Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14555 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/06/2017, (ud. 31/01/2017, dep.12/06/2017),  n. 14555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27970-2013 proposto da:

SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, C.F.

(OMISSIS), in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

C.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DELL’OROLOGIO, 7, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

MORESCHINI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO

PALMIGIANO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1213/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/07/201 r.g.n. 31/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PAOLO BOER per delega verbale Avvocato ROBERTO

PESSI;

udito l’Avvocato PAOLO MORESCHINI per delega verbale ALESSANDRO

PALMIGIANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Palermo ha respinto l’impugnazione della società Sicilcassa s.p.a., in persona del Commissario liquidatore, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva ammesso l’insinuazione del credito di C.V., per l’importo di Euro 53.807,79, nello stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società. Il suddetto importo corrispondeva ai contributi versati dal dipendente C. al Fondo Integrativo Pensioni, nonchè alla quota dovutagli quale contributo aggiuntivo annuale a carico dell’Azienda, giusta la previsione dell’art. 4, lett. b, del regolamento F.I.P. (fondo integrativo pensioni)

In pratica, la Corte di merito ha ritenuto di poter confermare il diritto del C. alla restituzione dei predetti contributi, in quanto il Fondo in cui gli stessi erano stati versati era un fondo a capitalizzazione collettiva nel quale le relative posizioni individuali e le contribuzioni erano esattamente individuabili tramite il riferimento ad una percentuale della retribuzione, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, con la conseguenza che era da escludere l’ipotesi di un sistema a quote indivise. Inoltre, la natura di retribuzione differita dei trattamenti pensionistici integrativi aziendali comportava che le somme versate fossero vincolate alla loro destinazione.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Sicilcassa s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa con due motivi.

Resiste con controricorso il C., il quale deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, proposto per violazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 10, comma 1, la ricorrente, premesso che il Fondo di previdenza integrativo in esame è a prestazione definita e privo di conti individuali, assume che nella fattispecie tale disposizione non poteva trovare applicazione nella parte in cui riconosceva il diritto al riscatto dell’intera posizione contributiva.

Sostiene, invero, la ricorrente che l’intera contribuzione che affluisce al F.I.P., di provenienza del lavoratore e della parte datoriale, non trova collocazione su conti individuali e, quindi, non rientra nella previsione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 7, comma 3, che condiziona la possibilità di accedere a prestazioni anticipate o di ottenere il trasferimento della contribuzione versata presso altro fondo alla conformità del Fondo alla configurazione prevista dallo stesso decreto legislativo. Quindi, la ricorrente chiarisce che, in assenza di una posizione individuale sulla quale affluiscono gli apporti dell’iscritto e del datore di lavoro, non è possibile ricostruire la consistenza degli accantonamenti individuali tramite la sommatoria delle contribuzioni individuali di pertinenza esclusiva degli iscritti. In definitiva, secondo tale assunto difensivo, la condizione indispensabile perchè possa trovare integrale applicazione la norma di cui al citato art. 10 è che il Fondo sia strutturato come fondo a contribuzione definita, in cui la prestazione si determina col criterio della capitalizzazione individuale, in base alla contribuzione imputata sulla posizione individuale. Ne consegue, secondo la ricorrente, che il D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 10 non trova applicazione con riferimento alle forme di previdenza integrativa basate su un sistema a ripartizione (nel senso che la misura della prestazione erogata non è calcolata in rapporto con l’insieme dei contributi versati nel tempo dal singolo lavoratore o per suo conto), non essendo nelle stesse configurabili posizioni individuali soggette a capitalizzazione.

2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362 c.c. e segg. in materia di interpretazione dei contratti, con riferimento agli artt. 4 e 7 del F.I.P. che escludono la riscattabilità a favore dell’iscritto dell’intera contribuzione affluita al Fondo (art. 360 c.p.c., n. 3).

