Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14558 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. II, 16/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 16/06/2010), n.14558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. D.S.L. fu C., rappresentato e difeso da se

medesimo, per legge domiciliato presso la Cancelleria civile della

Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

D.S.L. fu A., rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Marotta

Biagio R., per legge domiciliato presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di cassazione, 2^ Sezione civile, n.

15634 del 10 luglio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. D.S.L. fu C., per il ricorrente;

sentito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso: “aderisco alla

relazione”;

lette le osservazioni scritte presentate dal ricorrente sulle

conclusioni del pubblico ministero.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 17 febbraio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “1. – Con atto notificato il 14 maggio 1991, D.S.L. fu A., premesso di essere proprietario unitamente ai propri cugini D.S.L. fu C. e D.S.L. fu E. di un appezzamento di terreno in territorio di (OMISSIS), denonimato (OMISSIS) dell’ex feudo (OMISSIS), e di altri due piccoli fondi, detti Dietro il Casamento Grande e Orto, per successione testamentaria al nonno D.S.L. fu V., convenne i cugini davanti al Tribunale di Termini Imerese e domandò lo scioglimento della comunione con l’attribuzione a ciascuno dei tre comproprietari di quote di eguale valore, previa detrazione da ciascuna di esse della parte corrispondente ai terreni in precedenza espropriati.

Si costituirono i convenuti e, dedotto che con atto del 27 agosto 1948 i loro genitori, a favore dei quali il testatore aveva disposto dell’usufrutto dei beni, avevano proceduto ad una divisione di fatto dei fondi, immettendosi nel possesso di ciascuna delle quote sorteggiate, senza consacrare, tuttavia, per iscritto l’accordo raggiunto, chiesero che venisse nominato un notaio perchè fosse trasferita all’attore la quota cui egli aveva diritto in base al precedente accordo, separandola dal resto della proprietà, intendendo essi rimanere in comunione.

Riassunto nei confronti dell’erede L.B.L. il processo, interrotto per il decesso di D.S.L. fu E., il Tribunale, con sentenza del 17 giugno 1998, ordinò lo scioglimento della comunione ereditaria, attribuendo a ciascuna delle parti una quota dei beni, individuata in base alla relazione depositata il 5 aprile 1994 dal c.t.u.. La decisione, appellata da D.S.L. fu C., venne confermata il 9 ottobre 2002 dalla Corte di Appello di Palermo, che rigettò l’impugnazione e compensò tra le parti le spese anche del secondo grado di giudizio.

2. – La Corte di Cassazione, con sentenza 10 luglio 2006, n. 15634, ha rigettato il ricorso di D.S.L. fu C..

2.1. – Quanto al primo motivo, con cui il ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme sulla comunione ereditaria, lamentava che la sentenza impugnata, nonostante la volontà in tal senso espressa da lui e dall’altro comproprietario all’atto della costituzione in giudizio e l’inidoneità della mancata costituzione dell’erede di quest’ultimo a modificare detta volontà, avesse negato la possibilità di procedere ad uno stralcio della divisione, limitandola alla sola quota di competenza dell’attore, la Corte l’ha dichiarato inammissibile. A tal fine, la Corte ha rilevato che “l’acquiescenza dell’unica erede dell’altro comproprietario alla attribuzione a ciascun condividente di una specifica quota, conseguente alla sua mancata impugnazione sia in appello che in sede di legittimità della pronunce sul punto, esclude l’interesse del ricorrente alla formulazione della censura, giacchè, in assenza di un consenso degli interessati, non è ammissibile nè un’attribuzione congiunta di quote nè una divisione parziale”.

La Corte di cassazione ha poi dichiarato infondata la censura – articolata con il secondo motivo – con cui ci doleva che la decisione avesse affermato che nella formazione delle quote della massa ereditaria doveva tenersi conto della consistenza e del conseguente valore di beni alla data della divisione e non a quella dell’apertura della successione, nonostante che, a seguito della anteriore divisione negoziale del diritto di usufrutto, ciascun condividente avesse amministrato autonomamente una quota dei beni e proceduto a miglioramenti significativi e diversi di essa. La Corte ha rilevato che, ai sensi dell’art. 726 cod. civ., la stima dei beni per la formazione delle quote nella divisione ereditaria deve farsi con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione stessa, inteso, quanto alla divisione giudiziale, come il momento di presentazione della relativa domanda, senza tenere conto degli incrementi o decrementi di detto valore, dipendano o non da rivalutazioni di mercato ovvero dall’attività di singoli coeredi; fermo, peraltro, il diritto del coerede di pretendere, quale mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese eseguite per la cosa comune e la loro ripartizione al momento della attribuzione delle quote, secondo il principio nominalistico, in quanto lo stato di indivisione riconduce all’intera massa i miglioramenti eventualmente apportati.

