Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14556 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/06/2017, (ud. 09/02/2017, dep.12/06/2017),  n. 14556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2905-2012 proposto da:

R.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE

MARIANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

U.C. S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86 PIANO 1 INT 5, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO MARTIRE, rappresentata e difesa dagli avvocati

AMEDEO CHIANTERA, UGO MARIA DI BLASIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1903/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/06/2011 R.G.N. 3093/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PIERLUGI RIZZO per delega verbale Avvocato NUNZIO

RIZZO;

udito l’Avvocato ROBERTO MARTIRE per delega Avvocato AMEDEO

CHIANTERA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1903/2011, depositata il 7 giugno 2011, la Corte di appello di Napoli accoglieva il gravame della U.C. S.r.l. e, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, rigettava le domande di R.A. dirette al pagamento di differenze su compensi per provvigioni maturate nel 2003, oltre al pagamento delle somme dovute per indennità di scioglimento del rapporto, indennità suppletiva di clientela e indennità sostitutiva del preavviso.

La Corte osservava che i rapporti fra le parti risultavano disciplinati da un contratto stipulato nel 1998 e che del diverso contratto, sul quale l’agente aveva basato le proprie richieste, non era stata fornita alcuna prova.

La Corte rilevava poi la carenza di allegazioni nel ricorso introduttivo in ordine alla componente “meritocratica” dell’indennità suppletiva di clientela.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il R. con quattro motivi;

la società ha resistito con controricorso.

E’ in atti nota di deposito ex art. 372 c.p.c. nell’interesse del ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e il secondo motivo, deducendo in entrambi il vizio di cui all’art. 360, n. 5, il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia omesso qualsiasi motivazione in merito al mancato riconoscimento delle provvigioni nella misura del 5% di cui al contratto di agenzia del 1998 (1 motivo) nonchè in merito alla qualificazione come “diretti” degli affari di cui alle fatture prodotte (2 motivo): e ciò per effetto dell’errore compiuto nell’interpretazione della domanda formulata dall’agente, avendo il giudice di appello ritenuto che tale domanda fosse diretta al mero pagamento della differenza di provvigioni tra il 5% (di cui al contratto del 1998) ed il 10% (di cui al contratto del 2003) e, di conseguenza, erroneamente considerato che fosse stata sottoposta alla sua cognizione la sola questione dell’esistenza o meno di tale secondo contratto.

Con il terzo motivo viene dedotta, in via subordinata al secondo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1748 e 2697 c.c.: ove, infatti, si ritenesse che la Corte abbia statuito l’insussistenza del diritto alle provvigioni richieste, per mancato assolvimento dell’onere probatorio sugli elementi costitutivi del diritto, tale pronuncia si porrebbe in contrasto con la regola che vuole la prova dell’attività “diretta” attribuita al soggetto preponente.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 dell’A.E.C. del 26 febbraio 2002 per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza nel settore commercio, per avere la sentenza ritenuto che l’indennità suppletiva di clientela sia “un emolumento collegato all’incremento della clientela e/o del fatturato” e che la stessa “intende premiare la professionalità dell’agente”.

2. Ciò posto, si osserva che il ricorso è inammissibile.

3. Il primo, il secondo e il terzo motivo devono esaminarsi congiuntamente, risultando correlati a questioni identiche (il 1^ e il 2^) o compresi nelle ragioni di inammissibilità dei primi due (il 3^).

4. Come più volte precisato da questa Corte, “in tema d’interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici e il testo dell’atto processuale oggetto di erronea interpretazione” (Cass. n. 6226/2014; conforme Cass. n. 16057/2016).

Nella specie, il ricorrente non si è uniformato a tale principio di diritto, non riportando neppure, in via preliminare, il contenuto del ricorso introduttivo di primo grado, con l’esposizione della domanda che assume erroneamente interpretata nella sua effettiva natura e ampiezza, nè dimostrando di averla riprodotta in grado di appello.

5. Il quarto motivo è anch’esso inammissibile, per difetto di riferibilità alla decisione impugnata.

Con esso, infatti, viene dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 11 e 12 A.E.C. del 26/2/2002 e peraltro senza alcun richiamo alla disposizione collettiva (e cioè all’art. 10 dell’Accordo del 20/3/2002), sulla quale il giudice di merito ha fondato la conclusione censurata (cfr. sentenza, p. 6).

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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