Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14557 del 12/06/2017

Cassazione civile, sez. lav., 12/06/2017, (ud. 14/02/2017, dep.12/06/2017),  n. 14557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8931-2016 proposto da:

Z.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI PANICI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

GIOVANNELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A4 HOLDING S.P.A., (già AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA

S.P.A.) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO RUSSO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.P.A. (già AUTOSTRADA

SERENISSIMA BS-PD S.P.A.), cessionaria di ramo d’azienda da A4

Holding S.p.A.) C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.P.A. (già AUTOSTRADA

SERENISSIMA BS-PD S.P.A.), cessionaria di ramo d’azienda da A4

Holding S.p.A.) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO RUSSO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Z.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI PANICI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

GIOVANNELLI, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

A4 HOLDING S.P.A. (già AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA

S.P.A.) C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 64/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 25/02/2016 R.G.N. 487/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

udito l’Avvocato GIOVANNI GIOVANNELLI;

udito l’Avvocato SERGIO RUSSO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Con la sentenza n.64/2016 la Corte d’appello di Brescia ha accolto nel merito il reclamo della società Autostrada Brescia Verona Vicenza SPA, poi divenuta A4 Holging, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accertato la natura ritorsiva e quindi la nullità del licenziamento comunicato ad Z.A., ed ordinato la sua reintegrazione.

2) La Corte, dopo aver ritenuto infondate le eccezioni preliminari svolte dalla società appellata e relative ad una non corretta vocatio in ius da parte dello Z., nel merito ha invece ritenuto fondate le ragioni espresse nella lettera di licenziamento del 21.7.2014, in cui si dava conto di un esubero di lavoratori in numero di 28 unità, non ricollocabili in base a quanto stabilito negli accordi sindacali stipulati nel corso degli anni e diretti a regolamentare la riduzione dell’organico dei lavoratori con mansioni di esattori, a fronte della automazione del servizio di riscossione del pedaggio.

3) In particolare la Corte territoriale ha ritenuto provata la situazione di esubero e che, sussistendo l’obbligo della società di mantenere in servizio i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i quali secondo un’interpretazione corretta dell’accordo sindacale 14.4.2009, dovevano identificarsi in quelli stabili o in quelli che sarebbero stati stabilizzati al superamento dei 36 mesi di attività lavorativa, non emergevano elementi diretti a ritenere che la stessa avesse licenziato proprio e soltanto i lavoratori che, come lo Z., avevano chiesto ed ottenuto l’accertamento della nullità del termine dei contratti a tempo determinato e l’immissione in servizio.

4) Ha proposto ricorso per cassazione lo Z. affidato a 4 motivi. Ha resistito con controricorso Autostrada Brescia spa, svolgendo ricorso incidentale affidato a tre motivi, al quale ha replicato Z. con controricorso.

5) Si è costituita con controricorso anche A4Holding spa chiedendo la riunione della presente causa a quella di cui al rgn. 20486/2014 avente ad oggetto la nullità del termine dei contratti stipulati tra le parti, stante la pregiudizialità della questione. Sono state depositate memorie dalle parti ai sensi dell’art. 379 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6) Con il primo motivo del ricorso principale Z. lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 4, L. n. 300 del 1970, art. 15 e L. n. 108 del 1990, art. 3 nonchè della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 4 legge, oltre che degli art. 1418, 1275 c.c.. Il ricorrente, partendo dal presupposto che nella individuazione del carattere ritorsivo è rilevante anche il dato statistico, lamenta che la Corte non abbia valutato tale elemento, sebbene su 13 lavoratori riassunti a seguito di sentenza di accertamento della nullità termine, ne fossero stati poi licenziati ben 11. Inoltre dalla stessa lettera di licenziamento si evincerebbe che il motivo di licenziamento trova fonte proprio nella condanna alla riammissione di servizio, a cui la società si era vista costretta a seguito della sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti, perchè ad essa si connetterebbe esplicitamente. Avrebbe comunque errato la Corte nell’interpretare l’accordo sindacale del 15.4.2009 che espressamente prevedeva l’impegno della società a non licenziate il personale “attualmente dipendente a tempo indeterminato e a non utilizzare alcun ammortizzatore sociale”. A dire del ricorrente l’accordo citato non avrebbe escluso in alcun modo di considerare anche il personale a tempo indeterminato che era e sarebbe stato in forza a seguito di sentenza di condanna alla riammissione, non limitando tale accordo le future assunzioni a tempo indeterminato solo a coloro che avevano, alla data dell’aprile 2009, già superato 36 mesi complessivi di prestazione in successivi contratti, lavoratori questi ultimi che anzi non erano neanche il forza all’atto dell’accordo. Ancora il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe considerato altri elementi, derivanti dal tenore delle conciliazioni, nelle quali era stata concordata l’assunzione – come nel caso di una lavoratrice a far tempo dal 1.5.2009 -, senza tener conto di alcuna anzianità pregressa nei limiti del 36 mesi prevista dall’accordo in esame.

