Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1456 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1456 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 15414-2016 proposto da:
MASTRELLI SIMONE, MASTRELLI GINEVRA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PIETRO COSSA 41, presso lo studio
dell’avvocato VINCENZO PORCELLI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato NICOLETTA BASSINI giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

MARCEDDU GIOVANNA MARIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO MARCACCI BALESTRAZZI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ROBERTO DI MATTIA in virtù
di procura in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/01/2018

t

avverso la sentenza n. 955/2015 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 20/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 15/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

30 settembre 1993, convenivano davanti al Tribunale di
Firenze, Marceddu Giovanna Maria, per ivi sentire dichiarare
l’invalidità del testamento del proprio padre, per mancanza di
olografia, in quanto corretto da mano estranea, e per ivi
sentire dichiarare l’indegnità a succedere della Marceddu con
conseguente devoluzione dell’eredità ai due figli secondo la
legge. Esponevano gli attori che il 2 luglio 1992 decedeva in
Firenze il Dott. Mastrelli Willy, cui succedevano Mastrelli
Simone e Mastrelli Ginevra, figli nati dal primo matrimonio, e
Marceddu Giovanna Maria, terza moglie, sposata dal Dott.
Mastrelli Willy meno di quattro mesi prima della morte, dopo
un breve periodo di convivenza. Apertasi la successione, la
Marceddu affermava l’esistenza di un testamento olografo in
suo favore datato 23 marzo 1991 nel quale essa Marceddu
appariva beneficiaria dell’immobile abitato dal de cuius e
costituente il cespite più importante dell’asse ereditario.
Si costituiva la Marceddu opponendosi alla domanda attorea e,
in linea subordinata, chiedeva il riconoscimento del diritto di
abitazione sulla casa coniugale e l’accertamento della sua
proprietà esclusiva di taluni beni mobili caduti nell’inventario
dell’eredità. Espletata istruttoria, con consulenza tecnica
grafologica, il Tribunale di Firenze, con sentenza parziale del 17
luglio 2002, dichiarava aperta la successione, pronunciava la
nullità del testamento impugnato, rigettava la domanda di
indegnità della Marceddu, dichiarava la stessa e i figli del de

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Mastrelli Simone e Mastrelli Ginevra, con atto di citazione del

cuius eredi ex lege per un terzo ciascuno e, successivamente, il
18 ottobre 2004 con sentenza definitiva, condannava la
Marceddu a titolo di conguaglio sul rendiconto a pagare ai
coeredi la somma di Euro 13.796,88 ciascuno.
Avverso entrambe le sentenze, proponeva appello Marceddu

Gli appellati resistevano e in via riconvenzionale insistevano
per la dichiarazione di indegnità della Marceddu.
La Corte di appello di Firenze con sentenza n. 1631 del 2007
rigettava l’appello principale e l’appello incidentale e
confermava la sentenza impugnata. Compensava le spese del
grado.
Secondo la Corte fiorentina posto che il testamento di cui si
discute era risultato manomesso per la presenza nel contesto
del documento del termine apografo “lasciare” in sostituzione
della parola cancellata “donare”, il testamento, per quanto
trasparente e indubitabile ne potesse risultare la volontà del
testatore, era nullo per contrarietà all’art. 602 c.c.
Segnalava la Corte di Appello di Firenze che risultava che
qualcuno dopo la morte del Dott. Mastrelli Willy si fosse preso
l’ardire di correggere, per così dire, il testamento e, pertanto,
era ragionevole pensare che lo stesso testatore si sarebbe
servito di un collaboratore (o collaboratrice) e la sostituzione di
quella parola previa cancellatura della parola originale sarebbe
avvenuta sotto dettatura o comunque, previa autorizzazione.
Mancando la prova che l’alterazione della scheda testamentaria
sia opera della Marceddu, andava confermata l’esclusione
dell’indegnità della Marceddu a succedere al marito già
pronunciata dal Tribunale di Firenze. Confermava la decisione
del Tribunale nella parte in cui aveva escluso il prelegato del
diritto di abitazione, specificando che quel beneficio si

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Giovanna Maria.

cumulava alla quota di riserva nella successione necessaria del
coniuge, ma non nella successione legittima in seno alla quale
poteva semmai, costituire in sede di divisione un titolo
preferenziale del coniuge sui beni da assegnare.
A seguito di ricorso proposto da Marceddu Giovanna Maria e di

Simone, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20703 del
2013, accoglieva il quarto motivo del ricorso principale,
dichiarava assorbiti il quinto e il sesto motivo, rigettava gli
altri, rigettava il primo motivo del ricorso incidentale,
dichiarava assorbito il secondo motivo, cassava la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava la causa,
anche per il regolamento delle spese, ad altra sezione della
Corte di Appello di Firenze.
Riassunto il giudizio da parte dei germani Mastrelli, la Corte
d’Appello di Firenze con la sentenza n. 955 del 20/5/2015
dichiarava inammissibile il giudizio, in quanto riteneva che la
notifica del ricorso in riassunzione fosse inesistente.
Osservava che la notifica era stata effettuata nei confronti della
Marceddu presso l’indirizzo in Firenze alla via Fra’ Buonvicini n.
20, e cioè presso quella che la Marceddu assumeva essere
l’abitazione familiare.
Poiché nel giudizio era proprio contestata tale qualificazione, ed
i Mastrelli miravano a negarla, la notifica era da ritenersi
effettuata presso un luogo con il quale la controparte non
aveva alcun legame o riferimento, dovendo quindi reputarsi
affetta da giuridica inesistenza.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso,
affidato a quattro motivi, Mastrelli Simone e Mastrelli Ginevra.
Marceddu Giovana Maria ha resistito con controricorso.

