Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14557 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 15/07/2016, (ud. 13/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Silvio De Angelis, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale XXI Aprile, n.

29;

– ricorrente –

contro

C.Z., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Andrea Danti e

Giovanni Lazzara, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 99;

– controricorrente –

e contro

EREDI di C.S.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3329/10 in data

1 settembre 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito, per C.G.R., intervenuto quale erede del

ricorrente, l’Avv. Guido Conticelli, nonche’, per il

controricorrente C.Z., l’Avv. Andrea Graziani, per

delega dell’Avv. Andrea Danti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per

l’inammissibilita’ del ricorso ex art. 366 c.p.c., con condanna

aggravata alle spese.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza in data 22 settembre 2003, il Tribunale di Viterbo dichiarava che l’area censita alla partita 1 fg. 25 particella n. 320 del Comune di Montefiascone e’ di esclusiva proprieta’ di C.Z. e S., e condannava C.A. alla riduzione in pristino dell’area mediante l’esecuzione delle opere indicate nella relazione del c.t.u., al risarcimento del danno pari a complessivi Euro 16.000, alla cessazione di molestia ed al rimborso delle spese processuali.

Respinta l’eccezione di sospensione del processo, nel merito il Tribunale rilevava che era pacifica l’originaria proprieta’ dell’area, per successione, in capo agli attori C.Z. e S.; che con atto di cessione in data 5 dicembre 1970 gli attori avevano bensi’ ceduto la casa di civile abitazione – in catasto alla partita 427 foglio 25 part. 17/3 – con la quota proporzionale delle parti in condominio, ma tra queste era da ritenersi compresa non gia’ la particella 320 bensi’ la particella 21 in quanto all’epoca l’accesso alla casa avveniva attraverso quest’ultima particella; che il danno era da liquidare in via equitativa in Euro 8.000 in favore di ciascuno dei due attori, in relazione al mancato godimento dell’area dal 1994.

2. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 1 settembre 2010, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha dichiarato che l’area in questione e’ di proprieta’ comune delle parti C.Z., S. e A., ha condannato C.A. alla demolizione del manufatto adibito ad autorimessa ed all’innalzamento della pavimentazione al livello delle soglie di ingresso alle unita’ immobiliari n. (OMISSIS) di C.Z. e S., ha rigettato le altre domande e ha dichiarato compensate le spese processuali tra le parti, ponendo a carico delle parti in pari misura quelle di c.t.u..

2.1. – In ordine ai motivi in rito, la Corte territoriale ha osservato che l’istanza di ricusazione, depositata in data 19 maggio 2003 nel corso della fase decisoria ex art. 190 c.p.c., era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale, in composizione collegiale, con ordinanza in data 23 maggio 2003, in quanto tardiva rispetto ai termini previsti dall’art. 52 c.p.c.; di talche’ nessun motivo ricorreva per disporre a posteriori la sospensione del processo.

Quanto, poi, alla eccepita estinzione del processo per omessa tempestiva riassunzione, la Corte d’appello ha precisato che il primo giudice, con ordinanza in data 25 luglio 2002, aveva dichiarato la nullita’ della notificazione dell’atto di riassunzione in quanto eseguita presso il difensore, in data 28 maggio 2002, nonostante la sospensione di costui dall’esercizio della professione (dal 23 dicembre 2001 al 22 marzo 2002) e ne aveva disposto la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.. Tanto premesso, la Corte del gravame ha ritenuto che, poiche’ alla scadenza del periodo di sospensione l’avvocato riacquista la veste di patrocinante senza necessita’ di ulteriore nuova procura, era senz’altro rituale gia’ l’originaria notificazione eseguita in data 28 maggio 2002, in quanto successiva alla scadenza della sanzione disciplinare.

