Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1456 del 20/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017), n. 1456
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27083-2015 proposto da:
L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE
ZEBIO 28/5, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI,
rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO RABIOLO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1526/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA del
9/03/2015, depositata il 13/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:
“Con sentenza in data 9 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Caltanisetta, dichiarava inammissibile l’appello proposto da L.C. avverso la sentenza n. 434/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta che ne aveva parzialmente accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF IVA ed altro 2006.
La CTR rilevava che i motivi di gravame erano privi della necessaria “specificità” essendosi l’appellante limitato a riproporre integralmente le argomentazioni sviluppate nel ricorso introduttivo del giudizio, senza prendere in considerazione le correlative risposte date dal primo giudice.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un motivo unico.
Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il L. lamenta violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.
Il motivo si palesa fondato.
Escluso che l’erronea indicazione del parametro normativo di riferimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, invece che art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) possa costituire ragione di inammissibilità del ricorso come (come eccepito dalla controricorrente), va infatti ribadito che “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (tra le molte, da ultimo Sez. 6 – 5, n. 1200 del 22/01/2016, Rv. 638624).
Peraltro vi è anche da notare che il ricorrente abbia comunque aggiunto specifici motivi di censura alla sentenza appellata come indicatosi nel ricorso in esame.
La sentenza impugnata non è conforme a detto principio di diritto e merito dunque cassazione.
Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio nel rispetto dell’enunciato principio di diritto”.
Il Collegio condivide la relazione depositata.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Caltanisetta, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017