Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14557 del 04/07/2011
Cassazione civile sez. I, 04/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 04/07/2011), n.14557
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13751-2010 proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERAMO;
– ricorrente –
contro
V.F.;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TERAMO depositato il 26/04/2010,
n. 899/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/06/2011 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per cassazione del 3.05.2010, notificato il 7.05.2010, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo impugna, ai sensi dell’art. 111 Cost., il decreto del Tribunale di Teramo, in data 18.03 – 26.04.2010, di rigetto del reclamo che la medesima Procura della Repubblica aveva proposto contro il decreto del 3.09.2009, con cui il giudice tutelare presso lo stesso Tribunale, sezione distaccata di Atri, aveva autorizzato V.F., quale madre esercente la potestà sui minori D. e V. J., a riscuotere una polizza di assicurazione sulla vita emessa dall’Ufficio Postale di Roseto degli Abruzzi ed a reinvestire la sola quota (pari al 50%) di spettanza dei figli minori “..nelle migliori offerte di mercato”. Con l’impugnato decreto il Tribunale di Teramo aveva disatteso il reclamo della Procura ritenendo che la posizione del minore sottoposto alla potestà dei genitori non fosse a livello sistematico assimilabile a quella del minore orfano di genitori o con genitori non esercenti la potestà su di lui (art. 343 e 372 c.c.) e che non fosse nemmeno legittima l’applicazione al primo caso delle norme dettate per il reimpiego di capitali nel caso di apertura della tutela, soggetta a regole e controlli più intensi. La V. non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso la Procura denunzia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 320 c.c.”.
Sostiene che avrebbe dovuto essere applicato analogicamente l’art. 372 c.c. e, comunque, il reimpiego determinato in forma che non ne avesse sostanzialmente rimesso la scelta al genitore, vanificando il precetto normativo. Il ricorso è inammissibile.
Non è ravvisabile il carattere di definitività e decisorietà nel provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l’autorizzazione prevista dall’art. 320 c.c., comma 4, norma che, in tema di rappresentanza e amministrazione dei beni del figlio da parte dei genitori, dispone che “I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del GT, il quale ne determina l’impiego”.
Si tratta, infatti, di un provvedimento di volontaria giurisdizione, non volto a dirimere un conflitto tra diritti soggettivi o “status”, ma finalizzato a garantire l’interesse del minore, nel senso anche di prevenire la dispersione e la malversazione del riscosso e, dunque, espressivo di una forma gestoria dell’interesse del minore stesso, con la conseguenza che non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (in tema, cfr cass. 2001/2099; 2009/1611) Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011