In concreto, la ricorrente chiede che si riconosca l’applicabilità dell’art. 7 del regolamento F.I.P., Fondo integrativo a prestazione definita, privo di conti individuali, preesistente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, in base al quale l’iscritto che cessa dal servizio senza diritto alle prestazioni ha diritto ad ottenere la sola restituzione dell’intera contribuzione individualmente versata, con esclusione di quella facente carico all’azienda, in quanto quest’ultima è destinata esclusivamente a garantire la provvista necessaria a finanziare l’integrazione sui trattamenti di pensione maturati e maturandi, in regime a prestazione definita e, quindi, non correlati all’importo della contribuzione affluita al fondo in relazione al singolo assicurato.

3. Osserva la Corte che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione.

Va, anzitutto, ricordato che il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 prevedeva all’art. 10, comma 1, che ove fossero venuti meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione avrebbe dovuto consentire le seguenti opzioni: a) trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore accedeva in relazione alla nuova attività; b) trasferimento ad uno dei fondi di cui all’art. 9 (fondi pensione aperti); c) riscatto della posizione individuale.

4. Orbene, i dubbi sulla possibilità di riscatto dei contributi in tema di previdenza complementare trovarono un avallo in alcune decisioni di questa Corte (Cass. sez. lav. n. 18266 del 30.7.2013 e n. 4369 del 23.2.2010) nelle quali si fece rilevare che il diritto al riscatto delle quote, previsto dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 10, lett. c), (in alternativa al trasferimento del capitale accumulato ad altro fondo chiuso o al trasferimento ad un fondo aperto) in favore degli iscritti a fondi preesistenti che avessero cessato il rapporto senza maturazione del diritto a pensione in epoca successiva all’entrata in vigore della legge, non trovava applicazione in riferimento a forme di previdenza integrativa basate su un sistema a ripartizione (nel senso che la misura della prestazione erogata non è calcolata in rapporto con l’insieme dei contributi versati nel tempo dal singolo lavoratore o per suo conto), non essendo nelle stesse configurabili posizioni individuali soggette a capitalizzazione, e non essendo detta disposizione inclusa tra quelle per le quali l’art. 18 D.Lgs. cit. prevede precisi termini di adeguamento nei confronti dei fondi preesistenti, ai quali era pertanto demandato il compito di riorganizzarsi secondo il principio della capitalizzazione anche attraverso adeguamenti statutari, tenendo conto delle proprie caratteristiche strutturali.

5. Si era, tuttavia, registrata una pronuncia di segno opposto (v. Cass. sez. lav. n. 7161 del 21.3.2013) in base alla quale si ritenne che dovevano considerarsi ammessi il riscatto o, in alternativa, la portabilità della posizione previdenziale, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 10 (applicabile “ratione temporis”), da un fondo cd. “a prestazione definita” – preesistente alla riforma della previdenza complementare introdotta con il D.Lgs. n. 124 del 1993 e che si avvaleva, ai fini della determinazione delle risorse necessarie, del meccanismo della ripartizione – ad un fondo a capitalizzazione individuale, posto che anche nell’ambito dei fondi a ripartizione era enucleabile e quantificabile una posizione individuale, secondo le metodologie di calcolo elaborate dalla statistica e dalla matematica attuariale.

6. Da ultimo le Sezioni unite di questa Corte hanno risolto il predetto contrasto (Cass. Sez. Un. n. 477 del 14.1.2015) statuendo che “in tema di previdenza complementare, il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 10 nel consentire la portabilità della posizione individuale, ossia del trasferimento dei contributi maturati da un dipendente, cessato prima di aver conseguito il diritto alla pensione complementare, verso un fondo cui il medesimo acceda in relazione ad una nuova attività, si applica anche ai fondi pensionistici preesistenti all’entrata in vigore (15 novembre 1992) della Legge (delega) 23 ottobre 1992, n. 421, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali e, quindi, non solo ai fondi a capitalizzazione individuale, ma anche a quelli a ripartizione o a capitalizzazione collettiva, trattandosi di soluzione coerente non solo con il dato letterale della norma, per l’assenza di espressioni idonee a fondare una differenziazione di trattamento, ma anche con la “ratio” dell’intervento, inteso ad assicurare, in conformità ai principi della legge delega, “i più elevati livelli di copertura previdenziale”.