Nel merito, la Corte d’appello ha osservato che gli stessi attori in primo grado, C.Z. e S., avevano allegato nella citazione introduttiva di essere comproprietari, unitamente al convenuto C.A., dell’area antistante i rispettivi immobili, e che quest’ultimo aveva allegato come con l’atto di cessione in data 5 dicembre 1970 era trasferita anche la “quota proporzionale delle parti in condominio, ivi compresi i diritti sulla comunanza”. Premesso che la relazione del c.t.u. e’ univoca nel qualificare l’area in questione, sulla base dei documenti esibiti dalle parti e delle ricerche eseguite al catasto ed ai pubblici registri immobiliari, come area indivisa e di proprieta’ comune alle parti, la Corte distrettuale, dopo avere rilevato che si tratta di area che consente attualmente l’ingresso alle unita’ immobiliari di proprieta’ esclusiva di tutte le parti, vi ha riscontrato i connotati propri di un’area cortilizia, per la quale sussiste la presunzione di condominio ai sensi dell’art. 1117 c.c..

Configurata tale area come comune, soggetta quindi all’uso di ciascun comproprietario nella misura indicata dall’art. 1102 c.c., la Corte d’appello ha rilevato che alcune delle opere su di esse eseguite da C.A. devono ritenersi illecite, ed ha cosi’ confermato la condanna alla demolizione del box auto (che si risolve in una indebita appropriazione di porzione dell’area comune) ed all’innalzamento di cm. 40-50 della pavimentazione per riportarla al livello delle soglie di ingresso alle unita’ immobiliari n. (OMISSIS), al fine di assicurare il pari uso dei contitolari.

Quanto ai danni patrimoniali, la Corte ha rilevato che essi non sono stati oggetto di specifiche allegazioni e, quindi, li ha esclusi, tenuto conto del notevole ridimensionamento degli illeciti ascritti ad C.A..

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello C.A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 febbraio 2011, sulla base di otto motivi.

C.Z. ha resistito con controricorso, mentre non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede gli eredi di C.S..

3.1. – In prossimita’ dell’udienza del 27 ottobre 2015 C.Z. ha depositato una memoria illustrativa.

3.2. – In esito a detta udienza, la Corte, con ordinanza interlocutoria 27 novembre 2015, n. 24294, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, mandando la cancelleria a dare comunicazione di questa ordinanza agli eredi di C.A., collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto, con l’invito ad attivarsi per nominare, entro quaranta giorni, un nuovo difensore e con l’avvertimento che, in difetto, tutte le comunicazione sarebbero avvenute in cancelleria. E cio’ in quanto la comunicazione dell’avviso dell’udienza di discussione destinata al difensore del ricorrente non era andata a buon fine, dalla relazione dell’ufficiale giudiziario essendo risultato che l’avviso diretto all’Avv. Silvio De Angelis presso lo studio di viale XXI Aprile 29 a Roma non gli era stato notificato, per non avervi il difensore domicilio, e da ulteriori indagini effettuate dalla cancelleria della Sezione essendo emerso che l’Avv. Silvio De Angelis risultava cancellato dall’albo professionale e che il ricorrente C.A., al quale era stato inviato l’invito di eventualmente eleggere nuovo domicilio e nominare nuovo difensore, era nel frattempo deceduto.

3.3. – E’ quindi intervenuto in giudizio, insistendo per l’accoglimento del ricorso, C.G.R., in qualita’ di erede legittimo di C.A., rilasciando procura all’Avv. Guido Conticelli e all’Avv. Cesare Cardoni ed eleggendo domicilio presso lo studio dell’Avv. Cesare Cardoni.

