Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14556 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 15/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12527/2010 proposto da:

B.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DELLA VALLE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CATERINA MONTANARI;

– ricorrente –

contro

B.A.M., (OMISSIS), R.L. (OMISSIS),

B.G.B. (OMISSIS), B.P.A., (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G.PISANELLI 4, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIAN CARLO BOVETTI;

B.R. (OMISSIS), B.O. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DI VILLA CHIGI 97, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO CAVACECE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VINCENZO GRIVA;

– controricorrenti –

e contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 461/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Roberto Della Valle con delega depositata in udienza

dell’Avv. Giorgio Della Valle difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento dei cinque motivi di ricorso;

udito l’Avv. Cavacece Antonio e l’Avv. Bonsignore Aloisia

quest’ultima con delega depositata in udienza dell’Avv. Giuseppe

Gigli, difensori dei controricorrenti, i quali chiedono il rigetto

del ricorso riportandosi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del terzo

motivo, l’assorbimento del quarto motivo di ricorso ed il rigetto

del resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza non definitiva il Tribunale di Mondovi’, pronunciando nel giudizio di divisione dei beni immobili relitti dal de cuius Bl.An., promosso da B.A. nei confronti del fratello B.M. e dei nipoti B.O. e R., rigettava la domanda di usucapione che era stata proposta da M. con riferimento ai beni in questione, escluso il mapp. n. 5 del fg 6, relativamente al quale era invece accolta la domanda di acquisto per usucapione proposta da O. e R..

Con sentenza definitiva del 13 gennaio 2004 era disposta la divisione e l’assegnazione dei beni.

Tali decisioni erano impugnate da B.M..

Con sentenza dep. il 26 marzo 2009 la Corte di appello di Torino respingeva il gravame.

Secondo i Giudici:

– l’appellante non aveva dato la prova del possesso utile all’usucapione, tenuto conto dell’onere imposto al comproprietario possessore di dimostrare una attivita’ apertamente contrastante con quella degli altri comunisti, e che tecnicamente si definisce interversione del possesso;

ottaits’ – erano richiamate le ordinanze con cui erano state dichiarate dalla Corte inammissibili, perche’ inidonee a provare la interversione, le prove ammesse ed espletate in sede di gravame ed oggetto di successiva revoca dell’ordinanza di ammissione nonche’ le altre prove articolate e mai ammesse;

– la domanda subordinata di attribuzione dell’intero, quale quotista maggiore, era dichiarata inammissibile perche’ proposta per la prima volta in appello.

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione B.M. sulla base di quattro motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorsi gli intimati, ad eccezione di B.A.. Hanno depositato memoria illustrativa il ricorrente nonche’ i resistenti R.L., B.M., B.P.A. e B.A.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Il primo motivo censura la sentenza che non aveva dichiarato l’interruzione del processo, pur essendo stata dichiarata la morte dell’attore, erroneamente ritenendo che tale dichiarazione fosse stata effettuata dal difensore al limitato fine di giustificare la mancata comparizione all’udienza fissata per il giuramento decisorio deferito dal convenuto: la mancata interruzione del giudizio e la conseguente impossibilita’ di riassumerlo nei confronti degli eredi ai quali si sarebbe potuto deferire il giuramento, aveva comportato la violazione dei principi in tema di giusto processo e di parita’ delle parti.

1.2. – Il motivo e’ infondato.

In tema di interruzione del processo, la dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., pur avendo la struttura di una dichiarazione di scienza, ha carattere negoziale e suppone la volonta’ del dichiarante di provocare l’interruzione stessa, con la conseguenza che quest’ultima non si realizza allorche’ la causa interruttiva risulti esposta soltanto per fini diversi (Cass. 10210/15), come appunto nella specie in cui l’evento era stato dichiarato quale causa giustificatrice della mancata comparizione del soggetto al quale il giuramento era stato deferito (Cass. 6395/2004).

2.1. Il secondo motivo lamenta la mancata ammissione della prova articolata con la quale si intendeva dimostrare che il possesso dei beni immobili da parte del ricorrente era avvenuto in virtu’ di una divisione di fatto intervenuta fra i coeredi e che tale situazione integrava quel possesso ad excludendum utile ad usucapionem secondo quanto ritenuto dalla S.C. senza che sia necessaria una interversione del possesso.

2.2.- Il motivo e’ infondato.

La sentenza impugnata, nei ritenere che le circostanze capitolate non avessero ad oggetto fatti su cui i testimoni potessero riferire ma valutazioni, ha fatto corretta applicazione dei principio secondo cui il possesso consiste in una relazione tra il soggetto e la cosa, sicche’ puo’ formare oggetto di testimonianza l’attivita’ attraverso la quale il potere si manifesta, ma non anche il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica, non potendo la prova testimoniale avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma solo fatti obiettivi. Ne consegue l’inammissibilita’ dei capitoli di prova relativi a giudizi di valore, mentre sono ammissibili i giudizi di verita’ in quanto inscindibili dal fatto cui si riferiscono e funzionali alla sua narrazione (Cass. 22720/14).

Ha quindi ritenuto che il ricorrente, che ne era gravato, non aveva offerto assolto l’onere probatorio relativo all’acquisto per usucapione, tenuto conto che in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non e’, di per se’, idoneo a far ritenere lo stato di fatto cosi’ determinatosi funzionale all’esercizio del possesso “ad usucapionem” e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell’altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res communis” da parte dell’interessato attraverso un’attivita’ durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene (Cass. 19978/07; 9903/06).

3.1. Il terzo motivo lamenta che la sentenza non si sia pronunciata sulla eccezione che aveva formato oggetto di specifica impugnazione, relativamente alla inammissibilita’, perche’ tardiva, della domanda riconvenzionale di usucapione, proposta da O. e R., che inizialmente contumaci, si era costituiti soltanto a seguito della notificazione della domanda di usucapione proposta dal convenuto.

3.2. Il motivo e’ fondato.

La sentenza ha omesso di esaminare l’eccezione di inammissibilita’ per tardivita’ della domanda riconvenzionale di usucapione proposta da O. e R., pur avendo formato oggetto di specifica censura con l’appello spiegato dall’attuale ricorrente (rimane assorbito il motivo 3^ B formulato in via subordinata al mancato accoglimento di quello che precede).

4.1. Il quarto motivo censura la sentenza laddove aveva dichiarato la inammissibilita’ della domanda di attribuzione, perche’ proposta per la prima volta in appello.

4.2. In considerazione dell’accoglimento del terzo motivo e della eventuale rideterminazione dell’asse ereditario oggetto di divisione, il motivo e’ assorbito.

Il ricorso va accolto e la sentenza va cassata limitatamente al terzo motivo con rinvio anche per spese ad altra sezione Corte appello.

PQM

Accoglie il terzo motivo del ricorso rigetta i primi due assorbito il quarto cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per spese ad altra sezione Corte appello.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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