Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14559 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 26/05/2021), n.14559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12685-2014 proposto da:

M. SRL LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE FLAMINIO, 44, presso lo studio dell’avvocato LETTIERI

MARTA, rappresentata e difesa dagli avvocati VITOBELLO FRANCESCO,

VITOBELLO EMANUELE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 400/2013 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 11/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

La società M. srl impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2004 ai fini delle imposte dirette, con cui veniva rettificato il maggior reddito imponibile in Euro 1.769.025,33, fondato su accertamenti bancari, deducendo che non erano stati considerati i costi, la mancanza di autorizzazione alle indagini bancarie e contestando la validità delle presunzioni derivanti dai suddetti accertamenti bancari.

La CTP di Napoli rigettava il ricorso.

Proponeva appello la società, che veniva respinto dalla CTR della Campania.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre la società sulla base di un motivo articolato in due doglianze.

Si costituisce l’Agenzia delle Entrate con controricorso. La società ha depositato memoria del 12.1.2021.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il motivo di ricorso il contribuente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, relativo alla corretta qualificazione dell’accertamento (OMISSIS) come induttivo – art. 360 c.p.c., n. 5.

Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32,39 e 41-bis con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La CTR ha errato nel non qualificare l’accertamento in questione come “induttivo”, avendolo invece ritenuto “analitico induttivo”, perchè nel primo caso avrebbe dovuto tenere conto dei costi per determinare il reddito imponibile.

Lo stesso ufficio per altri anni di imposta aveva qualificato l’accertamento, condotto in mancanza di scritture contabili, come induttivo puro.

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel ritenere che nell’accertamento induttivo c.d. “puro”, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, occorre tenere conto, sempre induttivamente, anche dei costi necessari per il conseguimento dei ricavi che si sono ritenuti di accertare.

Si veda, per tutte, la recente sez. V, n. 19191 del 2019 secondo la quale

In caso di accertamento induttivo puro l’Amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni “supersemplici”, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poichè, altrimenti, sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto, in violazione dell’art. 53 Cost., non potendo trovare applicazione l’art. 109 TUIR che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico.

Il principio è stato ribadito da sez. V, n. 13119 del 2020. Nello stesso senso, peraltro, sez. VI-5 n. 26748 del 2018, sez. V, n. 23314 del 2013. Il principio, oltretutto, si raccorda con le stesse indicazioni di prassi dell’ufficio, secondo cui, in queste fattispecie, “l’ufficio non può non tener conto…di un’incidenza percentuale di costi presunti a fronte dei ricavi accertati” e “il riconoscimento dei costi deve essere livellato – anche in misura percentualistica – in ragione dei ricavi accertati”. (Agenzia delle Entrate, circ. n. 32/E/2006).

Nel caso di specie, il dato che emerge dalla stessa sentenza impugnata è che, al momento dell’accertamento, mancassero le scritture contabili della società ricorrente. Questa è una delle situazioni in cui il suddetto art. 39, comma 2, nella versione vigente ratione temporis legittimava l’utilizzo del metodo di accertamento induttivo c.d. puro, basato anche solo su presunzioni c.d. “semplicissime”, laddove affermava che:

In deroga alle disposizioni del comma precedente l’ufficio delle imposte determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al precedente comma, lett. d):

c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell’art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all’ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall’art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore,

ma, nel contempo, sulla base del principio elaborato dalla giurisprudenza e dalla prassi, tenendo presenti i costi.

La sentenza non ha fatto corretta applicazione di questo principio, ma si è concentrata sul fatto che il contribuente non ha fornito prova contraria, laddove la questione, in una situazione come quella di specie, non attiene alla prova contraria, quanto al fatto che l’ufficio doveva tenere conto dei costi anche solo in via induttiva.

Il tema dei costi non appare domanda nuova, come eccepisce l’Agenzia in controricorso, perchè la stessa CTR nella parte narrativa evidenzia che era stata dedotta subito fin dall’impugnazione dell’accertamento.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio della causa alla CTR della Campania, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla CTR della Campania, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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