In prossimita’ dell’udienza C.G.R. ha depositato una memoria illustrativa. Con essa i di lui difensori “esprimono piu’ di una perplessita’” “sul contenuto del ricorso introduttivo”, “dissociandosi apertamente da tutte le valutazioni e considerazioni formulate a titolo esclusivamente personale e che, non avendo carattere giuridico, poco o nulla hanno a che vedere con il presente procedimento”. Nella memoria si insiste affinche’ la Corte, “deciso come di giustizia sugli ulteriori motivi di ricorso”, “voglia pervenire (quantomeno) all’integrale accoglimento del primo motivo, adottando ogni conseguente statuizione per garantire la corretta applicazione di quanto risultante dal combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, per l’illegittima compensazione delle spese legali e la mancata condanna delle spese legali del primo e del secondo grado a carico dei soccombenti in toto. La sentenza della Corte d’appello di Roma sarebbe “la prova certa della soccombenza prevalente del 95% circa delle controparti sia nel giudizio di primo che di secondo grado”.

1.1. – Il motivo e’ infondato.

In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e cio’ sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass., Sez. 5, 19 giugno 2013, n. 15317).

Nella specie, C.A. non e’ la parte totalmente vittoriosa, tanto che e’ stato condannato, in accoglimento della domanda avanzata da C.Z. e S., alla demolizione del manufatto adibito ad autorimessa e all’innalzamento della pavimentazione al livello delle soglie di ingresso alle unita’ immobiliari n. (OMISSIS) di proprieta’ degli attori.

2. – Con il secondo mezzo ci si duole della mancanza di statuizione nella sentenza sui motivi di impugnazione terzo e quarto, sulla domanda riconvenzionale di C.A. dell’acquisto originario della proprieta’ degli immobili e dell’asserita corte comune per il possesso ultratrentennale e l’usucapione avvenuta, nonche’ sulla ammissione delle prove dedotte in primo grado e reiterate al giudice di appello e dei documenti prodotti in primo grado. Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 112, 113 e 115 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione omessa, carente e contraddittoria.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost., comma 2), del diritto alla prova della parte (art. 115 c.p.c.) e del principio di valutazione giudiziale di ammissione delle prove e documenti in atti, con riferimento all’istanza di ammissione d’ufficio dell’interrogatorio non formale delle parti, del tentativo di conciliazione e dell’ordine di comparizione. In particolare, ci si duole che la Corte d’appello non abbia ne’ esaminato ne’ deciso il terzo ed il quarto motivo di impugnazione. La Corte d’appello doveva “ammettere le prove, tentativo di conciliazione e interrogatorio delle parti, in accoglimento dei motivi e conclusioni specifici”. Ad avviso del ricorrente, “sussiste il dovere giudiziale di ammissione delle prove documentali e orali dedotte da C.A. per dimostrare tutta la sua domanda sia dell’an che del quantum de-beatur”. Si fa presente che C.A. (con la moglie e i figli) possiede pacificamente, pubblicamente e senza contestazione di alcun terzo la corte in questione e ne esclude chiunque, comprese le controparti, e che questo stato di fatto perdura da circa 40 anni.

Con il quarto mezzo si censura violazione e falsa applicazione di legge (artt. 112 e 113 c.p.c.) “per mancata ammissione delle prove e domanda della usucapione avvenuta degli immobili de quo”, nonche’ “motivazione carente; violazione dei principi regolatori del giusto processo (art. 111 Cost.)”. Ad avviso del ricorrente, “violava le norme di rito suddette ed errava la Corte perche’ non decideva i punti suindicati della domanda del ricorrente ed i motivi n. 3 e 4; e perche’ non dichiarava – neanche esaminata – la contestata nullita’ dell’ordinanza del 16 aprile 2003 del Tribunale e atti successivi inclusa la sentenza di primo grado”.

2.1. – I motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono inammissibili.

Essi – in violazione del principio di specificita’ che deve informare la redazione delle censure nel ricorso per cassazione – non riportano neppure le circostanze e i capitoli su cui avrebbero dovuto vertere le prove orali dedotte dal ricorrente, ne’ indicano le risultanze dalle quali il giudice d’appello avrebbe dovuto trarre la prova del possesso esclusivo uti dominus e non gia’ semplicemente uti condominus dell’area in contestazione da parte di C.A.. Anche dei documenti in atti – da cui dovrebbe emergere il possesso del cortile – non si riporta il tenore.

