Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14558 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 15/05/2019, dep. 09/07/2020), n.14558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcelo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21297/2013 R.G. proposto da:

Arredamenti M. di A.M. e C s.a.s., in persona

del legale rappresentante M.A., nonchè,

M.A., M.F., Ma.Al.,

M.A., M.L. e M.S., con gli avv.ti

Vincenzo Sessa e Alfonso Esposito, domiciliato in Roma, via barbara

Torino n. 30 presso lo studio Placidi;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, domiciliato ex lege in Roma

alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello

Stato;

– intimato –

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in Roma via dei Portoghesi,

n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Campania – Sezione Staccata di Salerno n. 56/9/13, pronunciata in

data 6 febbraio 2013 e depositata il 21 febbraio 2013, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio

2019 dal Consigliere Dptt. Fracanzani Marcello Maria;

Fatto

RILEVATO

I contribuenti esercitano, nel salernitano, in forma di società di persone attività di costruzione e montaggio di mobili da arredamento. A seguito dello scostamento dallo studio di settore di riferimento, con plurimi avvisi di accertamento, relativi tutti all’anno d’imposta 2005, l’Ufficio rettificava il reddito di impresa da una perdita per Euro 84.545,00 ad un attivo di Euro 95.103,00, che imputava pro quota ai singoli soci, e riconsiderava il reddito così recuperato anche a fini IVA. Reagivano i soci individualmente ed unitamente alla società, sollevando plurimi vizi sostanziali e procedimentali, ma non trovavano accoglimento nè presso la CTP, nè in appello dinanzi alla CTR. Donde ricorrono per cassazione affidandosi a tre motivi, cui controricorre l’Avvocatura.

In prossimità dell’udienza la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. Preliminarmente occorre dichiarare il ricorso inammissibile nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto privo di legittimazione passiva.

2. Ancora in via preliminare, va invece disattesa l’eccezione generale di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’Agenzia delle Entrate.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta al giudice di legittimità di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U, n. 9100 del 6/5/2015; Cass. n. 8915 del 11/4/2018; cass. 08/03/2019 n. 6861).

Il ricorso per cassazione risulta, pertanto, ammissibile qualora cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, purchè esso, comunque, evidenzi in modo specifico la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. n. 9793 del 23/4/2013).

Nel caso di specie, i motivi di ricorso così come formulati consentono di distinguere i diversi profili di doglianza, in quanto conservano una loro autonomia espositiva e risultano articolati in modo esaustivo.

Si può dunque procedere con l’esame dei motivi di gravame.

3. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3), e, in particolare del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, che giustifica l’accertamento induttivo puro solo in presenza di gravi violazioni contabili.

Il motivo è infondato.

Invero, dal testo della sentenza impugnata emergono le diverse e gravi violazioni che sono state riscontrate dall’Amministrazione in sede di accertamento. La CRT, infatti, evidenzia che l’accertamento non è stato fondato – come sostenuto dai ricorrenti – solo sullo scostamento rispetto gli studi di settore, ma anche su altri elementi. Elementi che in seguito ha specificato, sia richiamando le pagine 9 e 10 dell’accertamento, sia elencandoli in maniera espressa. Si tratta nello specifico dell’irregolare dettaglio delle rimanenze di magazzino, della esistenza in contabilità di fatture emesse in modo incompleto, del pagamento di forniture in contante ed anche sopra dei limiti consentito dalla legge, dal ricorrente andamento in perdita della società, dalla insostenibilità dei costi dichiarati a bilancio.

Da questo è derivata la generale inattendibilità delle scritture contabili che ha fondato portato all’accertamento induttivo contestato, il quale, peraltro, proprio attesa il suo carattere “generale”, non imponeva di avviare il confronto endo-procedimentale, che sarebbe doveroso ove l’amministrazione faccia riferimento esclusivamente allo scostamento dagli studi di settore e non quando, come nella fattispecie, utilizzi anche altri e diversi elementi.

4. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4) per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, per esser stato qualificato come accertamento analitico induttivo (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1) ciò che era stato contestato come accertamento induttivo puro o extracontabile.

Il motivo è inammissibile. Infatti, il capo di gravame nella sua formulazione non consente al Collegio di comprendere in quale

parte degli atti processuali precedenti sia stata posta la domanda e in quale parte della sentenza gravata si sia risposto in mancata corrispondenza a quanto richiesto.

Al contrario, dall’esame della sentenza, emerge che si sia controvertito sempre in tema di accertamento extracontabile puro, laddove, come già in precedenza evidenziato, i giudici di secondo grado hanno rimarcato che l’accertamento non è stato fondato solo sullo scostamento degli studi di settore, ma su altri e gravi elementi contabili.

5. Con il terzo motivo di ricorso si rileva omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), con riferimento alle prove offerte dai contribuenti.

Il motivo è inammissibile

La censura, invero, ai fini dell’autosufficienza, non riproduce le ragioni eventualmente non considerate dal giudicante, Manca, infatti, ogni indicazione dei fatti – da intendersi come fatti storici e non come omissione dell’esame di prove – che, ove debitamente esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.

6. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate, mentre nulla va statuito riguardo alle spese nel rapporto processuale tra i ricorrenti ed il Ministero, stante la mancata esplicazione di qualsiasi attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Dichiara il ricorso inammissibile nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio che liquida in Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento), oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 9 luglio 2020

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