Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14561 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 09/07/2020), n.14561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9509-2013 proposto da:

PAPPALARDO COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

CIPRO 46, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO NOSCHESE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARILENA MARTUSCELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 63/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. della

CAMPANIA, depositata il 06/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Campania sezione staccata di Salerno n. 63/9/2012

depositata il 6.2.2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 dicembre 2019 dal relatore, consigliere Dott. Mele Francesco.

Fatto

RILEVATO

che:

La Pappalardo Costruzioni srl proponeva ricorso avverso avviso di accertamento recante rettifica in aumento della dichiarazione Mod. Unico 2006 per l’anno d’imposta 2005 ai fini II.DD., IRAP e IVA in relazione all’attività esercitata di lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile. In particolare, era contestato alla contribuente l’omessa contabilizzazione, tra le rimanenze finali, di quattro appartamenti, contestazione accompagnata da recupero a tassazione -a fini IVA- di operazioni imponibili relative ad un contratto di permuta con cui la società aveva acquistato un suolo edificabile impegnandosi a trasferire ai cedenti dei fabbricati da realizzarsi. In conseguenza di ciò venivano rideterminati IRES, IRAP ed IVA ed inflitte le relative sanzioni.

Nel contraddittorio tra le parti, la commissione tributaria provinciale di Salerno accoglieva nel merito (pur confermando la legittimità del modus procedendi seguito dall’ufficio) il ricorso con sentenza, che – a seguito di gravame interposto dall’ufficio- veniva riformata dalla CTR che rigettava il ricorso della contribuente. Il giudice dell’appello -dopo avere premesso essere l’oggetto della lite incentrato sulla ripresa a tassazione dell’importo di Euro 229.000,00 derivante dal contratto di permuta sopra menzionato-rilevava che su tale importo, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, era legittimamente applicabile l’IVA (“…per la cessione del terreno l’effetto doveva considerarsi realizzato al momento della stipulazione, per cui fin da quel momento il relativo valore costituiva corrispettivo imponibile”) con conseguente conferma “dell’operato dell’ufficio che ha individuato il momento impositivo per la società coincidente con la stipula del contratto di permuta.”

Per la cassazione della predetta sentenza la società propone ricorso affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La società deposita memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che

Il ricorso consta di tre motivi con i quali la ricorrente denuncia: 1) “Violazione e falsa applicazione del disposto previsto dall’art. 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 ed omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”; 2) “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. Att. c.p.c. e, per quanto concerne il processo tributario, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, nn. 3 e 4, per carenza assoluta di motivazione sulle ragioni di riforma della sentenza di primo grado; omessa ed insufficiente motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa ed inesatta rilevazione e valutazione delle prove acquisite al giudizio”; 3) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 93,109 e 163 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”

Con il primo motivo, la ricorrente assume di non avere prestato acquiescenza ai capi della decisione di primo grado, acquiescenza erroneamente ritenuta dalla CTR.

Il motivo non è accoglibile.

Premesso quanto sul punto affermato dalla CTR -e cioè che la contribuente “non ha posto alcuna specifica censura alla sentenza della CTP nella parte in cui: ritiene che l’accertamento (in rito) sia legittimo; che la censura circa il non “corretto operato formale dell’ufficio” sia infondata; sia infondata l’eccezione di nullità della L. n. 212 del 2000, art. 12, della L. n. 4 del 1929, art. 24; che sia infondata l’eccezione di nullità dell’avviso perchè non preceduto da PVC”, con la conseguenza che, in assenza di siffatte specifiche censure, “per l’effetto devolutivo proprio di questo grado del giudizio, deve ritenersi che sulle relative questioni vi sia stata acquiescenza e/o decadenza”- la censura appare inammissibile in quanto il motivo in commento, incentrato sulla interpretazione degli atti operata dal giudice del merito, avrebbe dovuto essere fatto valere come vizio di motivazione e/o violazione delle, norme codicistiche in materia di interpretazione della norma (Cfr. SU. n. 27435/17) trascurare che nella specie si registra un difetto di autosufficienza del ricorso, non essendo sufficiente al riguardo il mero sunto contenuto in ricorso (cfr. SU n. 157/20).

Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove la CTR ha ritenuto che “eventuali acconti corrisposti dai committenti per l’acquisto dei beni immobili prima del verificarsi dell’effetto traslativo e dunque per opere realizzate e non ancora consegnate dovevano essere riportate nell’attivo circolante sotto la voce “rimanenze” e tra i debiti sotto la voce “acconti”. Non è infatti possibile ipotizzare che gli acconti (o anticipi) per il futuro acquisto di beni immobili possano concorrere alla formazione del reddito di impresa nell’esercizio in cui sono fatturati. Gli anticipi infatti vanno collocati nello Stato Patrimoniale (tra i debiti) e non nel conto economico perchè concorreranno alla formazione del reddito solo nell’anno di stipula del contratto di vendita (ossia nell’anno in cui sarà conseguito il ricavo che è quello in cui si verificherà il trasferimento della proprietà)”.

Il motivo è inammissibile in quanto diretto a censurare la sentenza per insufficienza in diritto della motivazione ed in quanto privo della necessaria specificità con riferimento al profilo di censura sub 2.b),concernente la valutazione della prova: nel giudizio di legittimità è infatti richiesta la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo è proposto, la illustrazione del medesimo attraverso l’esposizione delle ragioni su cui si fonda la sentenza impugnata e la correlata esposizione delle considerazioni che militano a sostegno della invocata cassazione della sentenza stessa, laddove per questo profilo v’è solo una enunciazione di fatture, senza illustrazione adeguata.

– Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 93,109 e 163.

– Anche tale motivo non è accoglibile. Il giudizio ha per oggetto la contabilizzazione -tra gli elementi negativi nel bilancio 2005- della parte di reddito di Euro 280mi1a pari al valore della compravendita dei quattro immobili, con conseguente deduzione di tale costo dal conto economico; il principio da applicarsi nella fattispecie è quello di cui all’art. 109 TUIR, in forza del quale i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti alla data di stipulazione dell’atto ovvero in quella in cui si verifica l’effetto traslativo. Nel caso in esame, la CTR rimarcato che è certo che la società aveva nel suo patrimonio, nell’anno 2005, i quattro appartamenti in parola; e, per altro verso, certo che nessuna prova è stata fornita dalla contribuente a suffragare l’assunto per cui il valore delle rimanenze relative fosse da ricomprendere nella voce “rimanenza finale”. Sinchè anche in tal caso il motivo è inammissibile perchè depositata una prova che secondo la CTR non ha stato fruita.

– Conclusivamente il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 9 luglio 2020

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