Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14560 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 15/07/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.A., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

in calce al ricorso, dall’Avv. F.M.C., con

domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via

Sebino, n. 16;

– ricorrente –

contro

B.S., rappresentata e difesa, in virtu’ di procura

speciale in calce al controricorso, dagli Avv. Mario Barsanti e

Benito P. Panariti, con domicilio eletto nello studio di

quest’ultimo in Roma, Via Celimontana, n. 38;

– controricorrente –

e contro

V.E., rappresentata e difesa, in virtu’ di procura

speciale in calce al controricorso, dagli Avv. Mario Barsanti e

Benito P. Panariti, con domicilio eletto nello studio di

quest’ultimo in Roma, via Celimontana, n. 38;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1720

depositata in data 31 dicembre 2011.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 6

giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Andrea Necci, per delega dell’Avv.

F.M.C.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – B.A. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lucca la sorella B.S., lamentando la lesione della quota di legittima sull’eredita’ del padre, B.P., per effetto di una pluralita’ di donazioni, talvolta dissimulate, da questo eseguite in vita a favore della convenuta, tali da comportare lo svuotamento della quasi totalita’ del patrimonio ereditario.

Si costituiva la convenuta, resistendo.

Con un secondo atto di citazione, B.A. conveniva nuovamente in giudizio la sorella e la di lei figlia, V.E., per sentire dichiarare che la vendita immobiliare effettuata il 6 maggio 1993 da B.P. alla V. per il prezzo apparente di Lire 52.000.000 nascondeva in realta’ una donazione, nulla per vizio di forma, talche’ la proprieta’ doveva essere ricondotta all’asse ereditario.

Anche in questo caso le convenute si costituivano, resistendo.

L’adito Tribunale, con sentenza del 30 dicembre 2006, respingeva integralmente le domande, condannando l’attore alle spese.

Il primo giudice rilevava che non era stato dedotto alcunche’ in ordine alla consistenza dell’asse ereditario, donde l’impossibilita’ di apprezzare l’eventuale lesione della quota di legittima; quanto alla specifica operazione immobiliare coinvolgente la V., affermava che il meccanismo attraverso il quale l’attore deduce essere stata realizzata la donazione era “oggettivamente, inidoneo allo scopo”, in quanto “nessun diritto sull’immobile faceva acquistare alla convenuta, la cui situazione lasciava identica a quella di partenza”.

2. – In parziale riforma della pronuncia del Tribunale, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata in cancelleria il 31 dicembre 2011, ha cosi’ provveduto: (a) ha dichiarato la nullita’ della donazione di Lire 37.000.000, pari a Euro 19.108,90, eseguita da B.P. a favore di B.S. in data 28 febbraio 1992, e ha condannato la donataria a restituire tale somma agli eredi legittimi del donante, oltre agli interessi legali dal 28 febbraio 1992 al saldo; (b) ha dichiarato la nullita’ della donazione di Lire 52.000.000 (pari a Euro 26.855,75) eseguita da B.P. a favore di B.S. in data 7 maggio 1993, e ha condannato la donataria a restituire tale somma agli eredi legittimi del donante, oltre agli interessi legali dal 7 maggio 1993 al saldo; (c) ha confermato nel resto l’impugnata sentenza; (d) ha disposto la compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio fra tutte le parti; (e) ha posto a carico di B.A. e di B.S. in parti uguali l’onere della c.t.u. di primo grado.

Secondo la Corte d’appello, la circostanza che non vi sia stata alcuna lesione del legittimario non autorizza a pretermettere l’analisi dei vizi che si assumono inficiare gli atti negoziali posti in essere dal de cuius. Cio’ in quanto l’assenza del presupposto basilare per valutare la supposta violazione ereditaria non significa che le singole domande di nullita’ e di simulazione degli atti inter vivos compiuti dal de cuius restino prive di interesse.

A tale riguardo, la Corte territoriale riconosce la nullita’ – per difetto di forma ex art. 782 c.c. – delle donazioni eseguite dal padre B.P. mediante accrediti sul conto corrente bancario della figlia: l’uno di Lire 37.000.0000 (pari ad Euro 19.108,90) eseguito con bonifico del 28 febbraio 1992; l’altro di Lire 52.000.000 (pari ad Euro 26.855,75) eseguito il 7 maggio 1993, in occasione della vendita dell’immobile alla nipote V.E. (la quale non ha sborsato una lira del prezzo, stabilito appunto in Lire 52.000.000, per pagare il quale e’ stato utilizzato un assegno circolare emesso in data 6 maggio 1993 dal conto di B.S. a favore del padre B.P. e riversato in data 7 maggio 1993 da quest’ultimo sul conto della figlia).

La Corte d’appello ha viceversa escluso la simulazione dell’atto in data 18 ottobre 1989, con il quale B.P. ha trasferito alla figlia S. la meta’ della nuda proprieta’ dell’unita’ immobiliare sita in (OMISSIS), a fronte dell’impegno assunto dall’acquirente di provvedere al mantenimento e all’assistenza dell’alienante.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello Antonio Brunini ha proposto ricorso, con atto notificato il 4 maggio 2002, sulla base di otto motivi.

