Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14557 del 13/07/2015
Civile Sent. Sez. U Num. 14557 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI BLASI ANTONINO
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.ro 29498/2011 R.G. proposto
da
PERRELLA GIOSUE’ residente a Roma, rappresentato e
difeso, giusta procura a
margine del ricorso,
dall’Avvocato Claudio Stronati, elettivamente
domiciliato nel relativo studio, in Roma, Via Pomponio
Leto,
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RICORRENTE
CONTRO
EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in
Data pubblicazione: 13/07/2015
calce
al
controricorso,
dall’Avvocato
Enrico
Fronticelli Baldelli, elettivamente domiciliata nel
relativo studio in Roma, Via Cavalier D’Arpino, 8
CONTRORI CORRENTE
CONSORZIO BONIFICA TEVERE & AGRO ROMANO, in persona del
legale rappresentante pro tempore, INTIMATO
AVVERSO
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale di
Roma n. 353/2011 emessa il 18.05.2011 e depositata
1’11.07.2011.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica
Udienza del 23 giugno 2015 dal Consigliere Dott.
Antonino Di Blasi;
udito il Sostituto Procuratore Generale, in persona del
Dott. Lucio Capasso, che ha chiesto che la Corte
accolga il primo motivo del ricorso e dichiari
assorbito il secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Perrella Giosuè impugnava in sede giurisdizionale due
cartelle di pagamento con le quali il Consorzio
Bonifica Tevere & Agro Romano, reclamava il pagamento
di contributi consortili, per la fornitura di acqua
potabile, relativamente agli anni 2002 e 2003,
deducendo carenza di motivazione.
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Nonché contro
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Roma,
giusta sentenza 01.12.2009, accoglieva il ricorso.
La decisione veniva appellata, sia dal Consorzio, che
eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito
provvedimento, sia pure dalla Concessionaria Equitalia,
che eccepiva la propria carenza di legittimazione
passiva e,
comunque,
deduceva la legittimità e
correttezza dei provvedimenti impugnati.
Il contribuente resisteva, eccependo la tardività della
notifica dell’appello del Consorzio ed insistendo nelle
formulate domande ed eccezioni.
La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, previa
riunione dei due appelli, dopo avere rigettato
l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal
Consorzio, li accoglieva nel merito, rilevando che le
cartelle erano legittime e adeguatamente motivate,
posto che le stesse contenevano l’indicazione
dell’acquedotto erogante (Ostia), dell’anno di
riferimento, del numero di utenza e del consumo
rilevato.
Il
Perrella
ha,
quindi,
proposto
ricorso
per
cassazione, affidandolo a due mezzi, cui resiste la
Concessionaria.
Non ha, invece, svolto difese, il Consorzio.
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e deduceva la congruità della motivazione del
La causa, assegnata alla quinta sezione civile ed
inserita nel ruolo d’udienza del 03.10.2014, è stata,
in tale sede decisa, con provvedimento depositato in
pari data, con il quale, rilevato che il Perrella aveva
Tributario, ha disposto la rimessione degli atti al
Primo Presidente, per l’assegnazione alle Sezioni
Unite.
Nessuna delle parti ha svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il Perrella censura l’impugnata
decisione per violazione e falsa applicazione degli
art.7 della Legge n. 212/2000 e 3 della Legge
n.241/1990, con errata pronuncia in punto Giurisdizione
e difetto di motivazione.
Deduce che la Giurisdizione va determinata, non già
sulla base del mezzo di esazione, bensì in relazione
alla natura della pretesa, ragion per cui, nel caso,
non sussistendo contrasto in ordine alla natura
contrattuale del rapporto, la Giurisdizione è quella
del giudice ordinario.
Deduce, altresì, che, nel caso, non viene in rilievo il
potere impositivo del Consorzio, che afferisce ai
contributi gravanti sui titolari delle proprietà
consorziate, bensì la titolarità di una utenza di acqua
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eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice
potabile, disciplinata convenzionalmente.
Con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa
applicazione degli artt.7 Legge n.212/2000 e 3 Legge
n.241/1990 – Difetto di motivazione e/o motivazione
Si
evidenzia
l’assoluta
insufficienza
della
motivazione, dalla quale non si evincono i fatti e gli
elementi che hanno indotto la CTR alla rassegnata
decisione,
stante,
peraltro,
gli
elementi
di
conoscenza, offerti dalla decisione dei Giudici di
primo grado, alla cui stregua, l’originario ricorso era
stato ritenuto e dichiarato fondato.
Nello esaminare il primo motivo del ricorso, che
attiene alla preliminare questione di giurisdizione,
Collegio rileva che l’impugnata sentenza della CTR ha
respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del
Giudice Tributario “in ordine ai tributi consortili”,
“in considerazione dell’ampliamento della giurisdizione
tributaria”, per effetto “dell’art. 2 della Legge
Finanziaria del 2002 e della giurisprudenza formatasi
sul punto” (SS.UU.n. 6487/2002).
Statuendo e motivando nei termini indicati, la CTR ha
fatto malgoverno del principio, affermato dalle Sezioni
Unite di questa Corte, secondo cui “Spetta alla
giurisdizione del giudice ordinario la controversia che
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insufficiente circa fatti controversi e decisivi.
abbia ad oggetto l’impugnazione di una cartella
esattoriale con la quale il Consorzio di Bonifica,
nella specie ente erogatore del servizio di
somministrazione di acqua potabile, abbia agito nei
dovute per l’utilizzazione del servizio medesimo”; ciò
perché “in tal caso l’ente non agisce nell’esercizio
del potere impositivo che ad esso è riconosciuto in
materia di contributi consortili, ma in forza di un
rapporto contrattuale, che nemmeno comporta
l’iscrizione dell’utente al Consorzio” (Cass.SS.UU. n.
11720/2010; cfr. Cass. n. 13775/2002).
In applicazione del trascritto principio, che il
Collegio condivide e cui intende dare continuità, va
accolto il primo motivo del ricorso e va, quindi,
cassata la decisione della CTR, che non risulta in
linea con lo stesso, nonché riconosciuto e dichiarato
che spetta alla giurisdizione del Giudice Ordinario la
controversia di che trattasi, avente ad oggetto il
preteso pagamento di acqua ad uso domestico, erogata in
relazione ad un immobile del Perrella.
Il secondo mezzo, va dichiarato assorbito.
Avuto riguardo al difforme esito del giudizio, innanzi
ai giudici di merito, ed all’epoca del consolidarsi
le
dell’applicato principio,
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spese del presente
confronti dell’utente per il recupero delle somme
giudizio di cassazione vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara
assorbito il secondo. Cassa in relazione al mezzo
Ordinario a conoscere della causa di che trattasi.
Compensa le spese del giudizio di cassazione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle
Sezioni
te Civili, il 23 Giugno 2015.
accolto ed afferma la giurisdizione del Giudice