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controricorso incidentale di Mastrelli Ginevra e Mastrelli

Preliminarmente deve essere disattesa

l’eccezione di

inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente per
la sua tardività.
Ed, infatti si sostiene che, poiché la sentenza impugnata è
stata pubblicata in data 20/5/2015, il ricorso notificato in data

semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. come novellato dalla legge
n. 69 del 2009.
L’eccezione è però del tutto destituita di fondamento, posto che
la novella trova applicazione ai soli giudizi introdotti, in primo
grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, situazione questa
che non ricorre nel caso in esame, in cui il giudizio era già
pendente a tale data, dovendosi escludere che il giudizio di
rinvio costituisca un giudizio nuovo (cfr. Cass. S.U. n.
11844/2016; Cass. S.U. n. 19701/2010).
Sempre in via preliminare deve essere disattesa anche la
richiesta del difensore della Marceddu di dichiarare
l’interruzione del presente giudizio a seguito del decesso della
propria assistita avvenuto in data 15 settembre 2016, e cioè in
data successiva all’instaurazione del contraddittorio ed alla
stessa proposizione del controricorso, essendo a tal fine
sufficiente fare richiamo alla costante giurisprudenza di questa
Corte per la quale la particolare struttura e disciplina del
giudizio di legittimità non consentono l’applicazione dell’istituto
dell’interruzione, essendo quindi priva di rilievo la morte di una
delle parti avvenuta dopo l’instaurazione del giudizio (cfr. da
ultimo Cass. n. 1757/2016).
I primi due motivi, che possono essere congiuntamente
esaminati, sono fondati.
Con il primo si deduce, infatti la violazione e falsa applicazione
dell’art. 140 c.p.c., in quanto la Corte distrettuale avrebbe

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13 giugno 2016 è da reputarsi tardivo in relazione al termine

I

ritenuto inesistente la notifica effettuata alla Marceddu ai sensi
della norma in esame, sebbene il luogo indicato dai notificanti
corrispondesse con la sua residenza anagrafica.
Il secondo motivo deduce poi la violazione dell’art. 540 c.c.,
atteso che la decisione gravata, al fine di giustificare la propria

valorizzato il fatto che l’oggetto del contendere era proprio la
possibilità di ritenere come casa familiare il luogo ove era stato
indirizzato l’atto di riassunzione del giudizio di rinvio, sicchè era
incompatibile con la linea difensiva degli odierni ricorrenti
sostenere che la controparte risiedesse proprio in tal luogo.
Ed, invero, va osservato che emerge pacificamente dagli atti,
ed in particolare dalla certificazione anagrafica allegata alla
stessa richiesta di notifica dell’atto di riassunzione, che la
Marceddu risieda anagraficamente in Firenze alla via Fra’
Buonvicini n. 20, indirizzo presso il quale è stata effettuata la
notifica seguendo le formalità di cui all’art. 140 c.p.c.
La circostanza che nel giudizio sia dibattuta la qualificazione
dell’abitazione de qua come casa familiare, non esclude che la
dimora, sebbene non fosse stata la casa familiare allorquando
era ancora in vita il de cuius, sia stata poi occupata ed adibita
a propria residenza da parte della Marceddu, sicchè la sola
pretesa dei ricorrenti di escludere per tale immobile
l’applicazione dell’art. 540 c.c., non è di per sè incompatibile
con il fatto che nelle more sia divenuta la residenza della
convenuta.
Ne deriva che la notifica è stata effettuata validamente presso
quella che risultava essere la residenza anagrafica della
controparte, la quale peraltro, si è costituita in questa fase,
dopo avere ricevuto la notifica del ricorso presso il medesimo

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valutazione in termini di inesistenza della notifica, aveva

indirizzo, e dichiarando in controricorso di essere appunto
residente proprio in Firenze alla via Fra’ Buonvicini n. 20.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, e la sentenza
impugnata cassata con rinvio, anche per le spese ad altra
sezione della Corte d’Appello di Firenze.

da un lato, la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dall’altro,
la violazione e falsa applicazione dell’art. 291 e 160 c.p.c., in
quanto in ogni caso la notifica dell’atto di riassunzione
dovrebbe essere ritenuta nulla, e come tale suscettibile di
rinnovazione previo ordine del giudice, sono assorbiti, atteso
l’accoglimento dei primi due motivi.
Il giudice di rinvio che si designa in diversa sezione della Corte
d’Appello di Firenze provvederà anche sulle spese del presente
giudizio.
PQM
Accoglie i primi due motivi di ricorso, ed assorbiti i restanti,
cassa la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della
Corte d’Appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese
del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2017

Gli altri due motivi di ricorso principale, con quali si fa valere,

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