Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14555 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 15/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20071/2011 proposto da:

P.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avv. MAURO DE CARO;

– ricorrente –

contro

P.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1779/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Ciliutti Maria Romana con delega depositata in

udienza dell’Avv. Accursio Galli difensore del controricorrente che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilita’, in

subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.G. conveniva giudizio innanzi il Tribunale di Termini Imerese il figlio V.G., chiedendo la revoca per ingratitudine dell’atto di donazione, stipulato in sede di accordo con il coniuge F.M.A. di separazione personale omologato nel marzo 1994, ed avente ad oggetto l’appartamento sito in (OMISSIS) e la meta’ indivisa del terreno ad esso annesso. Esponeva che il convenuto si era reso responsabile di ingiuria grave nei propri confronti ai sensi dell’art. 801 c.c. e chiedeva, pertanto, la restituzione del donatum, oltre che dei beni mobili esistenti all’interno del fabbricato e dei frutti maturati dal giorno della domanda.

Instauratosi il contraddittorio, il convenuto eccepiva l’inammissibilita’ della domanda, rilevando in particolare la riconducibilita’ delle pattuizioni stipulate dall’attore nell’ambito di un contratto preliminare a favore di terzo e contestando la loro qualificazione in termini di donazione. Nel merito, deduceva l’insussistenza dei presupposti di fatto della revocazione per ingratitudine. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree ed in via riconvenzionale l’esecuzione in forma specifica, ai sensi art. 2932 c.c., del contratto oggetto di causa.

Il Tribunale, in data 7 novembre 2004, emetteva sentenza non definitiva con la quale rigettava la domanda dell’attore di revocazione per ingratitudine e di risoluzione della attribuzione patrimoniale disposta in favore del convenuto Con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio al fine di accertare la quota di proprieta’ svettante all’attore sugli immobili siti in (OMISSIS), onde provvedere sulla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto.

Con sentenza, in data 12 dicembre 2005, il Tribunale non definitivamente pronunciando sulla domanda riconvenzionale proposta da P.V. nei confronti di P.G., trasferiva in favore di P.V. l’appartamento de quo.

Procedutosi alla riunione degli appelli dall’attore proposti avverso le predette decisioni, con sentenza n. 1779/10 la Corte di appello di Palermo li rigettava.

Per quel che ancora interessa nella presente sede, i Giudici ritenevano quanto segue:

– con atto in data 28 ottobre 1995 i coniugi P.G. e F.M.A. decidevano di effettuare separazione consensuale e provvedevano, in detta occasione, a ripartire le proprieta’ acquistate in costanza di matrimonio donandole ai figli V. e M.; con tale atto i genitori avevano inteso assolvere all’obbligo di mantenimento dei figli ed era quindi da considerarsi priva dello spirito di liberalita’ l’attribuzione patrimoniale de qua, essendo la causa di tali accordi l’obbligo ineludibile di ciascun genitore, imposto dal legislatore al mantenimento della prole;

– tale obbligo non cessa “ipso facto” al raggiungimento della maggiore eta’ da parte dei figli ma perdura, immutato, finche’ il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero e’ stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne pero’ tratto utile profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta, posto che la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato non e’ di per se’ tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il trattamento economico percepito deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost., ad assicurargli l’autosufficienza;