Queste lacune non sono certo colmate dall’inserimento, nel corpo del ricorso, di fotografie dei luoghi di causa: anzi la relativa produzione accompagnata dallo scontrino fiscale della spesa sostenuta per il relativo sviluppo – produzione chiaramente inammissibile, in quanto avvenuta al di la’ dei limiti entro i quali l’art. 372 c.p.c., consente il deposito in cassazione di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo – svela il reale scopo delle censure, che consiste nel tentativo di richiedere con il ricorso per cassazione una nuova valutazione di risultanze di fatto si’ come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi’ mostrandosi di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita’ in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l’attendibilita’ maggiore o minore di questa o di quella risultanza processuale, quanto ancora le opinioni espresse dal giudice di appello non condivise e per cio’ solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre piu’ consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilita’ nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi a questa Corte.

Nessuna omissione di pronuncia e’ configurabile nella specie, avendo il giudice del gravame implicitamente escluso l’acquisto dell’intera proprieta’ per usucapione in capo ad C.A. ed avendo invece riconosciuto la comproprieta’ dell’area cortilizia in contestazione non solo in considerazione della presunzione di condominio di cui all’art. 1117 c.c., ma anche in base all’esame delle allegazioni delle parti e degli elementi di valutazione offerti dal c.t.u..

E’ inoltre assolutamente generico il riferimento ai motivi di appello che la Corte territoriale non avrebbe scrutinato, omettendo il ricorrente di dare conto del relativo contenuto.

3. – Il quinto mezzo denuncia “omessa, insufficiente, contraddittoria, generica motivazione su tutti i punti ricorsi (art. 51 c.p.c., art. 52 c.p.c., comma 3, artt. 53, 91, 92, 93, 112, 113, 114, 115, 116 e 117 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”. Con il motivo si deduce che “errava la sentenza di secondo grado, illegittima, perche’ la motivazione posta a base sia per il rigetto di tutte le richieste dell’appellante sia per l’omessa nullita’ delle conseguenze della mancata ammissione delle prove del ricorrente in primo e secondo grado sia per tutte le suindicate eccezioni, fondate e provate, sia dell’omessa condanna e liquidazione delle spese di soccombenza dei due giudizi, motivazione che esula dai motivi di appello e dagli atti e contrasta con gli stessi: infatti le controparti non hanno dimostrato nulla di quanto dedotto e tutte le loro richieste sono state – giustamente e fondatamente – rigettate e la sentenza impugnata dichiarata in gran parte nulla e riformata; mentre gli atti documentali e difensivi del C. e, come suesposto, dimostrato con certezza, hanno provata la fondatezza della sua domanda, senza alcun dubbio, per cui risulta vittorioso in toto; mentre invece errava la Corte perche’ violava il principio giuridico che ai fatti avvenuti deve corrispondere la relativa, obiettiva, fattispecie legale…”.

3.1. – Il motivo e’ inammissibile per assoluta mancanza di chiarezza.

Esso cumula, in maniera indistinta, omissioni, insufficienze e contraddittorieta’ della motivazione su tutti i punti oggetto di ricorso, che vanno dalla statuizione sulle spese a quella sulla ricusazione, dal profilo attinente alla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato a quelli sulla pronuncia secondo diritto, sulla pronuncia secondo equita’, sulla disponibilita’ delle prove, sulla valutazione delle prove e sull’interrogatorio non formale delle parti.

Lo stesso svolgimento del motivo non e’ supportato da un iter argomentativo diretto ad evidenziare vizi logici nella ricostruzione del fatto ad opera della Corte distrettuale: esso spazia dalla sottolineatura che “le controparti non hanno dimostrato nulla di quanto dedotto” e dal rilievo dell’”errore di esame, valutazione e decisione del giudice del merito”, fino al richiamo al principio di “applicazione imparziale della legge” e alla denuncia di incostituzionalita’ dell’art. 366-bis c.p.c. (norma abrogata e ratione temporis non applicabile in questo procedimento).

