Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14558 del 10/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14558 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 1644-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Enel Spa, nella qualità di procuratore
della ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del proprio
procuratore, nonchè ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, Società
2O13
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con unico azionista, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Enel Spa, nella sua qualità di
beneficiaria

del

ramo

di

azienda

della

Enel

Distribuzione Spa, in persona del proprio procuratore,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI
6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE RICCARDO, che

Data pubblicazione: 10/06/2013

le rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO
GUERRA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
SCALERA CARLO MICHELE;
– intimato –

BENEVENTO – Sezione Distaccata di AIROLA, depositata il
15/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dell’11/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
CARMELO SGROI che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso per quanto di ragione.

avverso la sentenza n. 52/2011 del TRIBUNALE di

R.g.n. 1644-12 (ud. 11.4.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Airola, con sentenza n. 52 del
15 gennaio 2011, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la
sentenza del Giudice di Pace di Sant’Agata dei Goti n. 215 del 2009, che aveva accolto la
domanda di Carlo Michele Scalera, intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato
dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia

elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della
Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il
Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita
dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di <>. L’Enel, d’altro canto, non aveva informato l’attore
della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione su
di essa incombenti.
§2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della
presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma, 4, non aveva avuto
efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il
contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c.
§3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel
Servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di
procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di
quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi
all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).
Al ricorso, che propone sei motivi, la parte intimata non ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art.
2 della Legge 14 novembre 1995 n. 481”, assumendosi che la deliberazione n. 200 del
1999 e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare il
contratto di utenza, perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera
h) di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di produzione ed
erogazione di servizi, mentre il citato comma 4 dell’art. 6 avrebbe riguardato materia
estranea a tali concetti.
3
Est Cos Raffaele Frasca

R.g.n. 1644-12 (ud. 11.4.2013)

Con il secondo motivo si deduce “difetto di motivazione in ordine ad un fatto
decisivo e controverso” e si lamenta un’omessa motivazione del Tribunale su come la
previsione del suddetto comma 4 dell’art. 6 potesse essere ricondotta all’ambito del citato
art. 2, comma 12, lett. h).
Il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c.” e
“omessa motivazione su punti decisivi della controversia”, sotto il profilo che

all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 c.c.: tale norma non poteva, invece,
trovare applicazione, perché rende possibile l’inserzione automatica di clausole del
contratto solo in sostituzione di quelle difformi previste e non invece, l’inserimento in
assenza di una specifica pattuizione contrattuale. D’altro canto, l’inserimento non era stato
possibile anche perché l’inosservanza della delibera da parte dell’Enel era espressamente
sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c) della citata 1. n. 481 del
1995.
Il quarto motivo deduce “insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi”,
rappresentati dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma, 4, a porre un ipotetico precetto
integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa dovesse consistere la
modalità gratuita di pagamento, tenuto conto che il pagamento presso gli sportelli siti nei
capoluoghi di provincia poteva costringere l’utente a sobbarcarsi spese ben maggiori di
quelle del pagamento di un euro tramite il bollettino postale.
Gli altri motivi censurano la sentenza impugnata sotto altri profili, che non merita
riferire, perché destinati ad essere assorbiti in ragione delle considerazioni che seguono.
§2. I primi quattro motivi, afferendo alla questione della idoneità dell’art. 6, comma
4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto, possono essere
considerati unitariamente ed appaiono fondati per quanto di ragione al lume del precedente
di cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8 giugno 2011) con la
sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo di motivi identici in una
controversia di identico tenore, nonché di numerosissime decisioni rese a seguito della
stessa udienza dell’8 giugno 2001 ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che
avevano rigettato domande come quella proposta dall’intimato.
Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni il Collegio
rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di diritto: <>.
Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è
concluso che deve <> e che
<>.
§3. Il ricorso è, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio
complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e la sentenza è cassata.

Est. Cons. Raffaele Frasca

comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore,

R.g.n. 1644-12 (ud. 11.4.2013)

Gli altri motivi, essendo basati sul presupposto che la nota delibera avesse svolto
efficacia integrativa, restano assorbiti.
§4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la
causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere
che l’appello proposto dall’Enel fosse fondato e che la domanda proposta dall’utente, in
accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sant’Agata

Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato,
inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la
delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de

quo non può essere insorto.
§5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono
essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la
questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in
modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in
dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi quattro motivi.
Dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e, pronunciando sul merito, accoglie l’appello dell’Enel e rigetta la domanda di
Carlo Michele Scalera. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna Carlo Michele
Scalera alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro
seicento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così dec o nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile-3 1’11 aprile 2013.

st.

Il Presidente

dei Goti, debba essere rigettata.

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