Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14560 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. U Num. 14560 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso per Regolamento d’Ufficio del conflitto
negativo di Giurisdizione, sollevato, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 45 e 47 commi 4 e 5 cpc,
dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, nel
giudizio davanti alla stessa pendente, iscritto al n.
16219/2012 R.G. e vertente TRA
DE ROSA RAFFAELE residente a Casandrino, rappresentato
e difeso, giusta procura in calce al ricorso,
dall’Avvocato Alfonso Pepe, elettivamente domiciliato
nel relativo studio, in Arzano, Via Luigi Rocco, 184

Data pubblicazione: 13/07/2015

RICORRENTE

(–coc.1.74

UcAJ
CONTRO

SO.GE.RT. SPA con sede in Grumo Nevano, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

dall’Avvocato Roberto Russo, elettivamente domiciliata
nel relativo studio in Caivano, Via Gramsci, 35
.1■-Z31.)

CONTRORICORRENTE

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QLs71

udita la relazione della causa svolta nella Camera
di Consiglio del 23 giugno 2015 dal Consigliere Dott.
Antonino Di Blasi;
udito il Sostituto Procuratore Generale, che si
riportato alle conclusioni scritte in atti, con le
quali è stato chiesto che la Corte dichiari la
Giurisdizione del Giudice Ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
De Rosa Raffaele impugnava in sede giurisdizionale il
provvedimento con il quale il Comune di Arzano,
reclamava il pagamento del canone idrico degli anni dal
2002 al 2005, eccependone la prescrizione.
L’adito Giudice di Pace di Casoria, giusta sentenza
n.2732 depositata il 25.07.2012, dichiarava il proprio
difetto di Giurisdizione, ritenendo la lite di natura
tributaria e quindi di spettanza della Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli.
2

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difesa, giusta delega a margine del controricorso,

La causa veniva, quindi, riassunta innanzi al detto
Giudice Tributario, iscritta al n. 16219/2012 R.G.R. ed
assegnata alla sezione diciassettesima, dove veniva
trattata all’udienza del 29.05.2014 e decisa, con

veniva sollevato d’Ufficio conflitto negativo di
giurisdizione tra Giudice ordinario e tributario, ai
sensi degli artt. 45 e 47 cpc.
Opinava, in particolare, la CTP, che la questione
dedotta era stata già affrontata e risolta dalle
Sezioni Unite di questa Corte, che, a partire dal 03
ottobre 2000, avevano riconosciuto ed affermato la
Giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alle
controversie relative alla debenza del canone idrico.
Con il medesimo provvedimento veniva disposta la
trasmissione del fascicolo alla cancelleria delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per i
provvedimenti di competenza, ai sensi degli artt. 362 e
375 cpc.
Il Procuratore Generale, con atto 11 dicembre 2014, ha
avanzato richiesta motivata perché venga dichiarata la
giurisdizione del Giudice ordinario.
Nessuna delle parti ha svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTP di Napoli, con la decisione anzi citata, ha
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provvedimento depositato in pari data, con il quale

sollevato d’Ufficio, ai sensi degli artt. 45 e 47 cpc,
conflitto negativo di giurisdizione tra Giudice
ordinario e tributario, richiedendo alla Corte una
pronuncia, affermativa della giurisdizione del Giudice

debenza, a decorrere dal 03 ottobre 2000, del canone
per la fornitura e per lo scarico e la depurazione
delle acque reflue.
La questione giuridica sottesa alla fattispecie, è già
stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite di
questa Corte, le quali, con diverse pronunce, hanno
avuto modo di affrontare e ribadire il principio,
secondo cui “Le controversie relative alla debenza,
partire dal 3/10/2010, del canone per lo scarico e la
depurazione delle acque reflue spettano alla
giurisdizione del giudice ordinario, anche se promosse
successivamente al 3/12/2005, data di entrata in vigore
dell’art. 3 bis comma l ° lett. b), del decreto legge
30/09/2005 n.203, convertito con modificazioni,
dall’art. l comma l ° della Legge 2/12/2005 n. 248, che
ha modificato l’art. 2 comma 2 ° , secondo periodo, del
d.lgs. 31/12/1992 n.546, avendo la Corte
Costituzionale, con la sentenza n.39/2010, dichiarato
l’illegittimità costituzionale della predetta
disposizione, nella parte in cui attribuiva tali
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Ordinario in ordine alle controversie, relative alla

controversie alla giurisdizione del giudice tributario,
sia in relazione alla disciplina del canone prevista
dagli artt. 13 e 14 della legge 5/01/1994 n. 36, sia
riguardo all’analoga disciplina dettata dagli artt. 154

relative alla debenza del canone a partire dal
29/04/2006” (Cass. SS.UU. n 14902/2010, cfr. n.
7937/2013, n. 17563/2013).
Il

Collegio,

nella

dichiarata

condivisione

del

trascritto principio, non offrendo, peraltro,
l’esaminata fattispecie nuove e significative ragioni
per discostarsene, risolvendo il conflitto negativo di
Giurisdizione, sollevato dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli, con il citato provvedimento,
nella causa in epigrafe indicata, riconosce e dichiara
la Giurisdizione del Giudice Ordinario.
Nulla va disposto per le spese del presente giudizio,
in assenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso di che trattasi, dichiara la
giurisdizione

del

giudice ordinario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle
Sezioni Unite Civili, il 23 Giugno 2015.

e 155 del d.lgs. 3/04/2006 n.152, per le controversie

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