Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14559 del 10/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14559 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 1645-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Enel Spa, nella qualità di procuratore
della ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del proprio
procuratore, nonchè ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, Società
con unico azionista, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Enel Spa, nella sua qualità di
beneficiaria

del

ramo

di

azienda

della

Enel

Distribuzione Spa, in persona del proprio procuratore,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI
6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE RICCARDO, che

Data pubblicazione: 10/06/2013

le rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO
GUERRA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

FIORE GIOVANNINA;

avverso la sentenza n. 44/2011 del TRIBUNALE di
BENEVENTO – Sezione Distaccata di AIROLA, depositata il
15/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dell’11/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
CARMELO SGROI che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso per quanto di ragione.

– intimata –

R.g.n. 1645-12 (ud. 11.4.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Airola, con sentenza n. 44 del
15 gennaio 2011, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la
sentenza del Giudice di Pace di Sant’Agata dei Goti n. 207 del 2009, che aveva accolto la
domanda di Giovannina Fiore, intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato
dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia

elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della
Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il
Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita
dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di <>.
Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è
concluso che deve «escludersi che la prescrizione dell’art. 6, con -una 4, della
deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua
adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c.,
di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata
dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perché basata su una clausola
contrattuale inesistente, perché non risultava introdotta nel contratto di utenza.
La stessa decisione (lo si rileva per completezza), avuto riguardo al riferimento
della sentenza allora impugnata ad una integrazione per effetto della deliberazione
dell’A.E.E.G. anche ai sensi dell’art. 1374 c.c. ha ribadito che al riguardo valgono le
stesse considerazioni svolte a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui
all’art. 1339 c.c., soggiungendo, altresì, che <> e che
<>.
§3. Il ricorso è, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio
complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e la sentenza è cassata.

Est. Con

ele Frasca

comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore,

Rg.n. 1645-12 (ud. 11.4.2013)

Gli altri motivi, essendo basati sul presupposto che la nota delibera avesse svolto
efficacia integrativa, restano assorbiti.
§4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la
causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere
che l’appello proposto dall’Enel fosse fondato e che la domanda proposta dall’utente, in
accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sant’Agata

Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato,
inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la
delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de
quo non può essere insorto.
§5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono
essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la
questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in
modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in
dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi quattro motivi.
Dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e, pronunciando sul merito, accoglie l’appello dell’Enel e rigetta la domanda di
Giovannina Fiore. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna Giovannina Fiore alla
rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento, di
cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.
Cr,i deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile-3 1’11 aprile 2013.

Il i o s. st.

Il Presidente

dei Goti, debba essere rigettata.

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