Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14555 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. I, 04/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 04/07/2011), n.14555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 14913 R.G. anno 2010 proposto da:

J.S. elett.te domiciliata in ROMA, Via P. Leonardi

Cattolica 3 presso l’avvocato FERRARA Alessandro con l’avv. Silvio

Ferrara dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno e Questore di Roma, dom.ti ex lege in Roma Via

dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrenti –

avverso la ordinanza 6.2.2010 del Giudice di Pace di Roma n. 365/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

8.06.2011 da Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

sentito il P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Libertino

Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La cittadina (OMISSIS) J.S., espulsa con decreto 3.2.2010 del Prefetto di Teramo e ristretta presso il CIA di Roma (OMISSIS) ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 14, in virtù di provvedimento in pari data del Questore di Teramo, comparve innanzi al Giudice di Pace di Roma per la convalida assistita dal difensore; il Giudice adito con ordinanza in data 6.2.2010 ritenuta la sussistenza dei presupposti giustificatori del trattenimento e la inesistenza – nelle censure a verbale poste – di ipotesi di lesioni del diritto di difesa, convalidò la misura. Per la cassazione di tale decisione la J. ha proposto ricorso in data 1.6.2010 al quale ha opposto difese l’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministro ed il Questore, con controricorso del 7.7.2010. La ricorrente ha depositato due memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare priva di alcun fondamento la questione, genericamente posta dal controricorrente Ministero, della scarsa identificabilità della ricorrente sol perchè nella procura in calce al ricorso ella avrebbe precisato il proprio alias e firmato in modo non intellegibile: si deve infatti precisare che l’onere di identificazione della persona rilasciante la procura ad litem è pienamente assolto con l’attestazione di autentica del suo difensore, attestazione ingenerante presunzioni sulla presenza in Italia e sulla verifica di identità personale (Cass. 665 del 2011) e che la esistenza di un alias, quando non sia frutto di identità certificate da documenti contraffatti, è irrilevante, essa denotando la esistenza di altre modalità di denominazione del soggetto, ulteriori rispetto a quella certificata.

Venendo all’esame delle due censure esse appaiono prive di alcun fondamento posto che il Questore ha – come emerge dall’atto allegato al ricorso – identificato le ragioni del trattenimento nella duplice esigenza di esperire accertamenti sulla identità della espulsa e di reperire idoneo titolo di viaggio ed ha fatto riferimento alla espulsione in pari data disposta con decreto del Prefetto di Teramo.

Le generiche censure del ricorso, appuntate sulla esilità della motivazione di convalida, non individuano alcun punto rilevante della pretesa carenza di indagine da parte del giudice convalidante, il ricorso mancando di affermare con piena autosufficienza quale elemento invalidante (per commissione od omissione) avrebbe attinto non solo la procedura di convalida ma l’atto presupposto (l’espulsione) nella sua esistenza ed efficacia. Questa Corte ha infatti anche di recente affermato che al giudice della convalida del temporaneo restringimento dello straniero compete soltanto un controllo limitato alla esistenza ed efficacia del decreto espulsivo, non esteso alle ragioni che avrebbero potuto portare al suo annullamento se rappresentate in sede di ricorso avverso l’espulsione. (Principio affermato da Cass. 24166 del 2010 ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., comma 1, all’uopo richiamando Cass. n. 5715 del 2008). Quanto alle memorie si osserva che propongono generiche censure alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, ed irrilevanti invocazioni della direttiva 2008/115/CE e della sentenza 28.4.2011 della Corte di Giustizia (Hassan El Dridi), non scorgendosi a tal ultimo proposito quale efficacia possa espletare la disapplicazione indiscutibile della previsione incriminatrice dell’art. 14, comma 5 ter T.U., come modificato dalla L. n. 94 del 2009 (sulla quale si ricorda Cass. pen. sez. 1 n. 22105 del 2011) su di un trattenimento temporaneo, garantito e ragionevolmente limitato, dettato dalle conclamate esigenze di apprestare le condizioni per l’accompagnamento alla frontiera (come afferma il provvedimento del Questore in data 3.2.2010 allegato al ricorso), un trattenimento che in tali termini la sentenza della Corte di Giustizia approva per “compatibilità”.

Respinto il ricorso si regolano le spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere alla Amministrazione controricorrente Euro 950,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA