Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14561 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. II, 04/07/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 04/07/2011), n.14561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7378/2009 proposto da:

PRODUPER SRL (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante

pro tempore e D.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SAVOIA 72, presso lo studio dell’avvocato DI

NAPOLI ROBERTO, rappresentati e difesi dall’avvocato PALMA Antonio,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI NARDO’;

– intimato –

avverso la sentenza n. 24/2009 del TRIBUNALE di LECCE Sezione

Distaccata di NARDO’, depositata il 27/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Nardò con sentenza n. 223/07 respingeva l’opposizione proposta da Produper srl e da D.A. avverso il Comune di Nardò, per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS) elevato dalla locale Polizia Municipale il 9 febbraio 2005, per violazione dell’art. 142 C.d.S..

La sentenza veniva invano impugnata davanti al tribunale di Lecce, il quale con sentenza del 27 gennaio 2009 riteneva che fosse stata legittimamente omessa la immediata contestazione della violazione, poichè la ragione dell’omissione era stata indicata nel verbale dai vigili urbani.

Gli opponenti hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 18 marzo 2009.

Il Comune è rimasto intimato.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Con i due motivi di ricorso (rispettivamente violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. e art. 384 reg. C.d.S. il primo; vizi di motivazione il secondo) i ricorrenti sostengono che il tribunale ha errato nel considerare giustificata l’omessa contestazione immediata, poichè l’apparecchio autovelox utilizzato permetteva la visualizzazione immediata dell’infrazione.

Precisamente: con il primo quesito si denuncia la violazione di legge sul presupposto che vi fosse concretamente possibilità di contestare immediatamente l’infrazione.

Con il secondo si assume che sarebbe irragionevole la motivazione adottata dal giudicante, il quale si era soffermato sulla mancata prova, spettante agli appellanti, della possibilità di “verificare l’infrazione in tempo”, sebbene fossero stati offerti riferimenti giurisprudenziali riguardanti apparecchiature dello stesso modello.

Il ricorso aggiunge che il verbale di contestazione, oltre a indicare che la contestazione immediata non era avvenuta “perchè l’accertamento era stato effettuato con apparecchiatura di rilevazione (autovelox 104 C2) che consente la determinazione dell’illecito in tempo successivo”, aggiungeva che “Comunque si era impegnati nella contestazione di altro verbale”. Per i ricorrenti questa affermazione non era stata provata.

Il ricorso non merita accoglimento.

In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocita1 compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi che consentono la rilevazione dell’illecito al momento stesso del transito del veicolo o solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, esenta dalla necessita1 di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, mentre solo nella diversa ipotesi in cui l’apparecchiatura permetta l’accertamento dell’illecito prima del transito del veicolo, la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell’amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale (Cass. 16458/06).

Inoltre l’elencazione, contenuta nell’art. 384 reg. esec. C.d.S., dei casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione non può considerarsi tassativa, ma è, come esplicitamente detto nella disposizione medesima, meramente esemplificativa; Ne consegue che possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilita1 sia ugualmente ravvisabile, e compete al giudice di merito valutare – con motivazione censurabile in cassazione ove illogica o incongrua – se la circostanza impeditiva, riportata nel verbale, abbia una sua intrinseca valenza (Cass. 7415/09).

Nella specie la sentenza impugnata ha espressamente ritenuto “sufficiente la motivazione del verbale di contestazione a norma dell’art. 201 C.d.S.” e tale motivazione era idonea allo scopo, alla luce degli insegnamenti teste ricordati e della fattispecie riassunta in ricorso. Pur prescindendo dalla astratta possibilità di predisporre il servizio di pattuglia in modo da effettuare la contestazione immediata a seguito di rilevamento con autovelox del tipo indicato, il verbale recava infatti una ulteriore motivazione della mancata contestazione, costituita dall’essere i verbalizzanti impegnati nella compilazione di altro verbale.

Detta giustificazione non richiedeva ulteriore prova, atteso che il fatto attestato (l’essere impegnati in altro compito) era coperto dalla fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., inficiabile solo con la querela di falso (SU 17355/09) e costituiva indiscutibilmente valida spiegazione dell’operato. In proposito va sottolineato che sarebbe stato pressocchè impossibile effettuare il rilevamento e la contestazione mentre si stava procedendo ad altra contestazione, sicchè la motivazione contenuta nel verbale era ineccepibile e la sentenza che la ha avallata è congrua.

Ma soprattutto vale osservare che l’organizzazione del servizio di rilevamento e contestazione non può essere oggetto di sindacato, quale si avrebbe se si contestasse ai verbalizzanti la possibilità di effettuare un secondo rilevamento mentre uno di essi sta attendendo alle formalità di contestazione con altro automobilista (Cass. 20114/06; 19032/08; 21878/09).

Il Collegio condivide pienamente queste considerazioni, svolte nella relazione preliminare.

Invano parte ricorrente in memoria ex art. 380 bis c.p.c., lamenta che non sia stato provato che la pattuglia era impegnata nella contestazione di altro verbale. Come già osservato, trattasi di attestazione di un fatto che il pubblico ufficiale dichiara avvenuto in sua presenza o da lui compiuto e quindi la veridicità di tale affermazione poteva essere contestata solo mediante querela di falso.

Inoltre tale attestazione è idonea a integrare la giustificazione della omessa contestazione immediata (cfr. specificamente Cass. 944/05), poichè da conto di una condizione di obbiettiva difficoltà dovuta a fini di servizio, che rende insindacabile il modulo organizzativo predisposto (cfr. Cass. 21878/09; 20114/06).

La presenza di una valida attestazione dei motivi suddetti rende comunque vane ex art. 201 C.d.S., anche le deduzioni relative alla natura della strada, introdotte tardivamente in memoria per affermare che l’accertamento è avvenuto su strada in cui era obbligatoria la contestazione immediata.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.

Al rigetto del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato ente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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