Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14554 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. II, 16/06/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 16/06/2010), n.14554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. F.C., rappresentato e difeso da sè medesimo,

elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via degli Scipioni,

n. 132;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23546/08 depositata il

15 dicembre 2003.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Ciccolo Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 11 gennaio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Giudicando sull’appello proposto dall’Avv. F.C. avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Roma di accoglimento dell’opposizione a verbale emesso dal Comune di Roma, per violazione del codice della strada, il Tribunale di Roma, in riforma dell’impugnata pronuncia, con sentenza pubblicata il 15 dicembre 2008, ha liquidato a favore del F. le spese del doppio grado di lite, determinandole nella somma di Euro 210, oltre oneri.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale l’Avv. F. C. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.

L’intimato Comune di Roma non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il primo motivo di ricorso – con cui si denuncia violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ., nonchè del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 4, comma 1 – è manifestamente fondato, sulla base dei seguenti principi di diritto:

– le spese del doppio grado del giudizio non possono essere liquidate cumulativamente dal giudice dell’appello, ma devono essere determinate separatamente ed analiticamente al fine di individuare i criteri di liquidazione in relazione all’attività defensionale svolta (Cass., Sez. lav., 19 novembre 1993, n. 11411);

– il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari in favore della controparte, deve liquidarne l’ammontare separatamente; ne consegue l’illegittimità della mera indicazione dell’importo complessivo e della mancata specificazione degli onorari e delle spese, in quanto non consente il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle tabelle (Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2008, n. 6338).

Anche il secondo motivo (violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ., nonchè del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 4, comma 1) è manifestamente fondato, perchè la liquidazione delle competenze e degli onorari è stata effettuata dal giudice del gravame in misura inferiore ai minimi tariffari.

Considerato che il Collegio preliminarmente rileva che il ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale e che, in assenza di costituzione dell’intimato, il ricorrente non ha depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., 14 gennaio 2008, n. 627), la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’adunanza della corte in camera di consiglio, anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2; in caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.;

che, pertanto, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

 

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