Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1456 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 23/01/2020), n.1456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14362-2019 proposto da:

STATO ITALIANO – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona

del Presidente pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati LORENZA CESCATTI, CINZIA MARSILI, SILVIA

MANDERINO;

– controricorrente –

e contro

S.C., B.M., R.M., C.L.,

Z.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 70/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Presidente Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.C. ed altri cinque elettori adivano il Tribunale di Trento per sentir accertare il loro diritto di voto “libero, uguale, personale e diretto” e la violazione di tale loro diritto in conseguenza di profili d’incostituzionalità della L. n. 52 del 2015 e della L. n. 270 del 2015. Nel contraddittorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno, il Tribunale adito, con ordinanza del 22 gennaio 2018, accertava la propria incompetenza territoriale e dichiarava l’inammissibilità del ricorso, per difetto d’interesse, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.

Con sentenza in data 8 marzo 2019, la Corte d’appello di Trento dichiarava nulla l’ordinanza impugnata, per avere il giudice pronunciato nel merito, nonostante si fosse spogliato della potestas iudicandi, per effetto della declaratoria d’incompetenza, e condannava le Amministrazioni al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza.

Per la cassazione di tale decisione, ricorrono la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Interno con tre motivi, successivamente illustrati da memoria, ai quali T.M. resiste con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi, le Amministrazioni ricorrenti deducono, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione alla statuizione di loro condanna al pagamento delle spese di lite riferite al giudizio di primo grado, negando la sussistenza della loro soccombenza.

2. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese dell’appello.

3. Il ricorso va accolto. Nel ritenere sussistente la soccombenza delle Amministrazioni, la Corte territoriale non ha, infatti, considerato che nella richiesta, avanzata in seno al gravame, di declaratoria di nullità dell’ordinanza decisoria del Tribunale di Trento, gli appellanti non hanno contestato la statuizione d’incompetenza adottata dal primo giudice: costoro, infatti, pur citando statuizioni difformi adottate da questa Corte regolatrice, hanno sostenuto – come si legge, pure, in seno al controricorso – non esser quella “la sede per discutere nel merito la questione della competenza territoriale”, avendo, piuttosto, censurato la mancata concessione di un termine per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Roma, indicato quale quello competente (così privandoli della scelta di riassunzione, per celerità, o di proposizione del regolamento di competenza), ed evidenziato che, essendosi dichiarato incompetente, il primo giudice non avrebbe potuto valutare l’ammissibilità della domanda.

4. Sulla questione della competenza, si era dunque formato il giudicato interno nel senso indicato dalla parte pubblica, la quale, per l’effetto, non era al riguardo soccombente, ed in violazione di tale giudicato il giudice d’appello ha dichiarato nulla la decisione di primo grado, secondo quanto dedotto, in riferimento al profilo della statuizione sulle spese, dalle ricorrenti, che hanno, appunto, evidenziato come la questione dell’incompetenza del Tribunale di Trento non era mai messa in discussione ex adverso.

5. La sentenza va, in conclusione, cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va decisa nel merito, con l’annullamento della statuizione di condanna alle spese e la compensazione integrale di quelle relative ai due gradi di merito, tenuto conto della sussistenza di gravi ragioni ravvisabili nel complessivo andamento di quei giudizi in relazione alla questione processuale in quelle sedi dibattuta.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto delle medesime ragioni. Trattandosi di processo esente, non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa, e, decidendo nel merito, compensa interamente le spese dei due gradi di giudizio. Compensa, inoltre, le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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