Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14559 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. II, 04/07/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 04/07/2011), n.14559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4684/2009 proposto da:

M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZINE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DE PERNA Gaetano, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ZUCCHI 9, presso lo studio dell’avvocato BARTIMMO ENZO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DI STEFANO Michele, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 755/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

R.A. agiva nel 1995 per la reintegrazione nel godimento dell’immobile oggetto di assegnazione Iacp sito in (OMISSIS), lamentando lo spoglio commesso da M.L. e C.F..

Nel corso del giudizio decedeva la R. e si costituiva in giudizio la figlia F.M.T., affermandosi titolare del diritto a succederle nell’occupazione dell’alloggio. La Corte di appello di Bari con sentenza 30 luglio 2008 confermava la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda originaria.

Il solo M.L. ha proposto ricorso per cassazione, notificato alla F. l’11 febbraio 2009.

L’intimata ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione perchè tardiva.

Ha prodotto a tal fine copia della notifica della sentenza d’appello, effettuata per legale scienza e per ogni effetto di L. 9 dicembre 2008, all’avv. Antonio Martino del foro di Foggia, difensore degli appellanti M. e C..

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Parte resistente ha depositato memoria.

L’eccezione appare fondata. Nel giudizio di appello, pendente in Bari, il ricorrente si costituì con comparsa di costituzione, datata 15 gennaio 2008, dando mandato agli avvocati Martino e Maggio ed eleggendo domicilio nello studio di essi sito in Foggia.

Il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, comma 2, nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria adita, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono legittimamente essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice. (Cass. 17055/07; 3458/07;

13615/06).

La controricorrente eseguì pertanto legittimamente la notifica della sentenza a entrambi gli appellanti (SU 29290/08) presso la cancelleria della Corte d’appello, provocando da quella data la decorrenza del termine breve di sessanta giorni per proporre il ricorso.

Irrilevante rimane pertanto la successiva ulteriore notifica della medesima sentenza eseguita dalla stessa F., in data successiva, presso la residenza del M.. Questi nel ricorso indica la data del 13 dicembre 2008, che sarebbe valsa a rendere tempestivo il ricorso se non fosse stata preceduta da quella del 6 dicembre.

Mette conto rilevare che forse, comprensibilmente, parte ricorrente potè essere fuorviata dal ricevimento di tale seconda notifica, tuttavia su di essa, consapevole dell’elezione di domicilio in cancelleria e della possibilità di ricevere colà gli atti ad essa destinati, incombeva l’onere, con ordinaria diligenza, di verificare se vi fosse stata notifica della sentenza anteriore a quella ricevuta alla propria residenza.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 2.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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