Le intimate hanno resistito con separati atti di controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo il ricorrente lamenta omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione della sentenza con riguardo al punto decisivo della controversia relativo al rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dall’appellante a fronte del godimento esclusivo dei beni ereditari da parte di B.S. e V.E..

1.1. – Il motivo e’ infondato.

E’ esatto – risultando la circostanza dalla stessa epigrafe della sentenza impugnata, che riporta puntualmente le conclusioni rassegnate dalle parti – che l’appellante ha chiesto la condanna di B.S. e di V.E. “al rimborso dovuto per il godimento esclusivo dei diritti sull’immobile” di (OMISSIS) “appartenente alla comunione ereditaria del de cuius ed al risarcimento dei danni derivanti dal protratto godimento esclusivo dell’immobile in questione nonche’ al risarcimento di tutti i danni patiti dall’attore nella misura determinata nel corso della causa di primo grado”.

Sennonche’, si tratta di domanda accessoria rispetto a quella, principale, di simulazione del contratto di rendita vitalizia del 18 ottobre 1989 e del contratto di vendita del 6 maggio 1993, aventi ad oggetto l’alienazione di una meta’ prima e dell’altra meta’ poi dell’unita’ immobiliare di (OMISSIS).

Avendo la Corte d’appello respinto la domanda principale di simulazione, essa ha, conseguentemente, espressamente ritenuto “assorbita o superata” “ogni altra questione posta dalla difesa appellante”.

Va pertanto escluso che la Corte territoriale abbia “ignorato” la domanda attorea.

2. – Il secondo mezzo censura omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione della sentenza con riguardo al punto decisivo della controversia costituito dal meccanismo simulatorio relativo al contratto di rendita vitalizia onerosa stipulata con atto del 18 ottobre 1989 dal de cuius B.P. in favore di B.S..

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per omesso accertamento della simulazione relativa del contratto di rendita vitalizia onerosa stipulato con atto del 18 ottobre 1989 dissimulante una donazione dell’unita’ immobiliare indicata nel negozio.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per omesso accertamento delle prove fornite da parte appellante con riguardo alla simulazione relativa del contratto di rendita vitalizia onerosa stipulato con atto del 18 ottobre 1989 dissimulante la mera donazione dell’unita’ immobiliare indicata nel negozio.

2.1. – I motivi dal secondo al quarto – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono infondati.

Occorre premettere che – con riguardo all’atto del 18 marzo 1989, per mezzo del quale e’ stata trasferita a B.S. la meta’ della nuda proprieta’ dell’unita’ immobiliare sita in (OMISSIS)via delle Ghiaie(OMISSIS), a fronte dell’impegno assunto dall’acquirente di provvedere al mantenimento e all’assistenza del padre alienante – la Corte d’appello, nel rigettare la domanda di simulazione, ha cosi’ motivato:

“va ricordato che la difesa dell’appellante ravvisa la simulazione in quanto “la prova dell’adempimento di siffatte obbligazioni… non e’ mai stata fornita in giudizio da parte della convenuta ed, anzi, gli esiti delle testimonianze… risultano di segno decisamente opposto”. Si tratta di un approccio probatorio del tutto inadeguato, che, limitandosi a considerare il profilo dell’adempimento, non solo non mette a nudo una diversa volonta’ delle parti, ma non tiene nemmeno conto della struttura intrinsecamente aleatoria del contratto. E’ chiaro che l’impegno “a prestare cure mediche, ospedaliere e chirurgiche” non puo’ dirsi violato per il solo fatto che il potenziale beneficiario stia in salute e non ne abbia bisogno, esattamente come non puo’ dirsi inadempiente la compagnia assicurativa che non eroga prestazioni quando l’assicurato non subisce sinistri. Anche l’esecuzione dell’obbligo di fornire “vitto, alloggio, vestiario” dipende in larga parte dalle preferenze dell’interessato, il quale, pur essendosi prudenzialmente garantito per il futuro un minimo di copertura al riguardo, resta nondimeno libero di alloggiare e di mangiare dove gli pare. Per evidenziare la fittizieta’ dell’accordo, dunque, la difesa appellante avrebbe dovuto offrire elementi idonei a convincere, non tanto che (di fatto) il padre aveva goduto di buona salute fino all’ultimo ed aveva sempre badato a se stesso, quanto che (in diritto), nel caso ve ne fosse stato bisogno, la sorella-figlia non sarebbe stata obbligata ad accogliere il padre e a prendersene cura, stante la fittizieta’ dell’impegno assunto contro la cessione della cennata quota immobiliare. Siccome tale prova risulta ben lungi dall’essere acquisita, il motivo di gravame in commento non puo’ che essere respinto”.

Tanto premesso, la conclusione alla quale e’ pervenuta, con congrua motivazione, la Corte di Firenze si sottrae alle censure veicolate con i motivi di doglianza.

