Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14560 del 10/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14560 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 1646-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Enel Spa, nella qualità di procuratore
della ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del proprio
procuratore, nonchè ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, Società
con unico azionista, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Enel Spa, nella sua qualità di
beneficiaria

del

ramo

di

azienda

della

Enel

Distribuzione Spa, in persona del proprio procuratore,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI
6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE RICCARDO, che

Data pubblicazione: 10/06/2013

le rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO
GUERRA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

BURO FRANCESCO;
– intimato –

BENEVENTO – Sezione Distaccata di AIROLA, depositata il
15/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dell’11/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
CARMELO SGROI che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso per guanto di ragione.

avverso la sentenza n. 50/2011 del TRIBUNALE di

R.g.n. 1646-12 (ud. 11.4.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Airola, con sentenza n. 50 del
15 gennaio 2011, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la
sentenza del Giudice di Pace di Sant’Agata dei Goti n. 208 del 2009, che aveva accolto la
domanda di Francesco Buro, intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato

elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della
Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il
Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita
dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di «offrire al cliente almeno una modalità
gratuita di pagamento della bolletta». L’Enel, d’altro canto, non aveva informato l’attore
della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione su
di essa incombenti.
§2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della
presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma, 4, non aveva avuto
efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il
contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c.
§3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel
Servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di
procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di
quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi
all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).
Al ricorso, che propone sei motivi, la parte intimata non ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Il Collegio, preliminarmente, rileva che il ricorso è indirizzato nei confronti di
Francesco Buro e, quindi, indicando come parte costui, è stato proposto nei suoi riguardi.
Inoltre, la relata di notificazione ai sensi della 1. n. 53 del 1994 redatta da parte del
difensore della ricorrente risulta anch’essa riferita al medesimo ed indica il suo difensore
domiciliatario nel giudizio di merito come soggetto cui la notifica risulterebbe diretta.
Tuttavia, il plico della successiva notificazione a mezzo posta risulta, come del resto
l’avviso di ricevimento della notificazione e la ricevuta della consegna per la spedizione,

Est Cons. Ra

Frasca

dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia

R.g.n. 1646-12 (ud. 11.4.2013)

emergente dall’elenco consegnato al Sin territoriale Roma, risultano riferiti a “Francesca
Buro”, presso lo studio del detto domiciliatario.
Risultando chiaramente dall’atto notificato ed anche dalla parte del procedimento
di notificazione concernente le attività del difensore delle ricorrenti ai sensi della 1. n.
53 del 1994, l’esatta indicazione della parte contro cui è diretto il ricorso, cioè di
Francesco Buro, nella descritta situazione non si ravvisa una nullità della notificazione
perché non si può dire esistente un’incertezza assoluta ai sensi dell’art. 160 c.p.c. sulla

esatta riferibilità al legittimato Francesco Buro ed anzi la valutazione complessiva del
contenuto dell’atto notificato con le risultanze dell’intero procedimento di
notificazione dal punto di vista del destinatario della notificazione, cioè il difensore
domiciliatario di Francesco Buro, evidenzia che detto procedimento ha raggiunto lo
scopo di notiziare il medesimo della proposizione del ricorso (per un caso riferibile
all’atto introduttivo del giudizio, si veda Cass. n. 7514 del 2007).
Ritiene, dunque, il Collegio di non dover far luogo al rinnovo della notificazione,
vertendosi in una ipotesi di irregolarità ininfluente della notificazione, che non ha
pregiudicato il raggiungimento dello scopo di portare a conoscenza legale del medesimo il
ricorso.
§2. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art.
2 della Legge 14 novembre 1995 n. 481”, assumendosi che la deliberazione n. 200 del
1999 e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare il
contratto di utenza, perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera
h) di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di produzione ed
erogazione di servizi, mentre il citato comma 4 dell’art. 6 avrebbe riguardato materia
estranea a tali concetti.
Con il secondo motivo si deduce “difetto di motivazione in ordine ad un fatto
decisivo e controverso” e si lamenta un’omessa motivazione del Tribunale su come la
previsione del suddetto comma 4 dell’art. 6 potesse essere ricondotta all’ambito del citato
art. 2, comma 12, lett. h).
Il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c.” e
“omessa motivazione su punti decisivi della controversia”, sotto il profilo che
erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto
all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 c.c.: tale norma non poteva, invece,
trovare applicazione, perché rende possibile l’inserzione automatica di clausole del
contratto solo in sostituzione di quelle difformi previste e non invece, l’inserimento in
4
Est. ConA. Raffaele Frasca

