Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14554 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/06/2017, (ud. 24/01/2017, dep.12/06/2017),  n. 14554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovani – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4582-2015 proposto da:

M.I., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

E.T.P. ESPOSITO TRASPORTI PUBBLICI S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO MAIELLO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8864/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/02/2014 R.G.N. 1285/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCO SAVERIO FRASCA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) La Corte d’appello di Napoli in sede di rinvio, disposto dalla Cassazione, confermava la sentenza del Pretore di Nola del 1998 che aveva dichiarato l’inefficacia dei licenziamenti comunicati agli attuali ricorrenti, riconosciuti quali dipendenti della società E.T.P., per violazione della L. n. 223 del 1991, ma limitando le conseguenze sanzionatorie al solo risarcimento del danno nella misura minima di cinque mensilità di retribuzione globale di fatto, sul presupposto dell’impossibilità sopravvenuta totale, non imputabile alla società, della prestazione, che non consentiva la reintegrazione.

2) La Corte di Cassazione, con sentenza del 9.8.2011, aveva accolto il secondo ed il quinto motivo di ricorso dei lavoratori e rinviato alla Corte d’Appello di Napoli per le questioni relative al rispetto o meno delle regole procedurali di cui alla L. n. 223 del 1991, di fatto limitando il thema decidendum alla valutazione della sussistenza o meno di una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte della datrice di lavoro, tale da far ritenere non ripristinabile il rapporto di lavoro.

4) La Corte d’appello di Napoli, in riassunzione, confermava la sentenza pretorile in ordine alla statuizione di inefficacia dei licenziamenti per violazione delle procedure di cui alla L. n. 223 del 1991, oltre che la statuizione relativa all’impossibilità di operatività della tutela reintegratoria, confermando altresì la quantificazione del risarcimento del danno stabilita dal primo giudice in 5 mensilità di retribuzione globale di fatto.

5) In particolare la Corte ha ritenuto che in base alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5325 del 2000, prodotta in atti dalla società nel giudizio di appello, era emerso che i lavoratori svolgevano se non attività di autoferrotranv�eri, comunque mansioni strettamente connesse all’esercizio dell’attività di trasporto pubblico e che tale attività era stata sospesa a seguito della decadenza della società, a far tempo dal febbraio 1994, da tutte le concessioni di cui era titolare, a seguito di una delibera della giunta regionale; che tale circostanza era inoltre ben descritta dalla sentenza della corte d’Appello di Napoli del 19.12.2003, emessa nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento della E.T.P., in cui era stato chiarito come si fosse comunque arrestato il ciclo economico della società con affidamento a due consorzi Pubblici di trasporto ed ad altra società privata, delle linee già dalla stessa gestite.

6) Per la Corte d’appello, poi, gli appellanti avrebbero in primo grado contestato genericamente la relazione tra la decadenza dalle concessioni e la cessazione totale dell’attività, senza offrire elementi di segno opposto diretti a smentire o neutralizzare i “significativi indici di valutazione della concreta situazione economico-patrimoniale e giuridica della società a partire dal febbraio 1994, come emergente dalle citate pronunce “.

7) Infine secondo la Corte territoriale la decadenza dalle concessioni, quale fatto integrante la impossibilità sopravvenuta della prestazione ex artt. 1256 e 1463 c.c., andava comunque valutata alla stregua di un giudizio ex ante e non ex post con riferimento alla sua obiettiva idoneità ad impedire l’ulteriore adempimento degli obblighi nascenti dal contratto.

8) Hanno proposto ricorso per Cassazione M.I. e gli altri litisconsorti, affidato a cinque motivi. Ha resistito la società con controricorso. Le parti ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

9) Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione della L. n. 300, art. 18, art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo i ricorrenti la norma di cui all’art.18 non consente la possibilità di eliminare gli effetti ripristinatori del rapporto, con la necessaria ed ineliminabile conseguenza della ricostruzione del rapporto di lavoro, trattandosi di conseguenze legali espressamente e tassativamente previste dalla norma. Inoltre nessun passaggio della norma consente di impedire al lavoratore di scegliere l’opzione della indennità sostitutiva, anche perchè gli effetti economici, disposti da tale norma, del diritto a tutte le retribuzioni maturate e maturande – salvo la prova dell’aliunde perceptum, sono il risultato di un meccanismo normativo che travolge gli effetti estintivi del negozio di recesso. Secondo il ricorrenti la sentenza violerebbe comunque anche l’art. 112 c.p.c., in base al quale il giudice non può che attenersi alla conoscenza della fattispecie per come si è sviluppata fino al momento in cui si chiede l’annullamento.

10) con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 115, 116 e 229 c.p.c. dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e comunque omesso esame di fatto decisivo alla risoluzione della controversia, in relazione al comma 1, n. 5. Secondo i ricorrenti la Corte avrebbe errato nel ritenere che i lavoratori non erano adibiti a compiti attinenti all’esercizio delle linee di trasporto in concessione e che comunque le discordanti dichiarazioni delle parti sull’effettiva attività svolta, che avrebbero reso impossibile pervenire, secondo i giudici d’appello, all’esatto accertamento di tale attività, sarebbero state solo apparenti, avendo i ricorrenti sempre precisato i concreti compiti ai quali erano addetti, sin dal ricorso introduttivo. La corte poi avrebbe omesso di considerare che la società eccependo nei propri atti difensivi che i lavoratori erano adibiti a compiti di altri settori (pulizie, edilizia e meccanica) e che aveva deciso di sopprimere i posti di lavoro per gli stessi previsti, aveva di fatto svolto deduzioni confessorie, di valore assorbente e decisivo.

11) con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. in relazione 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la Corte non abbia considerato che la società avrebbe dovuto sin dalla memoria di costituzione di primo grado provare la circostanza della cessazione totale e definitiva dell’attività imprenditoriale alla data del 9.2.1994, che rendeva impossibile la reintegrazione, mentre la convenuta si sarebbe limitata in tale memoria ad indicare soltanto il provvedimento decadenziale della Regione Campania, avendo eccepito tardivamente solo nelle note difensive tale cessazione dell’attività. Inoltre la corte avrebbe tratto il convincimento dell’impossibilità della prestazione da documenti estranei al processo (le sentenze del Consiglio di Stato e la sentenza della corte d’appello di Napoli del 19.12.2003, nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di Fallimento) non prendendo atto delle preclusioni probatorie verificatesi in primo grado. Ciò significa che all’atto della pronuncia di primo grado non vi era nessuna dichiarazione di decadenza dalle concessione e dunque di cessazione della vita operativa della società”. Conseguentemente, a dire dei ricorrenti, nessuna contestazione specifica poteva e doveva essere formulata da parte ricorrente rispetto a fatti irrilevanti e comunque entrati successivamente ed irritualmente nel processo.

12) Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione artt. 1256 e 1463 c.c. e L. n. 223 del 1991, art. 24 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte ritenuto che la sola decadenza dalle concessioni potesse costituire la prova della cessazione dell’attività. Secondo i ricorrenti invece non si sarebbe in presenza di un’obbligazione la cui prestazione sia terminata definitivamente e dunque diventata impossibile per una causa non imputabile al debitore, tanto da estinguere l’obbligazione. La cessazione definitiva dell’attività non si sarebbe mai verificata, non potendosi farla coincidere con la sola decadenza dalle concessioni, essendo rimasti ancora in piedi alla data del 9.2.1994 strutture mobili ed attrezzature, automezzi, rapporti negoziali e commerciali. Comunque, secondo i ricorrenti, in nessun caso la cessazione dell’attività potrebbe sottrarsi alla regolamentazione prevista per i licenziamenti collettivi, così che sarebbe erronea l’equazione cessazione dell’attività- risoluzione automatica dei rapporti di lavoro, non prevista neanche in caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione di una delle parti.

