Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14558 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. I, 04/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 04/07/2011), n.14558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19419/2010 proposto da:

L.S. (C.F. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PETRACCI Fabio,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G., J.S., PROCURATORE GENERALE DELLA

REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE, J.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 46/2010 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 13/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.S. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 15.07.2010 al tutore provvisorio e curatore speciale della figlia minorenne J.K. (nata il (OMISSIS)) nonchè a J. P. ed a J.S., rispettivamente padre e nonna paterna della bambina, ed al PG presso il giudice a quo, che non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso risulta proposto contro la sentenza del 28.04-13.05.2010, resa dalla Corte di appello di Trieste, sezione per i minorenni, e notificata alla ricorrente il 18.05.2010. Con l’impugnata sentenza, anche all’esito della CTU di carattere psicologico disposta nei confronti della L., è stato respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 55 del 16.08-16.09.2009, con cui il Tribunale per i minorenni di Trieste aveva dichiarato lo stato di adottabilità della figlia della ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per tardività, essendo stato notificato dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, imposto dalla L. n. 184 del 1983, art. 17, comma 2, per la proposizione del presente gravame. Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA