Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14555 del 13/07/2015


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Civile Sent. Sez. U Num. 14555 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 9754-2008 proposto da:
INTERPORTO TOSCANO AMERIGO VESPUCCI S.P.A., in persona
del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio
dell’avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE TOSCANO, per delega a margine del
ricorso;

Data pubblicazione: 13/07/2015

.

– ricorrente ,

contro

FALLIMENTO n.

779/03

DI

ICELS-BENOTO S.R.L.

IN

LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. MERCALLI 13,

rappresenta e difende, per delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 993/2007 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 10/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/06/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO
RAGONESI;
udito l’Avvocato Luca NICOLETTI per delega dell’avvocato
Arturo Cancrini;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

presso lo studio dell’avvocato ARTURO CANCRINI, che lo

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 27 maggio 1998, la
s.r.l. ICELS-Benoto conveniva l’Interporto Toscano

Livorno.
Deduceva l’attrice di essersi aggiudicata l’appalto per
l’esecuzione di lavori, per l’ammontare di £
5.985.725.800, in favore dell’Interporto; di aver
trasmesso alla committente la documentazione richiesta
in data 27 febbraio 1997; di aver altresì trasmesso la
somma necessaria per la registrazione del contratto e la
polizza fideiussoria che le era stata richiesta; di aver
ricevuto la deliberazione datata 2 aprile 1998, con cui il
consiglio d’amministrazione della committente aveva
deciso di revocare l’affidamento, dell’appalto, per non
avere essa aggiudicataria dimostrato la propria capacità
economico-finanziaria.

Amerigo Vespucci S.p.A. avanti al Tribunale di

Chiedeva l’attrice che, accertata la valida formazione di
un vincolo contrattuale, la convenuta fosse condannata
al pagamento della somma di £ 598.572.580, quale
ristoro per il mancato guadagno, ex art. 345 legge 2248

responsabilità contrattuale.
La convenuta si costituiva, eccependo ,in via preliminare, il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario e deducendo
nel merito l’infondatezza della pretesa.
Il Tribunale di Livorno, con sentenza non definitiva,
rigettava l’eccezione di carenza di giurisdizione e ,con
sentenza definitiva (nel frattempo costituitasi la curatela
del fallimento dell’attrice in luogo di quest’ultima),
ravvisava nella specie concreta un’ipotesi di recesso ad
nutum del committente e riconosceva per conseguenza
all’appaltatore il diritto a ricevere il 10% del prezzo
dell’appalto.

all. F11865, ovvero della somma di £ 707.037.000, per

Avverso entrambe le sentenze proponeva appello
l’Interporto Toscano, che, con primo motivo, censurava la
ritenuta giurisdizione del giudice ordinario. Sosteneva che
poiché il Consiglio di Stato aveva affermato la natura di

di un interesse pubblico nell’azione svolta da esso svolta ,
pur senza la necessità che fossero posti in essere atti
amministrativi.
Con secondo motivo l’appellante censurava il merito della
sentenza definitiva, deducendo che la società risultata
aggiudicatrice aveva partecipato alla gara producendo una
documentazione attestante la propria solidità economica,
che ,invece, non sussisteva, onde doveva inferirsene
l’ingiustizia della scelta di addebitare all’appaltante la
penale in questione. Al contrario, l’appellante aveva
legittimamente esercitato, per fini di pubblico interesse, il
potere autoritativo accordatole dalla legge, revocando

ente pubblico di esso Interporto , ne discendeva la presenza

l’aggiudicazione.
Si costituiva l’appellante, contestando la fondatezza di
entrambi i motivi.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 993/07

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione
l’Interporto Toscano sulla base di un unico motivo cui
resiste con controricorso il fallimento ICELS- Benoto srl .

Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente contesta la
riconosciuta esistenza della giurisdizione del giudice
ordinario.
Sostiene che doveva ritenersi sottoposta alla cognizione
del Giudice amministrativo la presente controversia,
proposta il 17.05.1998 dall’aggiudicatario di un contratto
di appalto di lavori pubblici, tendente ad ottenere la

rigettava l’appello.

condanna della Stazione appaltante-ente pubblico,
poiché nella fattispecie la medesima Stazione appaltante,
dopo l’aggiudicazione, ma prima della consegna dei
lavori, dell’approvazione dell’aggiudicazione e della

la revoca dell’aggiudicazione per motivi di interesse
pubblico adeguatamente esplicitati nella motivazione del
relativo atto amministrativo.
Deduce poi la contraddizione insanabile le provvedimento
impugnato che ,dopo avere definito il provvedimento
amministrativo come recesso, lo ha poi successivamente
qualificato come revoca ponendo sullo stesso piano i due
istituti ed operando così una erronea ricostruzione della
fattispecie.
Quest’ultima doglianza è priva di consistenza.
E’ ben vero che la sentenza impugnata in una occasione
ha utilizzato il termine revoca in luogo del termine

stipula del contratto, aveva disposto, in via di autotutela,

recesso inizialmente e successivamente usato, ma è
evidente che trattasi di un mero lapsus calami poiché
entrambi i termini sono stati comunque utilizzati in
riferimento all’art 345 della legge 2248 all.F del 1865 che

La motivazione è dunque del tutto corretta risultando
l’evidenza dell’errore materiale in cui è incorsa la Corte
d’appello.
A parte questa censura, il motivo si incentra poi sulla
affermazione che, non essendosi nel caso di specie
pervenuti dopo l’aggiudicazione alla stipula del contratto,
non era sorto alcun diritto soggettivo in capo alla
resistente che si trovava in una mera situazione di
interesse legittimo a fronte del provvedimento ,definito
di revoca, adottato dalla stazione appaltante in
attuazione di un interesse pubblico .
La censura è infondata.

si riferisce ad una ipotesi di recesso.