R.g.n. 1646-12 (ud. 11.4.2013)

assenza di una specifica pattuizione contrattuale. D’altro canto, l’inserimento non era stato
possibile anche perché l’inosservanza della delibera da parte dell’Enel era espressamente
sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c) della citata 1. n. 481 del
1995.
Il quarto motivo deduce “insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi”,
rappresentati dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma, 4, a porre un ipotetico precetto
integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa dovesse consistere la

modalità gratuita di pagamento, tenuto conto che il pagamento presso gli sportelli siti nei
capoluoghi di provincia poteva costringere l’utente a sobbarcarsi spese ben maggiori di
quelle del pagamento di un euro tramite il bollettino postale.
Gli altri motivi censurano la sentenza impugnata sotto altri profili, che non merita
riferire, perché destinati ad essere assorbiti in ragione delle considerazioni che seguono.
§3. I primi quattro motivi, afferendo alla questione della idoneità dell’art. 6, comma
4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto, possono essere
considerati unitariamente ed appaiono fondati per quanto di ragione al lume del precedente
di cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8 giugno 2011) con la
sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo di motivi identici in una
controversia di identico tenore, nonché di numerosissime decisioni rese a seguito della
stessa udienza dell’8 giugno 2001 ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che
avevano rigettato domande come quella proposta dall’intimato.
Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni il Collegio
rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di diritto: «Il potere normativo
secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti
amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai
sensi dell’art. 2, comma 2, lettera h), si può concretare anche nella previsione di
prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al
comma 37 dello stesso art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339
c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso
derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano
meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga
comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore,
restando, invece, esclusa — salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte
comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di

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Est. Cons. affaele Frasca

R.g.n. 1646-12 (ud. 11.4.2013)

contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore>>.
Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è
concluso che deve «escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della
deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua
adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c.,

di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata
dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perché basata su una clausola
contrattuale inesistente, perché non risultava introdotta nel contratto di utenza.
La stessa decisione (lo si rileva per completezza), avuto riguardo al riferimento
della sentenza allora impugnata ad una integrazione per effetto della deliberazione
dell’A.E.E.G. anche ai sensi dell’art. 1374 c.c. ha ribadito che al riguardo valgono le
stesse considerazioni svolte a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui
all’art. 1339 c.c., soggiungendo, altresì, che <> e che
«Nella logica del sistema di cui alla 1. n. 481 del 1995, la previsione del potere di
integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è
certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto
autoritativamente dovuto>>.
§4. Il ricorso è, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio
complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e la sentenza è cassata.
Gli altri motivi, essendo basati sul presupposto che la nota delibera avesse svolto
efficacia integrativa, restano assorbiti.
§5. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la
causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere
che l’appello proposto dall’Enel fosse fondato e che la domanda proposta dall’utente, in
accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sant’Agata
dei Goti, debba essere rigettata.
Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato,
inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la
6
Est. Co s. Raffaele Frasca

R.g.n. 1646-12 (ud. 11.4.2013)

delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de
quo non può essere insorto.
§5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono
essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la
questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in
modi opposti.

dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi quattro motivi.
Dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e, pronunciando sul merito, accoglie l’appello dell’Enel e rigetta la domanda di
Francesco Buro. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna Francesco Buro alla
rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento, di
cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile-3 1’11 aprile 2013.

Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in

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