7. In tale sentenza si è spiegato, in sintesi, quanto segue:- I sistemi si distinguono in relazione alla determinazione delle prestazioni pensionistiche, ripartendosi tra sistemi a prestazione definita e a contribuzione definita: nei primi (prestazione definita) la prestazione finale è fissa, mentre la contribuzione varia in ragione di calcoli demografici ed attuariali, che in proiezione futura determinano l’ammontare delle contribuzioni. Nei secondi (contribuzione definita) le contribuzioni da versare sono fisse mentre varia la prestazione finale che dipende dalla gestione finanziaria del fondo. Le riforme del ‘92 e del ‘95 hanno spostato il sistema pensionistico italiano, nel suo complesso, verso meccanismi a capitalizzazione. Tendenzialmente la pensione si forma in base alla contribuzione versata nel corso della vita lavorativa. La previdenza integrativa prima della riforma del ‘92-93 era in larga parte basata su fondi a ripartizione ed a prestazione definita. La riforma del ‘92 indirizzò anche il sistema della previdenza complementare verso modalità a capitalizzazione. Un ulteriore tratto caratterizzante di questo intervento sulla previdenza complementare fu l’affermazione del diritto alla portabilità della posizione previdenziale complementare da un fondo ad un’altro. Il D.Lgs. del 92, art. 10, lett. c), introdusse tale diritto (solo) per i lavoratori che a causa del venir meno del rapporto di lavoro avessero perso la possibilità di essere iscritti al fondo, senza aver ancora maturato il diritto alla pensione (c.d. portabilità occasionata). Interventi normativi successivi (L. n. 335 del 1995, D.Lgs. n. 47 del 2000) ampliarono tale possibilità riconoscendo la “facoltà” del lavoratore di chiedere il riscatto o il trasferimento da un fondo ad un altro a prescindere dal verificarsi di quella specifica occasione, ma semplicemente in presenza di un numero minimo di anni di adesione al fondo di provenienza, progressivamente ridotto dalle varie norme susseguitesi nel tempo (portabilità volontaria). Una riforma organica del sistema della previdenza complementare fa realizzata con il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, che all’art. 14 disciplinò la materia della portabilità e riscattabilità dettando regole specifiche per la portabilità occasionata e per la portabilità volontaria. Nell’ipotesi di portabilità occasionata è previsto “il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività” (secondo comma, lett. a). Gli statuti possono stabilire le “modalità di esercizio” di tale diritto alla “portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione” (comma 1), ma non possono comprimerlo. Il comma 6, disciplina la portabilità volontaria, sancendo che gli statuti devono consentire all’aderente di esercitare la “facoltà” di “trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica” alla sola condizione che siano decorsi due anni dalla data di adesione al fondo. La norma specifica che gli statuti devono prevedere tale facoltà “esplicitamente”, che “non possono contenere clausole che risultino, anche in fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell’intera posizione individuale” e che non possono prevedere “costi” che disincentivino la portabilità. Il comma successivo prevede esenzioni fiscali per garantire la portabilità. La giurisprudenza, anche di legittimità, si è divisa nella interpretazione di queste normative. Il punto di dissenso è l’applicabilità delle previsione dettata dal D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 10, ai fondi a ripartizione, o a capitalizzazione collettiva, ed a prestazione definita (si trattava di casi in cui la normativa applicabile era ancora quella del 1992-93). E’ fuori discussione che larga parte dei fondi preesistenti alla riforma fosse a ripartizione o a capitalizzazione collettiva. Di conseguenza quando il legislatore intervenne nel 1992-93, introducendo il principio della portabilità in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione ai fondi, aveva presente che la nuova disciplina avrebbe impattato per lungo tempo ed in larga maggioranza su questo tipo di fondi. Pur necessariamente consapevole di ciò, non li escluse dall’immediata applicazione della nuova disciplina sulla riscattabilità e portabilità, nè operò distinzioni di sorta tra forme di previdenza complementare nel dettare la relativa normativa. Il D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 10, infatti, fa riferimento ai concetti omnicomprensivi di “forma pensionistica complementare” e di “fondi pensioni” senza operare distinzione alcuna. La distinzione che il