Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14559 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. II, 16/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 16/06/2010), n.14559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.V., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Cavuoto Pellegrino,

elettivamente domiciliata in Roma presso l’Avv. Simona Martinelli

(studio Romagnoli), via Romeo Romei, n. 27;

– ricorrente –

contro

S.E., in proprio e quale erede di S.M.,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. Mignone Maria Carmela, elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’Avv. Maurizio Lanigra in Roma,

piazza Prati degli Strozzi, n. 32;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

S.E., in proprio e quale erede di S.M.,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. Maria Carmela Mignone, elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’Avv. Maurizio Lanigra in Roma,

piazza Prati degli Strozzi, n. 32;

– ricorrente in via incidentale –

contro

S.V.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1718 del 9

maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentiti l’Avv. Pellegrino Cavuoto, per la ricorrente, e l’Avv. Maria

Carmela Mignone per la controricorrente e ricorrente incidentale;

sentito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. APICE Umberto che ha concluso: “aderisco alla

relazione”.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 22 febbraio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“Con atto di citazione notificato il 2 maggio 2004, S. V. convenne avanti al Tribunale di Benevento il padre S. M. per sentire dichiarare, in adempimento del preliminare di vendita in data (OMISSIS), il trasferimento coattivo, in suo favore, dell’appartamento di cinque vani ed accessori, di nuova costruzione, sito nella località (OMISSIS), unitamente a tutte le servitù attive e passive; in via subordinata, chiese la condanna del convenuto al pagamento dell’equivalente in Euro della somma di L. 500.000.000, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni.

Il convenuto si costituì in giudizio, concludendo per il rigetto della domanda dell’attrice e, in via riconvenzionale, instando per la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni.

L’adito Tribunale, con sentenza pubblicata il 13 luglio 2004, accolse la domanda proposta dall’attrice, disponendo in suo favore il trasferimento dell’immobile in contestazione, e rigettò la domanda riconvenzionale. La Corte di Napoli, con sentenza in data 9 maggio 2008, in accoglimento, per quanto di ragione, dell’appello proposto da S.M., in riforma dell’impugnata pronuncia ha rigettato la domanda azionata da S.V. con l’atto introduttivo del primo grado del giudizio, ha confermato per il resto l’impugnata sentenza e ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Mentre il primo giudice aveva ritenuto che la scrittura privata dell'(OMISSIS), in forza della quale l’attrice aveva agito, dovesse essere interpretata come cessione mediante transazione, ha rilevato la Corte territoriale che dalle chiare espressioni adottate dai sottoscrittori – confortate dalla corrispondenza intercorsa tra le parti – emerge che la scrittura privata contiene un preliminare di donazione, come tale nullo. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha interposto ricorso S.V., sulla base di due motivi.

Ha resistito, con controricorso, S.E., in proprio e nella qualità di erede del de cuius S.M., la quale, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 e ss. cod. civ. e propone il seguente quesito di diritto: “se è vero che il giudice viola la interpretazione ermeneutica dell’art. 1362 e ss. là dove, nell’interpretare una scrittura privata, si fermi al solo dato letterale della stessa, vieppiù esaminando solo alcune espressioni, senza estendere l’analisi anche all’elemento logico, e, al termine di siffatta indagine, concludere – con assoluta certezza – che la volontà delle parti corrisponda al dato letterale, tra l’altro equivoco e contraddittorio, e in presenza di un successivo comportamento delle parti che neghi in modo evidente il suddetto dato letterale”.

Il secondo motivo censura contraddittoria, inadeguata e inidonea motivazione che non consente la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione. Le censure – che, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminate congiuntamente – sono manifestamente infondate.

In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale (Cass., Sez. 3, 4 giugno 2007, n. 12946). Va ulteriormente premesso che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, sicchè le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell’art. 1363 cod. civ. e dovendosi intendere per “senso letterale delle parole” tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone (Cass., Sez. lav., 26 febbraio 2009, n. 4670). Nella specie la Corte territoriale, nell’interpretare la scrittura privata dell'(OMISSIS), ha proceduto ad un’analisi adeguata e compiutamente motivata della comune intenzione delle parti come risultante dal complesso dell’atto. Ha rilevato in proposito che tutte le espressioni in essa usate sono rivolte a esprimere l’intento comune consistente nell’impegno a trasferire a titolo gratuito dei beni dal padre alla figlia (“Il costituto S.M. si obbliga a donare alla costituta V.S., un appartamento”; “Lo spiazzo antistante il capannone e la stalla sarà donato per metà a S.V.”; “Lo spiazzo alle spalle del fabbricato oggetto di donazione resterà di proprietà di S.M.”). La Corte d’appello ha accertato che la scrittura privata contiene tutti i presupposti della donazione (sia l’elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza alcun corrispettivo, sia l’elemento oggettivo costituito dal depauperamento del disponente e dall’incremento del patrimonio altrui) ed ha sottolineato come non vi sia alcun rapporto sinallagmatico tra gli adempimenti indicati nella scrittura (incanalare le acque meteoriche, pulire il pozzo o rimettersi le querele) e l’obbligo del S. di donare i beni immobili. Infine, la sentenza impugnata ha esteso la propria indagine interpretativa all’epistolario intercorso tra le parti, osservando – con motivazione congrua ed approfondita, oltre che immune da vizi logici e giuridici – che la volontà di donare del padre si ricava agevolmente dalle stesse espressioni letterali usate nella corrispondenza intercorsa tra le parti prima dell’instaurazione del giudizio. Conclusivamente, il ricorso solo apparentemente si fonda sull’asserita violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e sulla denunciata presenza di vizi di motivazione, perchè in realtà si risolve nella proposta di una interpretazione diversa da quella fornita dal giudice del merito.

Il motivo di ricorso incidentale, sul governo delle spese, è inammissibile, perchè non accompagnato dal prescritto quesito diritto.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio”.

Lette le memorie della ricorrente e della controricorrente.

Considerato che, preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo entrambe le impugnazioni riferite alla stessa sentenza;

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che in ordine al ricorso principale occorre ribadire che l’interpretazione e la qualificazione del contratto si risolvono in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione;

che, nella specie, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente in via principale con il quesito di diritto, la sentenza di merito non si è limitata ad estrapolare alcune espressioni contenute nella scrittura privata dell'(OMISSIS), ma ha esaminato l’atto sia nel suo chiaro tenore letterale sia nel suo complesso, trovando una convalida nel successivo comportamento delle parti, come emergente dall’epistolario tra le stesse intercorso;

che, sotto questo profilo, non è affatto riscontrabile nella sentenza impugnata il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia;

che i motivi del ricorso principale si risolvono, al di là dell’apparente deduzione anche del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, in un tentativo di sottoporre a questa Corte il riesame nel merito dell’interpretazione del contratto;

che neppure può essere accolta la doglianza articolata in memoria, con cui si deduce che ricorrerebbero gli estremi, in ipotesi, della donazione indiretta, trattandosi di questione nuova, prospettata per la prima volta con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., laddove nel ricorso si ipotizza (come emerge dalla sintesi conclusiva che accompagna il secondo motivo) l’esistenza di un “rapporto sinallagmatico o, quanto meno, transattivo”;

che, pertanto, il ricorso principale deve essere rigettato ed il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile ;

che, stante la prevalente soccombenza della ricorrente, le spese del giudizio di cassazione sostenute dalla controricorrente vanno poste a carico di S.V..

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta, il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna la ricorrente in via principale al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

 

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