– nella specie, la circostanza che l’appellato fosse, all’epoca (28.10.1993) della sottoscrizione degli accordi di separazione tra i genitori, agente ausiliario della Polizia di Stato, non valeva affatto a provare che lo stesso avesse raggiunto l’indipendenza economica stante che l’attivita’ svolta costituiva soltanto una modalita’ di svolgimento del c.d. servizio di leva dalla quale ricavava soltanto una modesta e precaria retribuzione e non gli assicurava affatto alcuna certezza di assunzione nel corpo della Polizia di Stato, atteso che il P.V., soltanto dopo il decorso di un anno dal collocamento in congedo (nel corso del quale era stato trattenuto in servizio con la qualifica di agente ausiliario trattenuto) e dopo la frequenza di un corso di sei mesi poteva ritenersi assunto con l’immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato (23.2.2010), con conseguente raggiungimento dell’indipendenza economica.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il P.G. sulla base di unico motivo illustrato da memoria. Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. L’unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., errata interpretazione del contratto nonche’ omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata che, in contrasto con il tenore letterale e il complessivo contenuto dell’accordo intercorso fra i coniugi in sede di separazione personale, aveva erroneamente ritenuto che il negozio traslativo avesse causa solutoria, omettendo di verificare la causa concreta del contratto alla stregua delle pattuizioni effettivamente convenute, da cui era emerso che i coniugi non avevano fatto riferimento ad alcuna obbligazione di mantenimento nei confronti dei figli quanto piuttosto avevano manifestato la volonta’ di suddividere e assegnare loro le proprieta’; peraltro, il valore delle attribuzioni patrimoniali sarebbe stato del tutto sproporzionato rispetto a una presunta obbligazione di mantenimento a favore dei figli maggiorenni, autosufficienti e all’epoca residenti con il padre. Denuncia ancora l’errore compiuto dai Giudici laddove avevano negato che il convenuto avesse raggiunto la indipendenza economica quando dalle note del Ministero era risultato che, al momento dell’accordo il medesimo era stato assunto nel 1992 quale agente ausiliario e percepiva una retribuzione di Lire 1.879.504 ed era da escludere che tale posizione lavorativa non avrebbe garantito l’assunzione definitiva nel ruolo della Polizia di Stato.

1.2. Il motivo e’ infondato.

Va premesso che sono valide le convenzioni con le quali i coniugi, in sede di separazione consensuale, pattuiscono il trasferimento patrimoniale ai figli, a titolo gratuito e in funzione di adempimento dell’obbligo genitoriale di mantenimento (Cass. 21736/2013). In effetti, il ricorrente contesta la interpretazione data dai Giudici circa la natura solutoria del trasferimento immobiliare de quo, sostenendone quella di donazione.

Orbene, la sentenza ha esaminato il tenore letterale dell’accordo e, nel determinare il significato da attribuire alle espressioni adoperate, ha ritenuto che i coniugi, nel procedere alla divisione e assegnazione delle proprieta’ acquistate in costanza di matrimonio, avevano in tal modo inteso fare fronte all’obbligo di mantenimento loro incombente nei confronti dei figli che non avevano ancora raggiunto l’indipendenza economica in proposito, i Giudici hanno evidenziato che il sacrificio economico era a carico di entrando’ i genitori.

Qui occorre ricordare che l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volonta’ dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento e’ censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, che deve essere specificamente indicata in modo da dimostrare – in relazione al contenuto del testo contrattuale – l’erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione e’ giunta la decisione, che’ altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la decisione. Ne consegue che non puo’ trovare ingresso in sede di legittimita’ la critica della ricostruzione della volonta’ negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto gia’ dallo stesso esaminati; l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009).

Nella specie, la denuncia si risolve nella prospettazione di una interpretazione della volonta’ dichiarata dai coniugi difforme da quella accolta dalla Corte, sollecitando un inammissibile riesame del merito.

b) i Giudici hanno escluso che al momento dell’accordo il convenuto avesse raggiunto la indipendenza economica: trattasi di accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimita’ se non per vizio di motivazione, da cui la sentenza e’ Immune. Ed invero, le critiche formulate dal ricorrente non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruita’ dell’iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate, in realta’, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a sostenere l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici. Al riguardo,va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento Impugnato ovvero alla sua incoerenza logica, quale risulti dalle stesse argomentazioni del giudice e non puo’ risolversi nella denuncia della difformita’ della valutazione delle risultanze processuali compiuta evidenziando che i coniugi avevano inteso ripartire le proprieta’ acquistate in costanza di matrimonio, hanno accertato che il sacrificio economico era a carico di entrambi i genitori i quali avevano in tal modo inteso fare fronte all’obbligo di mantenimento loro incombente.

Il ricorso va rigettato. Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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