13) con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1224 c.c., della L. n. 300 del 1970, art. 18 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, comma 1, n. 3 e comunque un omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte d’Appello omesso qualsiasi esame di altro punto decisivo della controversia posto in termini subordinati, ossia dei danni ulteriori, derivati tanto dai licenziamenti inefficaci, quanto per responsabilità ex art. 1256 c.c. per l’asserita impossibilità a ricevere la prestazione, danni che erano stati indicati, in termini di danno emergente, quanto meno nella misura delle retribuzioni non percepite sino alla chiusura della procedura di licenziamento collettivo, nonchè in termini di lucro cessante, nella perdita di opportunità lavorative per il mancato passaggio ai nuovi concessionari, come accaduto per i lavoratori restati in servizio.

14) I primi quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente essendo di fatto connessi, sono infondati. Va premesso che il giudizio di appello si è svolto a seguito del rinvio disposto dalla Cassazione che aveva circoscritto il thema decidendum alla valutazione del rispetto o meno delle regole procedurali stabilite dalla L. n. 223 del 1991, quindi alla valutazione del rispetto di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 citata Legge, ed inoltre alla correttezza o meno della pronuncia di primo grado con riferimento alla ritenuta esistenza di una causa di impossibilità sopravvenuta del rapporto di lavoro che impedisse la reintegrazione.

15) Ed infatti non può ritenersi alcuna violazione di legge con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come invece lamentato dai ricorrenti in quanto al licenziamento intimato il 23.10.1993 e ritenuto inefficace non sarebbe seguita da parte del giudice di merito nessun ordine di reintegrazione. Questa Corte si è più volte pronunciata in merito all’impossibilità di disporre la reintegrazione nel posto di lavoro nel caso in cui il giudice, nell’ambito di una controversia riguardante un licenziamento collettivo irrogato in violazione delle disposizioni della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, commi 3 e 9, e art. 5 riscontri che il datore di lavoro abbia cessato l’attività aziendale, dovendo in tal caso limitarsi ad accogliere la sola domanda di risarcimento del danno (cosi Cass. 7.6.2007 n. 13297). Ed infatti la cessazione dell’attività aziendale fa venire meno “il substrato della prestazione lavorativa e pertanto estingue i rapporti di lavoro per impossibilità sopravvenuta ai sensi degli art. 1463 e 1256 c.c.”, così ove nelle more del giudizio sia sopravvenuta la cessazione totale dell’attività aziendale, può accogliersi soltanto la domanda di risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto (cfr Cass.6.8.1996 n. 7189, Cass. n. 18613/2006).

16) Ma neanche sotto l’aspetto del vizio di omesso esame decisivo, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 le censure dei ricorrenti possono ritenersi ammissibili e comunque fondate. Al presente giudizio si applica infatti la nuova disciplina dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e pertanto la doglianza può riferirsi soltanto ad una omessa motivazione del fatto storico, oggetto di discussione tra le parti secondo la consolidata giurisprudenza formatasi a partire dalla sentenza delle SSUU n. 8053/14, anche quando il giudice ha omesso di considerare i fatti rilevanti e decisivi per la pronuncia. L’operazione richiesta è poi quella di individuare ciò che è stato omesso, non di rivalutare quanto non è stato omesso dal giudice di merito.

17) Nel caso in esame le censure dei ricorrenti sono invece di natura motivazionale, perchè dirette essenzialmente a criticare le argomentazioni della corte di merito in ordine alla affermata esistenza delle condizioni per ritenere cessata l’attività della Società ETP con riferimento alle posizioni dei ricorrenti.

18) La Corte infatti ha ampiamente motivato in ordine agli elementi probatori, desumibili dai documenti allegati agli atti, oltre che dalle sentenze del Consiglio di Stato del 28.4.2000 n. 5325 e della Corte d’Appello di Napoli del 10.12.2003, nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento della società E.T.P. spa, in base ai quali è pervenuta alla decisione circa la cessazione già al febbraio 1994 dell’attività di autotrasporto a seguito della decadenza dalla relative concessioni del servizio.

