Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14558 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 15/07/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19994/2011 proposto da:

D. ASSICURAZIONI DI D.G. & C. SAS,

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FIRS ITALIANA ASSICURAZIONI IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA,

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5304/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato Rosa MATTIA, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Gianluigi MALANDRINO, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato Roberto CATALANO con delega dell’Avvocato GARGANI

Benedetto, difensore della resistente che si riporta al

controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La FIRS Italiana di Assicurazioni s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14905/1993, con il quale, ad istanza della D.M.L. s.a.s., le era stato intimato il pagamento della somma di Lire 89.542.982, oltre accessori e spese, a titolo di indennita’ di risoluzione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti. L’opponente deduceva la non esigibilita’ del credito e, comunque, il minor ammontare dello stesso, pari a Lire 39.034.809; in via riconvenzionale, chiedeva che, accertato il proprio credito di Lire 73.238.101 per premi incassati e non versati, la D. fosse condannata al pagamento della somma di Lire 34.203.292, previa compensazione delle contrapposte partite creditorie.

A seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della FIRS Italiana di Assicurazioni, il giudizio veniva proseguito dal Commissario Liquidatore, il quale estendeva la domanda di pagamento alla somma di Lire 100.000.000 indebitamente trattenuta dall’agente in sede di chiusura del rapporto di agenzia in quanto asseritamente pignorata.

Con sentenza n. 1715/2005 il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione; dichiarava l’improseguibilita’ della domanda della D. nei confronti della preponente; rigettava la domanda riconvenzionale della FIRS Italiana di Assicurazioni, per mancanza di prova della relativa pretesa creditoria.

Avverso la predetta decisione proponevano appello principale la FIRS Italiana di Assicurazioni in L.C.A. e appello incidentale la societa’ D..

Con sentenza n. 5304/2010 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, quantificato il credito dell’opponente in complessive Lire 95.438.982 (di cui Lire 89.542.982 a titolo di indennita’ di risoluzione del contratto e Lire 5.896.000 a titolo di provvigioni maturate dopo lo scioglimento del contratto) e il contrapposto credito della FIRS per premi incassati e non versati in Lire 69.535.623, operata la compensazione tra tali contrapposti crediti e detratto il credito di Lire 25.903.359 residuato in favore della D. dall’importo di Lire 100.000.000 dalla stessa trattenuto al termine del rapporto, condannava la D.M.L. s.a.s., ora D. Assicurazioni di D.G. e C. s.a.s., al pagamento in favore della FIRS della somma di Euro 38.276,72 (pari a Lire 74.096.641), oltre interessi legali dalla domanda. La Corte territoriale, inoltre, condannava l’appellata al pagamento della meta’ delle spese di entrambi i gradi, che dichiarava compensate per il resto.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la D. Assicurazioni di D.G. e C. s.a.s., sulla base di un unico motivo.

La FIRS Italiana di Assicurazioni in L.C.A. ha resistito con controricorso.

In prossimita’ dell’udienza la ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta l’omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione; travisamento delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Deduce che la Corte di Appello, pur affermando di condividere pienamente la consulenza tecnica d’ufficio, nell’individuare due distinte ragioni di debito della D. nei confronti della FIRS (l’una di 69.535.623 e l’altra di Lire 100.000.000), ha commesso un evidente travisamento delle sue risultanze, in quanto dallo schema riassuntivo contenuto nella C.T.U. si evince in modo inequivocabile che l’importo di Lire 69.535.623 non e’ altro che una parte che compone il maggior debito dell’agente di Lire 100.000.000. Il giudice del gravame, pertanto, non si e’ accorto che la somma di Lire 100.000.000 trattenuta dall’agente gia’ comprendeva in se’ l’importo di Lire 69.535.623 per premi incassati e non versati.

Il motivo, essendo interamente incentrato sull’affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, e’ inammissibile, configurando un’ipotesi di travisamento dei fatti processuali contro cui e’ esperibile solo il rimedio della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

Con la denuncia del travisamento di una risultanza processuale, quale, nel caso in esame, una specifica circostanza desumibile dalla consulenza tecnica d’ufficio, infatti, si deduce in realta’ un vizio revocatorio, denunciabile ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, (tra le tante v. Cass. 17-5-2012 n. 7772; Cass. 25-12002 n. 885; Cass. 3/2/2000 n. 1195).

In ogni caso, anche a voler ritenere che la ricorrente abbia, in realta’, inteso censurare la sentenza di appello sotto il profilo del vizio motivazionale, il motivo in esame non potrebbe sottrarsi ad una declaratoria di inammissibilita’.

Deve, infatti, osservarsi che la Corte di Appello, dopo aver quantificato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, i contrapposti crediti delle parti in complessive Lire 95.438.982 (in favore della D.) e 69.535.623 (in favore della FIRS Italiana di Assicurazioni), ha rilevato che “non e’ contestato che l’agente ha trattenuto, al termine del rapporto, l’importo di Lire 100.000.000”; e, conseguentemente, detratta da tale ultima somma il credito residuo di Lire 25.903.359 spettante alla D., ha quantificato in Euro 38.276,72 (pari a lire 74.096.641), oltre interessi legali, il debito dell’appellata nei confronti della preponente.

Cio’ posto, si rileva che la ricorrente non ha specificamente censurato l’affermazione inerente alla mancata contestazione, da parte della societa’ D., del trattenimento della somma di Lire 100.000.000; affermazione che, nell’ambito del complessivo percorso argomentativo svolto nella sentenza impunta, costituisce – a prescindere dal riferimento alla correttezza dei conteggi effettuati dal C.T.U. – l’effettiva ratio decidendi.

Sotto altro profilo, si osserva che il ricorrente il quale, in sede di legittimita’, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimita’ il controllo della decisivita’ dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, essendo insufficienti i richiami “per relationem” agli atti della precedente fase del giudizio, inammissibili in sede di legittimita’ (tra le tante v. Cass. 30-7-2010 n. 17915; Cass. 16/2/2007 n. 3651; Cass. 28-2-2006 n. 4405).

Nella specie, la ricorrente si e’ limitata a trascrivere, nel ricorso, le risposte sintetiche date dal C.T.U. ai quesiti posti, senza riportare i passaggi argomentativi della relazione tecnica, idonei a far comprendere le ragioni in base alle quali l’esperto era pervenuto alle conclusioni asseritamente male interpretate dal giudice di appello. Questa Corte, pertanto, non e’ posta nelle condizioni di vagliare la decisivita’ della questione prospettata e la correttezza della motivazione resa al riguardo dal giudice di appello.

Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente nel presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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