4. – Il sesto mezzo lamenta “violazione e falsa applicazione di legge (artt. 52, 102, 113, 115, 301, 307 e 630 c.p.c.) e dei principi del litisconsorzio necessario (art. 112, recte art. 102 c.p.c.) e giurisprudenziale che il giudizio deve proseguire nei confronti anche degli eredi di C.S., deceduto il 16 maggio 2005 in Celleno”.

4.1. – Il motivo e’ inammissibile.

Il ricorrente si limita a richiamare le norme che ritiene siano state disapplicate o erroneamente applicate, ma non specifica le ragioni di diritto dei plurimi errori denunciati.

A cio’ aggiungasi che, poiche’ le norme disciplinanti l’interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte nei cui confronti intervengano determinati eventi idonei a pregiudicarla, solo detta parte e’ legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione del processo (Cass., Sez. lav., 20 novembre 1998, n. 11753; Cass., Sez. 2, 6 settembre 2002, n. 12980; Cass., Sez. 3, 13 novembre 2009, n. 24025). In ogni caso, nel caso di morte di una parte costituita in giudizio, la mancata dichiarazione dell’evento ad opera del suo procuratore, ai fini interruttivi ai sensi dell’art. 300 c.p.c., non impedisce alla controparte che sia comunque a conoscenza di tale evento di prendere l’iniziativa della chiamata in giudizio dei successori di detta parte, dovendo in questo caso il termine riassunzione intendersi impropriamente usato come atto d’impulso processuale non conseguente ad una precedente fase di interruzione, ma volto anzi ad evitarla (Cass., Sez. 2, 15 febbraio 2005, n. 3018; Cass., Sez. lav., 30 aprile 2010, n. 10525).

5. – Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di legge (art. 52 c.p.c., comma 3, artt. 53, 102, 113, 115, 301, 307 e 630 c.p.c.) e del principio normativo e di giurisprudenza che la ricusazione sospende il processo; “violazione di legge per l’infondatezza e illegittimo rigetto dell’eccezione del ricorrente di sospensione di diritto; violazione di legge (art. 52 c.p.c., comma 3 e Cass. sent. 919/1984) e attivita’ giudiziaria -politica e dittatura di fatto di una parte della Magistratura; violazione del principio d’imparzialita’ giudiziale (art. 111 Cost., comma 2) e diritto di difesa della parte (art. 24 Cost., comma 2)”.

5.1. – Il motivo – affidato anche ad espressioni gravemente sconvenienti (“dittatura di fatto di una parte della Magistratura”), manifestamente eccedenti le esigenze difensive – e’ assolutamente privo di fondamento.

Il ricorrente interpreta l’art. 52 c.p.c., comma 3, nel senso che la sola proposizione del ricorso per ricusazione determinerebbe l’automatica sospensione del processo anche quando l’istanza di ricusazione appaia carente dei requisiti formali posti dal codice per la sua ammissibilita’ ed espressione di un uso distorto, teso all’esclusivo fine di procrastinare o di paralizzare l’attivita’ giurisdizionale.