E’ indiscusso in causa che la comunicazione alla Icels
Benoto della aggiudicazione della gara di appalto è
avvenuta ad opera della stazione appaltante il 17.2.97.
In quella data trovavano ancora applicazione l’art 16 del

n. 827 del 1924, applicabili agli enti locali per il richiamo
contenuto nel R.D. n. 383 del 1934, art. 140 e l’art 56
della L. 142 del 1990, in base alle quali norme la
giurisprudenza, ordinaria ed amministrativa, assolutamente
consolidata al riguardo, afferma che nei contratti stipulati
dalla pubblica amministrazione con il sistema dell’asta
pubblica o della licitazione privata, il processo verbale di
aggiudicazione definitiva equivale per ogni effetto legale al
contratto, con forza immediatamente vincolante anche per
l’amministrazione, oltre che per l’altro contraente, sempre
però che dallo stesso verbale non risulti la volontà della
amministrazione di rinviare la costituzione del vincolo al

R.D. n. 2440 del 1923, nonché gli artt. 88 89 e 97 del R.D.

momento successivo della stipulazione del contratto, la
quale, perciò, in tal caso, non assume il valore di un mero
atto formale e riproduttivo, ma rappresenta la vera ed unica
fonte del rapporto per entrambe le parti (cfr., ex plurimis,

5807/1998, 11513/1997, 5771/1990, 2938/1984,
5702/1981, 5404/1981, 1695/1979, 5295/1977, 4781/1977;
Cons. St. sez. V, 2331/2001; Cons. St. sez. IV, n. 16/1996).
Questa Corte, contrariamente a quanto sostenuto nel
ricorso, ha già chiarito che il predetto sistema normativo
non è stato modificato neppure dalla L. 109 del 1994, che
non ha in alcun modo reso obbligatorio il successivo
contratto per l’insorgenza del vincolo negoziale (Cass
5217/11) .
A tale proposito è stato significativamente osservato che
il successivo D.Lgs. 490 del 1994 richiedente la prescritta
documentazione idonea a comprovare l’insussistenza in

Cass. nn. 7481/07;11103/2004, 9366/2003, 8420/2000,

capo all’impresa aggiudicataria di tentativi di infiltrazione
mafiosa, ha disposto che il relativo accertamento ad essa
sfavorevole può sopravvenire alla conclusione del contratto
e comportarne l’invalidità, senza perciò interferire sui fatti

Neppure gli artt. 45 e segg e 110 e segg del D.P.R. n. 554
del 1999, che hanno introdotto una minuziosa disciplina
delle clausole che il contratto deve contenere al fine di
regolare il rapporto tra stazione appaltante ed impresa in
relazione alle caratteristiche dell’intervento richiesto,
hanno fatto venire meno il carattere costitutivo
dell’accordo al provvedimento di aggiudicazione dal
momento che l’art. 109, comma 3,della citata legge ha
lasciato impregiudicata la facoltà della stazione appaltante
di prevedere “la stipula del contratto o la sua
approvazione” ed ha significativamente attribuito alla
impresa, ove la stipulazione non avvenga nei termini

generatori del contratto (Cass 5217/11)

stabiliti, il diritto di “sciogliersi da ogni impegno o
recedere dal contratto”. Dal che si deduce che quest’ultimo
anche nel regime di questa normativa può trarre origine
direttamente ed immediatamente dal provvedimento di

La modifica del precedente sistema ha avuto realizzazione
soltanto con il D.P.R. n. 163 del 2006, per il quale (art. 11)
detta separazione diviene la regola posto che stabilisce che
l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione
dell’offerta e l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino
al termine stabilito nel comma 9. Il DPR in questione,
inoltre, disciplina termini e modalità per la stipula del
contratto,e le relative vicende che peraltro ,a differenza di
quelle dell’aggiudicazione, per le quali è stata introdotta
una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva, restano
attribuite alla giurisdizione ordinaria.(Cass 5217/11).
In conclusione, nel caso di specie il vincolo contrattuale si

aggiudicazione.(Cass 5217/11).

è formato tra le parti per effetto dell’aggiudicazione
comunicata il 17.2.97 e ,pertanto, la decisione della
stazione appaltante di sciogliersi dal vincolo deve
necessariamente considerarsi recesso intervenuto

civilistico , con conseguente sussistenza della giurisdizione
del giudice ordinario.
Il ricorso va in conclusione respinto.
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese
processuali liquidate come da dispositivo

PQM
Rigetta il ricorso e condanna

l’ente

ricorrente al

pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro
5000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre spese
forfettarie ed accessori di legge.

nell’ambito di una vicenda contrattuale retta dal regime

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