La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza – sempre veicolata con il secondo mezzo – con cui si lamentava che il giudice del gravame, da un lato, avesse ignorato la censura mossa alla seconda c.t.u. disposta in primo grado in ordine all’inspiegabilità del fatto che mentre tutti i terreni della massa ereditaria avevano subito, tra il 1946 ed il 1993, un incremento del valore unitario da (OMISSIS) a (OMISSIS), soltanto la p.lla n. (OMISSIS), fl. (OMISSIS), assegnata all’attore aveva subito una modestissima rivalutazione da 45 a 100, e, dall’altro, avesse respinto il motivo attinente l’inattendibilità del rilievo aerofotogrammetrico utilizzato dal c.t.u. rispetto al tradizionale metodo trigonometrico, benchè fosse illogico ed ingiustificato che dal suo utilizzo fosse emersa una maggiore superficie di oltre 4 ettari delle p.lle n. (OMISSIS) e (OMISSIS), fl. (OMISSIS), assegnate ai convenuti, che non era stata riscontrata nè in occasione dell’anteriore espropriazione di parte di esse nè nella prima consulenza, e costituisse un travisamento dei fatti l’affermazione che nella misurazione delle altre (OMISSIS) p.lle valutate erano state sempre riscontrate differenze in eccesso rispetto alle risultanze catastali.

Quanto alla prima parte di tale censura, la Corte ha osservato che la parte che, in sede di legittimità, si duole della acritica adesione del giudice di appello alla consulenza tecnica svoltasi nel primo grado, pur in presenza di deduzioni comportanti uno specifico esame, non può limitarsi a lamentare genericamente l’inadeguatezza della motivazione, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e del carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto a cui essa invoca il controllo di logicità, onde consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione, esaurendosi diversamente la doglianza nell’invito ad una non consentita diversa ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove. In ordine alla seconda, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, dopo avere premesso che, essendo stata attribuita la p.lla n. (OMISSIS), fl. (OMISSIS), agli eredi dell’altro condividente, nessuna legittimazione aveva l’appellante a lamentare la sopravvalutazione della sua estensione, a sostegno del rigetto del corrispondente motivo di gravame aveva addotto la duplice ratio della genericità della doglianza, perchè il condividente si era limitato ad invocare il contrasto dell’accertamento con le risultanze del catasto e con le conclusioni del precedente consulente, senza specificare in quale inesattezza di indagine o di calcolo o di metodo di verifica sarebbe incorso il secondo c.t.u., e della condivisibilità dell’affermazione di quest’ultimo, secondo cui il rilievo aerofotogrammetrico consente margini di errore trascurabili e sicuramente inferiori a quelli derivanti dalla tecnica tradizionale della rilevazione trigonometrica e dell’assenza di lamentele relative alla trasposizione dei dati su materiale cartaceo, alla quale era conseguita, nella stragrande maggioranza dei casi, un’estensione diversa della p.lle e, per lo più, superiore sia alla superficie riportata in catasto, che a quella misurata in precedenza.

Di dette rationes – ha proseguito la Corte – ciascuna autonomamente sufficiente a sostenere la pronuncia, quella attinente al difetto di specificità del motivo di gravame non risulta impugnata e la definitività sul punto della sentenza esclude l’interesse alla censura rivolta all’altra.

La Corte ha inoltre aggiunto che quest’ultima, a parte il richiamo ad un travisamento del fatto, costituente un vizio revocatorio e non vizio di legittimità della decisione, era del tutto generica, atteso che, prendendo le mosse da un’adombrata stranezza delle risultanze della seconda c.t.u., si limitava a conclamare l’inspiegabilità, l’illogicità e l’assenza di giustificazione dell’accertamento peritale relativamente all’estensione delle p.lle senza specificare a quali particolari rilievi formulati sul punto avverso la decisione di primo grado la Corte di appello avrebbe risposto omettendo o fornendo una motivazione insufficiente.

3. – Contro la sentenza della Corte di Cassazione D.S.L. fu C. ha proposto ricorso per revocazione, con atto notificato il 14 settembre 2007, sulla base di tre motivi.

Ha resistito, con controricorso, D.S.L. fu A., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. – Il primo motivo denuncia “revocazione per errore di fatto sul consenso espresso da altro condividente”.

Il motivo non coglie nel segno. La Corte non ha negato che olim l’altro comproprietario avesse consentito alla possibilità di procedere ad uno stralcio della divisione, limitandola alla sola quota di competenza dell’attore, ma ha rilevato che l’unica erede dell’altro comproprietario non aveva proposto impugnazione nè in appello nè in cassazione contro l’attribuzione a ciascun condividente di una specifica quota, e che questo determinava acquiescenza, impeditiva – da un punto di vista processuale – dell’esame del motivo sull’attribuzione congiunta di quote o sulla divisione parziale.