7) Con il secondo motivo di ricorso principale denuncia il ricorrente la violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza, per avere la Corte d’Appello omesso l’esame delle prove richieste in ordine alla sussistenza di prestazioni straordinarie e supplementari nei periodi immediatamente anteriori e successivi al licenziamento. La Corte avrebbe genericamente dato per acquisita la prova da parte datoriale della imprevedibilità e non programmabilità di alcune ore si straordinario, considerando decisivo tale punto per affermare la sussistenza del giustificato motivo, omettendo di motivare sul diniego di ammissione della prova contraria richiesta da Z., in particolare non avrebbe esaminato la richiesta espressa di CTU diretta a verificare l’esatto numero di ore straordinarie svolte nei tre trimestri del 2014 – anche con acquisizione del LUL -, omettendo qualsiasi motivazione in merito.

8) Con il terzo motivo ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di legge ai sensi art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 1362 c.c. e ss. e in particolare la violazione delle norme ermeneutiche di interpretazione dell’accordo 15.4.2009, come anche dell’accordo individuale di assunzione con riferimento ai 22/23 lavoratori addetti part time a 880 ore, oltre che dell’accordo del novembre 2013, nella parte in cui la Corte avrebbe stravolto il significato della clausola di ripristino del turnover al raggiungimento di un numero di 200 addetti all’esazione, erroneamente trasformandola in una clausola di acclarato esubero di eccedenze oltre tale tetto, così da stravolgere anche il senso delle intese relative all’assunzione di 22/23 addetti part time;

9) con il quarto motivo di ricorso Z. lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 per avere la Corte territoriale ravvisato erroneamente la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento. Secondo il ricorrente la sentenza della Corte territoriale muove da un presupposto sbagliato ritenendo che il licenziamento fosse collegato all’esubero di personale – con 242 addetti a fronte di 200 ottimali – e che l’aumento dell’orario per soli 16 addetti era irrilevante ma anzi la stessa sarebbe stata incompatibile con la dedotta impossibilità di mantenere le 24 ore settimanali di Z.. Comunque la sentenza muoverebbe da un presupposto errato, laddove avrebbe ritenuto attuale in termini di immediato esubero quello che sarebbe stato fissato solo allo scopo di indicare il momento di ripresa del turn over. Invero i soli licenziamenti effettuati erano stati quelli degli 11 lavoratori, tra cui Z., stabilizzati giudizialmente con sentenza.

10) Anche i motivi del ricorso principale, che possono essere trattati congiuntamente perchè connessi, sono in parte inammissibili e comunque non fondati.

17) Va premesso che la censura di cui al secondo motivo di ricorso, sebbene denunci un’omessa motivazione con riferimento al numero di ore straordinarie e supplementari ed alla mancata ammissione delle prove richieste in ordine all’accertamento effettivo di tale straordinario, si riallaccia in realtà al quarto motivo, ma sotto la diversa prospettazione della violazione di legge con riferimento al giustificato motivo oggettivo di licenziamento di cui alla L. n. 604, art. 3. Il motivo,cosi come posto, è inammissibile. L’error in procedendo che determina la nullità della sentenza deve essere caratterizzato da un’omessa motivazione che deriva da un omesso esame della domanda, perchè solo in tal caso si ha violazione dell’art. 112 c.p.c. con conseguente deducibilità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Nel caso in esame in realtà il ricorrente lamenta un vizio motivazionale della sentenza per avere la Corte territoriale ritenuto non significativi e comunque non programmabili gli straordinari.

11) Anche il terzo motivo appare inammissibile, sia perchè in realtà ripropone, anche se sotto diversa qualificazione dell’errore denunciato, che qui diventa violazione dei canoni ermeneutici di interpretazione degli accordi, la censura già svolta con il primo motivo di impugnazione dove si lamenta invece la violazione delle norme regolatrici del licenziamento affetto da nullità in quanto discriminatorio o ritorsivo, sia perchè in realtà propone una diversa valutazione dei fatti ed una diversa interpretazione delle clausole contrattuali contrastante con quella effettuata dal giudice di merito.

12) I motivi peraltro sono infondati. Come già questa Corte ha osservato, è comunque onere del datore di lavoro provare, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 5l’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso, anche quando il lavoratore alleghi il carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli e che solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incomberà sul lavoratore l’onere di dimostrare l’intento ritorsivo e, dunque, del motivo del recesso che, diversamente dal motivo di natura discriminatoria (Cass. 6575/2016), deve essere unico e determinante (Cass. n. 6501/ 2013, Cass. n. 3986/2015).

13) La motivazione della Corte territoriale in merito al giustificato motivo oggettivo di licenziamento non può ritenersi affetta da vizi motivazione, in termini di coerenza logica o di insufficienza, vizi peraltro oramai non più rilevanti,a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e dell’interpretazione resa da Cass. SSUU n. 8053/2014. La corte infatti ha fornito un’adeguata interpretazione degli accordi sindacali, in particolare di quello del 15.04.2009, in cui la società si era tra l’altro impegnata a non procedere ad alcun licenziamento, nell’ambito del prosieguo del programma di riorganizzazione, del personale dipendente all’epoca della stipula dell’accordo, come anche ad assumere 23 lavoratori a part time da attingere dalle graduatorie di coloro che assunti a tempo indeterminato, avevano superato i 36 mesi, motivando sulle ragioni per cui la posizione dello Z., immesso in servizio a seguito di sentenza emessa nel gennaio 2014, non potesse rientrare in quelle previste dall’accordo citato.

14) Infine deve rilevarsi che nell’accordo sindacale dell’aprile 2009 le parti avevano previsto esclusivamente un obbligo di agevolare le soluzioni economiche di tipo transattivo, senza alcun impegno a procedere ad assunzioni nei casi non rientranti nelle ipotesi ivi individuate. La Corte ha esaminato tale ultimo punto motivando sulle ragioni per cui ha ritenuto che Z. non potesse rientrare tra coloro che avrebbero potuto essere assunti a seguito di conciliazione giudiziale, che riconosceva un’anzianità lavorativa solo dall’1.5.2009.

15) Ad avviso di questa Corte, pertanto, non può ravvisarsi una violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, atteso che il ricorrente in realtà non ha precisato in che modo il ragionamento della Corte se ne sia discostato, ma ha prospettato di fatto un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata (cfr Cass. n. 1754/2006).

16) Ma neanche può ritenersi errata la sentenza, sempre con riferimento alla sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, per violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3. La Corte ha adeguatamente motivato sulla situazione di esubero ancora esistente nel 2014 ed altresì sulle ragioni dell’incremento di 4 ore mensili a 16 esattori assunti part time, concordato con le OOSS e finalizzato ad assicurare un vantaggio economico ai lavoratori a fronte del disagio connesso al loro trasferimento; come anche ha fornito la Corte adeguata motivazione in ordine al mantenimento in servizio di due lavoratori che, come lo Z., erano stati riammessi in servizio a seguito di sentenza di accertamento della nullità del termine, ma che a differenza di quest’ultimo non erano stati licenziati successivamente. Ha infine rilevato la Corte territoriale che l’intento ritorsivo era da escludersi anche tenuto conto che la manifestazione di disponibilità offerta dal lavoratore tramite le OOSS risaliva al marzo 2013, quando con apposito accordo sindacale era stato già concordato un organico di esattori non superiore a 200 unità, epoca in cui Z. non era stato peraltro neanche riammesso in servizio, essendo la relativa sentenza di conversione del rapporto del gennaio 2014.

17) Come più volte rilevato da questa Corte la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione e del relativo apprezzamento, pertanto anche nel caso di denuncia di un intento ritorsivo non può sindacarsi in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito, relativamente al mancato assolvimento dell’onere probatorio dell’intento ritorsivo se non denunciando un vizio di ragionamento e non invece contrapponendo una diversa valutazione degli elementi di fatto (così Cass. 322/2003 in tema di licenziamento discriminatorio).

18) Il Ricorso principale deve quindi essere respinto, rimanendo assorbito il ricorso incidentale della società Autostrada BR.VE. VI.PD. spa. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del ricorrente, soccombente e liquidate come da dispositivo. Vanno invece compensate le spese tra Z. e la società A4 Holding spa, essendosi tale parte limitata soltanto a richiedere la riunione del presente procedimento con altro pendente tra Z. e A4 Holding spa, avente ad oggetto l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto intercorso tra dette parti; riunione che questa Corte non ha ritenuto opportuno disporre, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale assorbito il ricorso incidentale e condanna Z.A. al pagamento delle spese del presente grado che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge, in favore di Autostrada spa, compensando le spese de grado tra Z. e A4 Holding. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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