Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14560 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 09/07/2020), n.14560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24323/2015 R.G. proposto da:

CA.DIS. s.r.l., in persona del L.R. pro tempore, rappresentata e

difesa dall’avv. Giovanni Scarpa e dall’avv. Claudio Lucisano, con

domicilio eletto in Roma presso quest’ultimo, via Crescenzio n. 91;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 7828/03/14, depositata in data 17/09/2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio

2019 e del 2/10/2019 dal Consigliere Dott. Novik Adet Toni.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. La Ca.Dis. s.rl. ha impugnato un invito al pagamento ad essa notificato, nella sua qualità di coobbligata solidale dall’agenzia delle dogane, ufficio di Napoli 1, scaturente, nella prospettazione dell’ufficio, dall’omessa introduzione fisica nel deposito fiscale Iva gestito dalla società Saima Avandero S.p.A., di merce di provenienza extracomunitaria importata nel 2005, che era stata immediatamente messa a disposizione della contribuente senza adempiere agli obblighi di cui al D.L. n. 381 del 1993, art. 50 bis.

2. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso della società avendo ritenuto provato che la merce fosse stata materialmente introdotta nel deposito Iva per un tempo limitato.

3. La Commissione tributaria regionale ha accolto l’impugnazione proposta dall’agenzia delle dogane, in base alla considerazione che: a) al fine di godere dei benefici di cui al D.L. n. 31 del 1993, art. 50 bis vi era l’obbligo normativo dell’introduzione materiale delle merci nel deposito, obbligo che nel caso di specie non era stato assolto; b) attesa la differenza esistente tra l’Iva all’importazione e l’Iva interna, gravante sull’operazione successiva di immissione, l’autofatturazione da parte del destinatario finale delle merci non costituiva duplicazione d’imposta: “Ne consegue che l’autofatturazione operata dalla Ca.Dis. (nello stesso giorno della presunta introduzione nel deposito Iva) deve ritenersi relativa ad operazioni inesistenti”.

3. La società propone ricorso avverso questa sentenza, per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui l’agenzia delle dogane resiste con controricorso.

4. Con memoria del 25/2/2019, la ricorrente ha invocato ex art. 1306 c.c., comma 2, l’estensione degli effetti favorevoli del giudicato formatosi nei confronti della Saimo Avandero in conseguenza della sentenza Cass. n. 16774/2016.

5. Con ordinanza interlocutoria resa in esito all’udienza camerale del 14/3/2019, questa Corte ha invitato la società ricorrente a dedurre in merito ad una discrasia riscontrata negli atti e ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della controversia.

6. Ca.Dis. ha depositato ulteriore memoria, con allegata documentazione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Si rileva in primo luogo che dalla documentazione prodotta risulta che, come sostenuto dalla società, la discrasia evidenziata con l’ordinanza interna del 14/3/2019 è dovuta mero errore materiale, in quanto l’invito al pagamento che riguarda le due coobligate è il medesimo: Iva (OMISSIS).

2. Va pregiudizialmente esaminata la richiesta formulata da parte ricorrente con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. di far valere contro l’ente impositore la sentenza emessa in altro giudizio nei confronti della coobligata Saima Avandero s.p.a.

3. Questa Corte, in relazione all’operatività in materia tributaria del principio generale ricavabile dall’art. 1304 c.c., comma 1, ha affermato che “All’applicazione di tale principio non osta il diritto unionale: è vero che i dazi doganali costituiscono risorse proprie della UE e che i singoli Stati devono assicurare l’effettività del prelievo (cfr., da ultimo, CGUE 11 luglio 2019, in causa C-304/18, Commissione c/o Repubblica italiana, punti 49-50); ma è altrettanto vero che tale effettività deve essere garantita con l’utilizzazione gli strumenti propri del diritto nazionale e che la transazione intervenuta con la Duralamp s.p.a. (di cui l’odierno controricorrente intende beneficiare, nel pieno rispetto del diritto interno e del principio unionale di parità di trattamento) comporta una rinuncia parziale alla pretesa fiscale limitata ad un caso specifico (per un’ipotesi di rinuncia parziale in materia di IVA, nel rispetto del diritto nazionale, si veda CGUE 7 aprile 2016, in causa C-546/14, Degano) e non già una rinuncia generale e indiscriminata al potere di verifica e rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria (come tale, non consentita: cfr. CGUE 17 luglio 2008, in causa C-132/06, Commissione c/o Repubblica italiana, in materia di definizione agevolata dell’IVA)”(n. 33879/2019).

4. Vero è che tale decisione è intervenuta dopo l’udienza in cui è stato deciso questo ricorso; nondimeno, essendo essa sopravvenuta prima del deposito del presente provvedimento, di essa comunque questa Corte deve tenere conto, in virtù del principio jura novit curia, e considerato che la deliberazione in camera di consiglio è atto privo di rilevanza giuridica esterna, mentre è solo la pubblicazione che attribuisce giuridica esistenza alla sentenza civile, salvo ovviamente il caso in cui vi è obbligo di lettura del dispositivo in udienza (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 14357 del 21/12/1999, Rv. 532409 – 01).

5. La stessa conclusione, quindi, va adottata per identità di ratio anche nell’ipotesi di cui all’art. 1306 c.c., comma 2, avendo la società ricorrente espressamente dichiarato di volere profittare del giudicato favorevole riguardante il condebitore solidale Saima Avandero s.p.a.

6. In effetti, con la sentenza n. 7828/03/14 emessa tra il condebitore solidale Saima Avandero s.p.a. (ora DSV s.p.a.) e l’Agenzia delle dogane e riguardante il medesimo debito, la CTR di Napoli, ha rigettato l’appello proposto dall’agenzia delle dogane avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Saima Avandero s.p.a. sul rilievo che l’intervenuta auto fatturazione della merce escludeva che vi fosse stata evasione dell’imposta.

7. La sentenza della CTR è divenuta definitiva, avendo questa Corte rigettato il ricorso dell’agenzia (sentenza n. 16774/16).

8. Considerato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, non vi è dubbio che della statuizione favorevole possa giovarsi, ex art. 1306 c.c., comma 2, anche l’odierna ricorrente, attinta da un titolo di responsabilità solidale; ciò sul presupposto che l’invito al pagamento a quest’ultima notificato trae origine e fondamento proprio dall’atto impositivo annullato, riferito alle medesime importazioni.

9. Va del resto considerato come l’annullamento nei confronti della Saima Avandero s.p.a. sia intervenuto non per ragioni personali della importatrice, ma perchè l’inosservanza delle regole dell’utilizzo del deposito fiscale non ha comportato evasione dell’Iva.

10. La decisione impugnata va, quindi, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento del ricorso introduttivo.

11. La decisione del ricorso sulla base della giurisprudenza sovranazionale e nazionale successiva alla proposizione del ricorso costituisce giusto motivo per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA