06/2010), n.14561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.C., A.P., A.G., nella qualità di

eredi di A.A. e di F.A. ved. A., rappresentati

e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.

Parisi Giuseppe, elettivamente domiciliati in Roma, piazza Ragusa n.

47, presso lo studio dell’Avv. Turco Salvatore;

– ricorrenti –

contro

M.A.L.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 203 del 6

febbraio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 22 febbraio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Con sentenza depositata il 17 marzo 1997, il Tribunale di Catania, nella contumacia di M.A.L., dichiarava che, con contratto preliminare datato 30 settembre 1986, la convenuta si era obbligata a vendere ad A.A. gli immobili descritti nel contratto medesimo per il prezzo ed alle condizioni ivi indicati, mentre rigettava le altre domande dell’attore (consistenti nella domanda di accertamento che l’attore aveva adempiuto agli obblighi nascenti dal preliminare; e nella richiesta di emissione di sentenza ex art. 2932 c.c.). La Corte d’appello di Catania, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 6 febbraio 2008, nella contumacia dell’appellata ha rigettato il gravame interposto da C., P., G. e F.A.A., nella loro qualità di eredi di A.A..

La Corte territoriale ha escluso che fosse stata versata agli atti la prova dell’intervenuto pagamento dell’intero prezzo.

Il giudice d’appello ha dato atto che risultava versata in atti una dichiarazione sottoscritta da M.A.L. attestante l’avvenuta ricezione da parte della stessa dell’integrale pagamento del prezzo previsto in preliminare, ma ha precisato che detta produzione documentale, depositata in cancelleria in data 20 aprile 2007 dopo la riassunzione, non era mai stata offerta in comunicazione alla parte rimasta contumace. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello gli A. hanno interposto ricorso, con atto notificato il 16 marzo 2009, sulla base di un motivo. L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con l’unico mezzo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., art. 292 c.p.c., comma 1, e art. 215 c.p.c., n. 1), e propongono conclusivamente il seguente quesito di diritto: “Data la ipotesi di ricorrenza della mancata osservanza dell’obbligo di comunicazione di produzione di scrittura privata sottoscritta dalla controparte, la cui mancata contestazione produce il riconoscimento tacito della scrittura, se la inosservanza determina una nullità non assoluta, ma relativa che non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma va dedotta dallo stesso contumace all’atto della sua eventuale, successiva costituzione, ovvero della impugnazione della sentenza, che abbia pronunciato sulla base della scrittura non notificata; nonchè, condizionatamente, alla ritenuta rilevabilità d’ufficio della inosservanza, se la adottata dizione nell’atto di riassunzione del giudizio avanti la Corte d’appello, notificata a M.A.L. il 7 aprile 2007, del seguente tenore. Tanto premesso versata agli atti di causa la prova dell’intervenuto pagamento dell’intero prezzo soddisfi l’obbligo dell’osservanza della comunicazione della produzione documentale alla controparte. Il motivo è manifestamente infondato.

Con sentenza n. 317 del 1989, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 292 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 215 c.p.c., n. 1, nella parte in cui non prevedeva la notificazione al contumace del verbale in cui si da atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza. Ne deriva che, nel caso di contumacia del convenuto, affinchè la scrittura privata prodotta dall’attore a sostegno della domanda possa considerarsi riconosciuta ai sensi dell’art. 215 c.p.c., n. 1, è necessario che la scrittura sia indicata nell’atto di citazione e prodotta contestualmente alla costituzione in giudizio dell’attore, ovvero, se prodotta successivamente, sia notificato al contumace il verbale contenente la menzione della produzione della scrittura (Cass. 25 luglio 1997,n. 6980; Cass. 3 luglio 1999, n. 6882). Facendo corretta applicazione di questo principio di diritto, la Corte territoriale ha rilevato che la dichiarazione sottoscritta dalla M. era stata depositata in cancelleria soltanto in data 20 aprile 2007, ovvero dopo l’atto di riassunzione, e non risultava essere mai stata offerta in comunicazione alla parte rimasta contumace; ed ha pertanto esattamente concluso nel senso che, non potendosi la scrittura prodotta considerarsi riconosciuta ai sensi dell’art. 215 c.p.c., n. 1, essa era inutilizzabile ai fini del giudizio. Nè il quesito proposto può essere accolto nella sua prospettazione subordinata, giacchè la locuzione nell’atto di riassunzione Tanto premesso versata agli atti di causa la prova dell’intervenuto pagamento del prezzo non soddisfa la prescrizione di cui all’art. 292 c.p.c., come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale, non essendo la scrittura in questione esattamente indicata nell’atto di riassunzione medesimo. Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

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