19) La sentenza qui ricorsa peraltro ha dato atto che negli atti introduttivi del giudizio di primo grado la parte ricorrente aveva in principalità invocato la specialità del rapporto di lavoro autoferrotranviario e quindi l’applicazione della speciale normativa prevista dall’art. 26, All. A del R.D. n. 148 del 1931, anche osservando che i significativi indici di valutazione economico -patrimoniale e giuridica in cui ETP versava, desumibili appunto dalle sentenze prima ricordate non erano state oggetto di contestazione da parte degli appellanti, ricorrenti in sede di rinvio. In particolare la Corte, richiamando la sentenza della Corte d’appello civile di Napoli del 2003, in sede di opposizione al fallimento, ha sottolineando come a seguito della dichiarazione di decadenza dalle concessioni, che avevano troncato la vita operativa della società, arrestando il normale ciclo produttivo, erano cessati anche i rapporti di lavoro del personale addetto alle linee, che era passato ad altre società di trasporto.

20) Non può peraltro rilevare, ai fini del presente giudizio, la censura dei ricorrenti relativamente mancata valutazione da parte della corte territoriale della tardività dell’eccezione con cui ETP aveva contestato la cessazione dell’attività, che sarebbe stata formulata solo nelle note difensive e non con la memoria di cui all’art. 416 c.p.c.. Anche sul punto la Corte territoriale ha motivato, rimarcando che la società ETP aveva indicato in memoria il provvedimento decadenziale della Regione Campania, avendo poi precisato nelle note difensive che tale provvedimento aveva determinato la cessazione dell’attività. Infine la Corte territoriale ha motivato altresì sull’obiettiva idoneità di tali revoche delle concessioni ad impedire l’ulteriore adempimento degli obblighi nascenti dal contratti, tenuto conto delle circostanze di fatto prima analizzate anche con riferimento alla situazione patrimoniale descritta nella sentenza 10.12.2003 della Corte d’Appello civile, prima richiamata.

21) Quanto ancora alle doglianze dei ricorrenti relativamente all’avere la corte d’appello tratto il convincimento dell’impossibilità della prestazione da documenti estranei al processo (le sentenze del Consiglio di stato e la sentenza della corte d’appello di Napoli del 19.12.2003) va rilevato che è ammissibile il deposito di documenti o di sentenze anche successivamente alla costituzione in giudizio, qualora si tratti di atti indispensabili per la decisione (cfr, tra le tante, Cass. 20614/2013). Va peraltro rilevato che la sentenza del Consiglio di Stato risulta essere stata depositata dagli stessi ricorrenti.

22) Deve pertanto concludersi che la corte non ha fatto un’affermazione apodittica, solo motivando con l’equazione: revoca delle concessioni – cessazione attività, ma facendo anche riferimento alle sentenze prima ricordate, ha adeguatamente motivato come l’attività aziendale fosse cessata con affidamento delle linee – e relativo personale – ad altre società, con arresto del normale ciclo produttivo, laddove la mancata dichiarazione di fallimento era dovuta solo all’esistenza di crediti da esigere e non ad introiti derivanti da attività di impresa residuale, come precisato nella sentenza prima ricordata.

23) Inammissibile e comunque infondato è altresì il quinto motivo di ricorso, anche con riferimento alla circostanza, eccepita in controricorso e non contestata dai ricorrenti nella memoria difensiva prodotta ai sensi dell’art. 378 c.p.c., della tardività di tale domanda risarcitoria, svolta solo nel giudizio di riassunzione ai sensi dell’art. 383 c.p.c.. Comunque l’infondatezza dei motivi prima esaminati in ordine alla censurabilità della motivazione della Corte d’appello sulla ritenuta impossibilità della prestazione portano conseguentemente a ritenere infondata anche la presente censura.

23) Il ricorso deve quindi essere respinto. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5000,00 per compensi professionali” oltre spese generali al 15%5 ed oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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