In realta’, nonostante l’apparente rigidita’ della formula, l’art. 52 c.p.c., comma 3, si presta – come riconosciuto da tempo dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. lav., 24 aprile 1993, n. 4804; Cass., Sez. 1, 2 luglio 2003, n. 10406; Cass., Sez. 3, 10 marzo 2006, n. 5236; Cass., Sez. 6-3, 6 dicembre 2011, n. 26267; Cass., Sez. 6-3, 4 dicembre 2014, n. 25709) – ad una lettura diversa, che riconosce in capo al giudice della causa – obbligato in ogni caso a dare corso all’istanza mediante la trasmissione del fascicolo relativo alla ricusazione al giudice competente – il potere di delibare preventivamente i presupposti formali della valida ricusazione ai fini della sospensione del giudizio, in tal modo escludendosi che un ricorso per ricusazione presentato senza rispettare le condizioni e i termini prescritti produca la sospensione del processo, non integrando esso la fattispecie che tale sospensione impone. Tale orientamento trova fondamento nel contemperamento tra il diritto delle parti all’imparzialita’ di giudizio nella specifica controversia, assicurato dalla circostanza che la delibazione di inammissibilita’ del giudice a quo non puo’ comunque assumere valore ostativo alla rimessione del ricorso al giudice competente, ed il dovere di impedire al contempo l’uso distorto dell’istituto, altrimenti causato dall’automatismo dell’effetto sospensivo.

A questo principio si e’ attenuta la Corte territoriale.

Va premesso che nel corso del giudizio di primo grado C.A. per due volte ha proposto istanza di ricusazione nei confronti del Dott. R.M., giudice della causa, deducendo l’inimicizia grave del giudice nei suoi confronti, per avere lo stesso, in altra causa, denunciato alla Procura della Repubblica di Viterbo e al Consiglio dell’Ordine il proprio difensore, l’Avv. Silvio De Angelis. In entrambi i casi, il Tribunale di Viterbo, in sede collegiale, ha respinto l’istanza di ricusazione: l’ultima volta con l’ordinanza 22 novembre 2002, con la quale ha escluso anche il ricorrere di una qualche ragione di convenienza che determinasse l’opportunita’ di un’eventuale astensione del giudice R..

Una terza istanza di ricusazione, depositata in data 19 maggio 2003 nel corso della fase decisoria, e’ stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Viterbo, in composizione collegiale, in quanto tardiva rispetto ai termini previsti dall’art. 52 c.p.c..

Correttamente, pertanto, la Corte d’appello – con riferimento a questa terza istanza di ricusazione – ha rilevato che nessun motivo ricorreva per disporre la sospensione del processo. La sola proposizione del ricorso per ricusazione, infatti, non determina ipso iure la sospensione del procedimento, in quanto spetta pur sempre al giudice a quo una sommaria delibazione della sua ammissibilita’, all’esito della quale, ove risultino ictu oculi carenti i requisiti formali di legge per l’ammissibilita’ dell’istanza, il procedimento puo’ continuare, giacche’ l’evidente inammissibilita’ della ricusazione, pur non potendo impedire la rimessione del ricorso al giudice competente, esclude l’automatismo dell’effetto sospensivo.

6. – Con l’ottavo motivo il ricorrente propone eccezione di illegittimita’ costituzionale dell’art. 52 c.p.c., comma 3 e art. 53 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., comma 2. Sarebbero in contrasto con gli evocati parametri la prevista non impugnabilita’ dell’ordinanza ex art. 53 c.p.c., comma 2; e cosi’ pure il fatto che, proposta l’istanza di ricusazione, non ne consegua la sospensione di diritto ed il dovere del giudice ricusato di ordinare immediatamente la sospensione del processo e di rimettere gli atti al presidente.

6.1. – Il motivo e’ infondato.

La questione relativa alla non impugnabilita’ dell’ordinanza che decide sulla ricusazione e’ inammissibile per difetto di rilevanza, giacche’ il ricorso per cassazione e’ stato proposto nella specie contro la sentenza della Corte d’appello, non contro l’ordinanza del Tribunale di Viterbo.

Il dubbio sul non automatico effetto sospensivo e’ manifestamente infondato, per le ragioni gia’ espresse dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 388 del 2002.

7. – Il ricorso e’ rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Non ricorrono gli estremi per addivenire alla condanna a titolo di responsabilita’ aggravata, richiesta dal pubblico ministero.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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