Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14560 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. II, 16/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 16/06/2010), n.14560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.P.S., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Vittorio Gobbi, per legge

domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione,

piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso il provvedimento del coordinatore dell’Ufficio del Giudice di

pace di Torino in data 28 ottobre 2008;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 22 febbraio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Avverso un’ingiunzione di pagamento emessa dal R.D. n. 639 del 1910, ex art. 2 dalla SORIS s.p.a. per conto del Comune di Torino per ottenere il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, D.P. S. ha proposto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, opposizione ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S. dinanzi al Giudice di pace di Torino.

Con missiva inviata al D.P. in data 28 ottobre 2008, prot. N. 2199/SC, il coordinatore dei giudici di pace di Torino ha rilevato che, con riferimento al ricorso presentato dal suddetto, non era possibile seguire la procedura prevista dalla L. n. 689 del 1981 (che ne permette l’invio per posta e affida all’Ufficio del giudice di pace l’onere delle notifiche), essendo necessario, a norma del R.D. n. 639 del 1910, art. 3, presentarsi personalmente per la compilazione degli appositi moduli e per il pagamento del contributo unificato da Euro 30 in su e provvedere poi a notificare il ricorso stesso alla controparte attraverso gli ufficiali giudiziari.

Per la cassazione di detto provvedimento il D.P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 febbraio 2009, sulla base di un motivo.

L’intimato Comune di Torino non ha resistito con controricorso.

Con l’unico mezzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 204-bis C.d.S., comma 1, e L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, con conseguente nullità del provvedimento e del procedimento per violazione di norme processuali; e conclusivamente formula il quesito se il giudice, tempestivamente adito ai sensi delle predette disposizioni in opposizione ad un’ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, art. 2 per la riscossione coattiva di somme derivanti da violazioni di norme del codice della strada, che, nel ricorso, sia stata dichiarata essere il primo atto pervenuto all’intimato in ordine di tempo, possa rifiutarsi di iscrivere la causa a ruolo e, quindi, di fatto, possa ordinare l’inammissibilità dell’opposizione medesima, ovvero se, invece, debba iscrivere la causa a ruolo e fissare l’udienza avanti a sè per la prosecuzione del giudizio secondo le norme processuali di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23. Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, è ricorribile per cassazione l’ordinanza con cui il giudice dichiara l’inammissibilità del ricorso perchè proposto oltre il termine previsto dall’art. 22 cit., comma 1.

Non ha tale natura di ordinanza, emessa per la definizione del giudizio di opposizione, ma di provvedimento amministrativo, come tale non impugnabile per cassazione, la missiva con cui il coordinatore dell’Ufficio del giudice di pace, ricevuto a mezzo del servizio postale un ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S., fornisca al ricorrente indicazioni sulle modalità da seguire per l’iscrizione della causa a ruolo e per l’instaurazione del contraddittorio. Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

 

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