Il secondo mezzo lamenta il mancato esame dell’accordo in data 27 agosto 1948, intervenuto tra i danti causa dei condividenti.

Il motivo è inammissibile, perchè l’omesso esame non riguarda un atto interno del giudizio di cassazione, cioè un atto che la Corte avrebbe dovuto esaminare direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, indipendentemente dall’esame che ne aveva fatto la decisione d’appello.

Anche il terzo motivo (revocazione per mancato esame del principio del contraddittorio e per avere ignorato l’errore da cui era affetta la relazione tecnica di ufficio in base alla quale è stata decisa la causa dai giudici di merito) è inammissibile. E’ noto che l’errore di fatto che può dare luogo alla revocazione di una sentenza emessa dalla Corte di cassazione consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa, sostanziantesi nella affermazione o supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa, sempre che il fatto, oggetto dell’asserito errore, non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito (tra le tante, Cass., Sez. 1^, 27 marzo 2007, n. 7469). Nella specie non è configurabile il lamentato vizio revocatorio, giacchè le critiche rivolte alla sentenza di merito per acritica adesione alla c.t.u. non sono state esaminate per una preclusione di carattere processuale (non essendo stato il motivo di ricorso prospettato in conformità alla regola di autosufficienza dell’impugnazione); ed una analoga ragione di carattere processuale (mancata impugnazione di entrambe le rationes che sostenevano la decisione impugnata) ha precluso l’esame dell’ulteriore doglianza.

5. – In ogni caso, nessuno dei tre motivi di ricorso per revocazione rispetta la prescrizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., perchè la formulazione dei motivi non si accompagna alla finale indicazione specifica, chiara ed immediatamente intelleggibile, del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 cod. proc. civ., (v. Cass., Sez. lav., 26 febbraio 2008, n. 5076).

6. – Sussistono, pertanto, le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione in Camera di consiglio”.

Letta la memoria del ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che nella memoria di replica, quanto al secondo motivo di ricorso, nulla si aggiunge rispetto a quanto dedotto con il ricorso introduttivo, limitandosi a reiterare quanto con esso prospettato;

che, al riguardo, va ribadito che l’errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione consiste in un’erronea percezione dei fatti di causa, che, oltre a dover rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonchè quelli dell’essenzialità e della decisività ai fini della decisione, deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, e cioè quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla sentenza di legittimità, in quanto, qualora fosse configurabile come causa determinante della pronuncia impugnata in cassazione, il correlato vizio potrebbe essere fatto valere esclusivamente con i rimedi proponibili contro la sentenza di merito. In particolare, costituiscono atti interni quelli conseguenti alla proposizione del ricorso (ad esempio, il deposito ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ. ed il controricorso con eventuale ricorso incidentale), tutti gli atti che vanno depositati insieme al ricorso ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, nonchè il fascicolo d’ufficio, ma esclusivamente nei casi in cui la Corte debba esaminarli direttamente con propria autonoma indagine di fatto, senza cioè la mediazione della sentenza impugnata, in quanto siano stati dedotti errores in procedendo, ovvero perchè siano emerse questioni processuali rilevabili d’ufficio (Cass., Sez. 1^, 22 novembre 2006, n. 24856);

che, pertanto, non assume rilievo ai fini della revocazione della sentenza della Corte di cassazione l’errore riguardante un atto (nella specie, l’accordo del 27 agosto 1948, intervenuto tra i danti causa dei condividenti) che, pur facendo parte del fascicolo d’ufficio, era destinato ad essere riconsiderato solo in via mediata dal giudice di legittimità in funzione dell’esame della censura di omessa o insufficiente motivazione prospettata con il motivo di ricorso;

che, in sostanza, quel che si addebita con il secondo motivo del ricorso per revocazione è un vero e proprio errore di giudizio, cioè l’inapplicabilità del principio di diritto affermato dalla Corte in presenza di un accordo tra le parti sull’affidamento in via esclusiva a ciascuna di esse della cura di una parte dei beni in comunione;

che, in ordine al terzo motivo di ricorso per revocazione, la memoria si limita a reiterare censure articolate con l’atto introduttivo, e non prende specifica posizione su quanto spiegato con la relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., ove si è rilevato – con argomentazione che il Collegio condivide – che la sentenza di questa Corte non ha esaminato la censura rivolta alla decisione di merito per ragioni di carattere processuale (difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione e mancata impugnazione di entrambe le rationes che sostenevano la pronuncia);

che, inoltre, deve ribadirsi che nessuno dei motivi del ricorso per revocazione presenta un momento di sintesi conclusiva, prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., risolventesi nell’indicazione specifica, chiara ed immediatamente intelligibile, del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2008, n. 26022);

che, pertanto, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio per revocazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara, inammissibile il ricorso e condanna, il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA