Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14557 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 15/05/2019, dep. 09/07/2020), n.14557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7244/2013 R.G. proposto da:

G.F., con l’avv. L.T., domiciliato in Roma,

viale Parioli n. 43, presso lo studio dell’avv. Francesco d’Ayala

Valva;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Veneto – Verona n. 91/21/12, pronunciata in data 11/06/2012 e

depositata il 17/09/2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio

2019 dal Consigliere Dott. Fracanzani Marcello Maria.

Fatto

RILEVATO

L’Agenzia delle Entrate, partendo dalle segnalazioni provenienti dalla Direzione Centrale dell’Accertamento, sulla base del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, riscontrava indici di capacità contributiva superiori al dichiarato e con due diversi avvisi di accertamento, rideterminava il reddito del contribuente riferito agli anni 2004 e 2005, rispettivamente nella misura di Euro 100.653,70 a fronte di una dichiarazione di Euro 19.504,00 e di Euro 110.090,00 rispetto agli Euro 10.150,00 dichiarati.

Segnatamente, all’anagrafe tributaria risultavano intestati al contribuente veicoli eccedenti i 21 cv fiscali, nonchè acquisizioni societarie, con disponibilità finanziarie diverse da quelle presenti nei conti correnti.

La CTP investita dei due ricorsi proposti dal contribuente, non apprezzava le ragioni prospettate e rigettava le doglianze. Investita dallo stesso contribuente dell’appello sull’unica sentenza pronunciata nei giudizi riuniti, la CTR disponeva CTU contabile, da cui emergeva che le somme sborsate dal contribuente per l’acquisto di quote societarie provenivano da sue disponibilità esterne. Da questo il giudice del merito deduceva una maggiore capacità contributiva e pronunciava il rigetto del gravame.

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso il contribuente con tre motivi, cui replica l’Avvocatura.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 2 e art. 38, comma 4 e 5 (come all’epoca vigenti), del D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si contesta in buona sostanza essersi desunto l’impiego di somme provenienti da terzi per le operazioni societarie, in violazione della norma che consente di ricavare il reddito solo dagli elementi riferibili al contribuente.

2. Con il secondo motivo di ricorso si rileva la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 2 e art. 38, comma 4 e 5, del D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992, degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Nello specifico si eccepisce essere il redditometro una presunzione legale relativa, inidonea a dare per accertati i fatti su cui si fonda la ripresa a tassazione.

3. Il primo e secondo motivo, esaminati congiuntamente per la sostanziale identità della censura, sono infondati.

La pronuncia della CTR è, invero, in linea con l’orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, secondo cui “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la determinazione del reddito effettuata sulla base dell’applicazione del cosiddetto redditometro dispensa l’Amministrazione Finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti-indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere, e pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore”.(Cass. 20.10.2012 n. 18604; 19/04/2001 n. 5794).

Di fronte alla valenza presuntiva del c.d. “redditometro”, così come riconosciuta da ampia giurisprudenza di questa Corte, dunque, l’Ufficio non è tenuto a dimostrare nulla oltre la presenza e disponibilità dei beni indicatori di (maggiori) capacità contributiva, spettando al contribuente l’onere della prova contraria.

La CTR, poi, nella parte motiva della sentenza impugnata ha dettagliatamente indicato gli elementi presuntivi di ricchezza come previsti dal D.M. 29 aprile 1999 – che ha ritenuto tutti ritualmente operanti – al ricorrere dei quali l’Ufficio non deve più dimostrare altro.

Gli stessi giudici hanno valutato come ulteriore indice di maggiore capacità contributiva l’aver il contribuente compiuto le indicate acquisizioni societarie senza attingere a somme esistenti nel suo patrimonio, proprio in assenza della prova contraria e liberatoria – per cui era stata anche espletata la CTU – che le operazioni fossero riferibili a somme già nella disponibilità del contribuente e che per esse fosse già stato assolto l’onere finanziario.

4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1997, artt. 3, 5, 12, 17 ed alla richiesta di disapplicazione della sanzione D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il motivo è infondato.

Questa Corte, con un orientamento cui si intende dare continuità, ha chiarito che, “affinchè si configuri il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. nn. 16788/06, 10696/07, 24458/07)” (Cass. 04.10.2011 n. 20331).

Nella fattispecie si è di certo in presenza di una pronuncia implicita, connessa all’argomentazione svolta che conclude per la conferma della sentenza di primo grado e coerente con il rigetto dell’appello, cui segue il mantenimento delle sanzioni.

4. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio che liquida in Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento), oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 9 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA