Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14561 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.12/06/2017),  n. 14561

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10240/2012 proposto da:

O.G., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PERNA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

NAPOLIPARK S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato LUCA DI PAOLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CASTIGLIONE, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2729/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/04/2011, r.g.n. 7846/2007.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

la Corte d’Appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta la domanda proposta da O.G. nei confronti della s.r.l. Napoli Park volta a conseguire la declaratoria di intercorrenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato alla data del 30/8/2002 con fa società C.N.A.P. e del proprio diritto all’assunzione diretta da parte della Napoli Park, subentrante della prima nell’appalto avente ad oggetto la gestione del servizio parcheggi urbani di (OMISSIS), oltre al pagamento delle mensilità maturate dal settembre 2002;

la Corte distrettuale perveniva a tale conclusione sul rilievo essenziale che il lavoratore non aveva impugnato tempestivamente il licenziamento intimatogli dalla società C.N.A.P., con raccomandata il cui avviso di ricevimento risultava sottoscritto il 7/10/99, e che la firma apposta in calce alla ricevuta non era stata ritualmente disconosciuta;

la cassazione di tale decisione è domandata dal O.G. sulla base di unico motivo cui resiste con controricorso la società intimata, che ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. deve preliminarmente respingersi l’eccezione di inammissiblità del ricorso per tardività, sollevata dalla controricorrente con riferimento alla data della notifica del ricorso (18/4/2012), perfezionata oltre il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., posto che la sentenza impugnata era stata depositata in data 14/4/2011;

la notifica risulta tentata una prima volta in data 10/4/2012, alla Napolipark s.r.l. rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Castiglione presso lo studio del quale era elettivamente domiciliata in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 276, e dal quale risultava “sloggiato”; quindi è stata rinnovata in data 18/4/2012 presso il nuovo indirizzo sito in via Carducci n. 42;

tale notifica si presenta rituale ove si faccia richiamo all’indirizzo enunciato da questa Corte e che va qui ribadito, secondo cui (vedi Cass. 30/9/2016 n. 19599) la notificazione del ricorso per cassazione che, tentata in pendenza del termine per impugnare ed effettuata presso l’esatto indirizzo del difensore del destinatario, non sia andata a buon fine è da considerarsi tempestiva ove prontamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine suddetto; ciò in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (vedi Cass. 20/7/2016 n. 14916) il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.;

1.1 con unico motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., nonchè art. 1335 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

si lamenta l’erroneità della pronuncia per aver ritenuto tardivo il disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno della lettera di licenziamento, in quanto intervenuto in seconda udienza, argomentandosi, per contro, che nella prima udienza successiva al deposito della copia fotostatica della ricevuta (3/5/2006), il difensore aveva negato che la firma apposta sulla ricevuta della lettera di ricevimento potesse essere riconducibile al ricorrente;

si argomenta altresì che se è pur vero, come affermato dalla Corte di merito, che l’art. 1335 c.c., introduce una vera e propria presunzione di conoscenza disponendo che ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario, è altrettanto vero che questa presunzione può essere superata quando il destinatario si sia trovato senza sua colpa nella impossibilità di acquisire conoscenza della stessa, come avvenuto nella specie, essendo all’epoca del ricevimento della lettera astretto in regime carcerario;

2. il ricorso si palesa inammissibile ove si faccia richiamo al principio affermato da questa Corte e che va qui ribadito, secondo cui il convincimento del giudice del merito circa l’inidoneità di una determinata deduzione difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento della scrittura privata costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 1/2/2002 n. 1300), priticipio ribadito anche in relazione alla valutazione dell’idoneità delle espressioni utilizzate dalla parte a configurare un valido disconoscimento di una scrittura privata prodotta contro di essa, che è stato ritenuto giudizio di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass. 17/5/2007 n. 11460);

3. la Corte di merito con argomentazioni congrue e conformi a diritto, ha dedotto che ai sensi dell’art. 215 c.p.c., colui contro il quale la scrittura è prodotta, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o sottoscrizione alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione; che tale nozione va intesa in modo strettamente cronologico; che alla data del 3/5/2006 il difensore dell’appellante contestava tout court il ricevimento della missiva di licenziamento da parte del proprio assistito “prodotta in atti in copia con cartolina di ritorno”, per essere all’epoca, detenuto in (OMISSIS), non operando alcun disconoscimento nelle forme previste dall’art. 215 c.p.c., laddove solo alla successiva udienza del 27/10/2006 (la seconda) il ricorrente aveva negato, tardivamente, di aver mai firmato alcun avviso di ricevimento della lettera di licenziamento;

si tratta di un iter procedimentale corretto perchè esplicato con motivazione congruente ed informata ai richiamati principi giurisprudenziali ai quali si intende dare continuità;

4. il ricorso va pertanto, dichiarato inammissibile e le spese regolate secondo il regime di soccombenza come da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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