legislatore non ha formulato è stata introdotta in alcune sentenze basandosi sul dato che la lett. c), nel prevedere la possibilità di riscatto, usa l’espressione “riscatto della posizione individuale”. Si è ritenuto che nei fondi a ripartizione o a capitalizzazione collettiva manchi una posizione individuale e che pertanto il riscatto sia possibile solo nei fondi a capitalizzazione individuale. Il concetto, con ulteriore passaggio, è stato poi esteso anche alle ipotesi del trasferimento da un fondo ad un altro previste dalle lett. a) e b). In alcune declinazioni di questa tesi si aggiunge un’argomentazione di ordine sistematico, assumendo che nei fondi a ripartizione o a capitalizzazione collettiva sarebbe impossibile enucleare una posizione individuale, vi sarebbe incompatibilità ontologica tra portabilità e sistemi a ripartizione o capitalizzazione collettiva. Entrambe le argomentazioni non sono condivisibili. L’argomento letterale confonde il concetto di “posizione previdenziale individuale” con quello di “conto individuale”. La “posizione previdenziale” individuale, come ha ben spiegato Cass. 17567/2002 è “ciò che risulta dai finanziamenti indicati nel precedente art. 8 del medesimo decreto legislativo, e cioè sia del lavoratore che del datore di lavoro”. Essa rappresenta il valore che, tenuto conto delle caratteristiche e della specifica disciplina di ciascuna forma pensionistica, il singolo iscritto ha maturato nel programma previdenziale, valore che è determinabile in relazione alla durata del periodo di iscrizione dell’interessato e dell’apporto contributivo. Il “conto” individuale è invece concetto attinente alla modalità di gestione del patrimonio del fondo. E’ una tecnica, tra le varie possibili, per la raccolta, contabilizzazione e gestione delle risorse del fondo. Si tratta pertanto non solo di forme lessicali diverse (posizione, conto), ma di concetti distinti, attinenti a categorie concettuali non omogenee. Diversità di cui il legislatore mostra di essere consapevole laddove, nel dettare la disciplina fiscale (art. 14-quater medesimo decreto) utilizza il concetto di conto individuale del dipendente e mostra di aver ben presente la sua funzione tutta interna alla gestione del fondo. Una specifica disciplina transitoria per le forme preesistenti a ripartizione viene poi prevista nelle norme finali (art. 18, commi 8 bis, ter, quater) con le quali il legislatore si è preoccupato di prevedere specifici correttivi idonei a contenere gli effetti negativi che i nuovi principi avrebbero potuto determinare sull’equilibrio gestionale dei fondi a ripartizione. Anche da ciò si desume che se invece nel sancire il principio della portabilità non ha operato differenziazioni e se la disciplina transitoria non solo non include l’art. 10, ma non prevede correttivi o una disciplina speciale differenziata sul riscatto e la portabilità dei fondi a ripartizione preesistenti ciò vuoi dire che il legislatore ha voluto enunciare la portabilità come principio generale al quale avrebbero dovuto adeguarsi tutti i fondi, quali che fossero le loro caratteristiche strutturali e quale che fosse l’epoca della loro costituzione. Anche l’argomento di ordine sistematico non è convincente. Si assume l’impossibilità tecnica di enucleare posizioni individuali nei fondi a ripartizione o a capitalizzazione collettiva per una sorta di incompatibilità ontologica tra principio di portabilità e fondi a ripartizione. In queste ipotesi vi è indubbiamente una difficoltà di enucleazione della posizione previdenziale individuale, ma non può parlarsi di impossibilità o di incompatibilità. L’operazione, come si è messo in rilievo in precedenti decisioni di questa Corte pienamente condivisibili (in particolare Cass. 7161 del 2013), è tecnicamente possibile con l’applicazione di regole e metodi delle specializzazioni matematiche che si occupano dei problemi del settore assicurativo previdenziale. La posizione previdenziale, anche se non determinata, è determinabile.

8. Pertanto, alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite, non può non rilevarsi l’infondatezza del presente ricorso che, per tale ragione, va rigettato. Motivi di equità dovuti al fatto che il contrasto giurisprudenziale registratosi in materia si è risolto solo in epoca successiva al deposito del presente ricorso inducono questa Corte a ritenere interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Ricorrono i presupporti per il pagamento da parte della ricorrente del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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