I motivi articolati dal ricorrente non colgono nel segno, perche’, anche la’ dove formalmente deducono la violazione e falsa applicazione di norme di legge, in realta’ affidano la prospettazione della natura fittizia del vitalizio ad una diversa lettura della prova testimoniale e ad una diversa valorizzazione di elementi indiziari.

D’altra parte – come ha correttamente evidenziato la Corte territoriale – il fatto che la vitaliziante non abbia fornito alcuna prova delle spese sostenute per il vitto, l’alloggio e il vestiario di B.P. e’ irrilevante ai fini di provare l’insussistenza dell’alea del contratto in questione, attenendo tali circostanze piuttosto all’adempimento o meno delle obbligazioni contrattuali assunte e quindi ad un tempo successivo alla conclusione del contratto, laddove l’indagine sollecitata dalla domanda di simulazione deve essere operata con riferimento al momento della conclusione del contratto stesso. E – sotto questo profilo – la conclusione secondo cui e’ mancata la dimostrazione, anche indiretta, del carattere meramente apparente dell’impegno assunto da B.S. contro la cessione a suo favore della quota immobiliare, riposa su una motivata analisi delle risultanze probatorie.

3. – Il quinto mezzo censura omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione della sentenza con riguardo al punto decisivo della controversia relativo alla donazione di somme di denaro relative al conto corrente bancario acceso dal de cuius presso l’Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena.

Il sesto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 782 e 783 c.c., per omesso accertamento della nullita’ della donazione di somme di denaro per vizio di forma.

3.1. – Il quinto ed il sesto motivo sono, entrambi, infondati.

La Corte d’appello – tolto l’importo di Lire 89.000.000 – ha escluso che sia stata raggiunta una prova rigorosa che le rimesse in denaro affluite sul conto corrente intestato a B.S. provengano dal padre.

A tale conclusione la Corte territoriale e’ pervenuta sulla base delle risultanze istruttorie e, segnatamente, della consulenza tecnica d’ufficio: e cio’, dopo avere sottolineato che “a fronte di accrediti rilevati nel periodo per complessive Lire 451.912.553 di cui B.A. chiede la dichiarazione di nullita’, il perito ritiene che le somme sicuramente provenienti dal padre della convenuta… siano complessivamente Lire 89.000.000”, e dopo avere dato atto che “non e’ stato possibile risalire al diretto emittente degli assegni, in quanto risalendo gli stessi al 1992, le contabili e le distinte di emissione sono state distrutte”.

Si e’ di fronte ad un apprezzamento in punto di fatto, argomentato e privo di mende logiche e giuridiche.

Il ricorrente, pur lamentando formalmente un decisivo difetto di motivazione e una violazione delle norme di legge sulla forma della donazione e sulla donazione di modico valore, tende, in realta’, ad una (non ammissibile in sede di legittimita’) richiesta di rivisitazione del merito della regiudicanda.

4. – Con il settimo mezzo il ricorrente denuncia omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione della sentenza con riguardo al punto decisivo della controversia relativo al meccanismo simulatorio con riguardo al contratto di compravendita immobiliare stipulata con atto del 6 maggio 1993 dal de cuius in favore di V.E..

L’ottavo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 c.c., comma 2, per omesso accertamento della simulazione relativa del contratto di compravendita immobiliare stipulato con atto del 6 maggio 1993 dal de cuius in favore di V.E. dissimulante la donazione dell’immobile indicato nel negozio.

4.1. – Il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili, perche’ non si confrontano adeguatamente con la ratio decidendi.

Infatti, la Corte d’appello ha accolto la domanda concernente la nullita’ della donazione in denaro corrispondente al prezzo restituito, rilevando che V.E. non ha sborsato una lira del prezzo, stabilito in Lire 52.000.000, per pagare il quale e’ stato utilizzato un assegno circolare emesso in data 6 maggio 1993 dal conto di B.S. a favore del padre B.P. e riversato il giorno successivo da quest’ultimo sul conto della figlia.

La Corte territoriale ha invece escluso il carattere fittizio della vendita.

A questa soluzione – non dissimulata donazione alla nipote dell’immobile, ma donazione alla figlia del denaro versato a titolo di prezzo, gratuitamente restituito a posteriori alla figlia stessa – la Corte di Firenze e’ giunta in ragione della circostanza, ritenuta assorbente e decisiva, che, avendo lo stesso appellante B.A. svolto alternativamente una domanda di “nullita’ della donazione insita nella restituzione del prezzo”, “implicitamente ammette che la vendita alla nipote era realmente voluta”.

Avverso questa ratio decidendi – che la Corte di Firenze ha desunto dalla ricostruzione in fatto proveniente dalla stessa parte appellante e dalla proposizione della domanda, accolta, di nullita’ della donazione dell’importo monetario occorrente per l’acquisto – l’odierno ricorrente non articola, con i motivi di ricorso, alcuna idonea censura.

5. – Il ricorso e’ rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalle controricorrenti, che liquida, per ciascuna, in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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