Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14554 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 09/07/2020), n.14554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10366/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

Cervino S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te

domiciliato in Roma, alla via Crescenzio n. 91 presso lo studio

dell’avv. Claudio Lucisano, da cui è rapp.to e difeso, unitamente

all’avv. Mario Garavoglia, come da procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale-

e

Finaosta S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te

domiciliato in Roma, alla via Crescenzio n. 91 presso lo studio

dell’avv. Claudio Lucisano, da cui è rapp.to e difeso, unitamente

all’avv. Mario Garavoglia, come da procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e

C.A., C.E., C.P., F.M.,

rapp.ti e difesi dai Dott.ri Edoardo Aschieri e Massimo Iguera,

presso il cui studio elett.te domiciliano in Torino al Corso Re

Umberto I n. 1;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2/2/11 della Commissione Tributaria Regionale

della Valle d’Aosta, depositata in data 8/3/2011, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3

dicembre 2019 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena;

udito per la ricorrente l’avv. Francesca Subrani;

udito per le controricorrenti l’avv. Mario Garavoglia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Augustinis Umberto, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2/2/2011, depositata in data 8 marzo 2011, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Aosta rigettava l’appello proposto dall’Agenzia del Territorio, nonchè l’appello incidentale delle contribuenti, avverso la sentenza n. 5/4/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Aosta, con compensazione delle spese di lite.

Il giudice di appello rilevava che:

a) il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia del Territorio aveva rettificato, con la collocazione in categoria D/8, il classamento di due unità immobiliari di nuova costruzione, site nel Comune di Valtournenche costituenti impianti di risalita, e precisamente una seggiovia quadriposto ed una esaposto destinate al trasporto di persone munite di sci, di cui era stata proposta dalla conduttrice Cervino S.p.A. e dalla Finaosta S.p.A., quale titolare del diritto di superficie, l’attribuzione della categoria E/1; la rettifica era stata notificata anche ai sig.ri C.A., C.E., C.P. e F.M. in qualità di nudi proprietari;

b) la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso rilevando che, ai sensi della L. n. 286 del 2006, doveva darsi rilevanza esclusiva alla destinazione oggettiva, che nella specie non poteva che essere quella di servizio di trasporto, senza che assumesse rilievo il fine di lucro o la natura pubblica o privata del trasporto; natura pubblica in ogni caso sussistente in quanto l’impianto era compreso in una “via doganale” tra l’Italia e la Svizzera.

La CTR, rigettato l’appello incidentale sul difetto di motivazione dell’atto impugnato, confermava la decisione di primo grado, ritenendo che la legislazione, anche regionale, qualificava gli impianti a fune trasporto pubblico, e quindi da inserire per le caratteristiche intrinseche in categoria E, in quanto non suscettibili di utilizzazione diversa se non con radicali trasformazioni.

2. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia del Territorio proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 16 aprile 2012, affidato a cinque motivi.

La Cervino S.p.A. e la Finaosta S.p.A. resistevano con controricorso e proponevano ricorso incidentale condizionato, Cervino S.p.A. depositava memoria ex art. 378 c.p.c.; le restanti parti rimanevano intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo, secondo e terzo motivo l’Agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto classificabili in categoria E, ed equiparabili ad una stazione di trasporto terrestre, due impianti di risalita, connessi ad attività turistica ed alla pratica dello sport, di utilizzo stagionale e limitato ad utenti muniti di sci, gestiti per profitto da società private, la cui funzione oggettiva e strutturale è esclusivamente quella di consentire un salto di quota per raggiungere campi da sci o rifugi alpini e non quella pubblica di favorire lo sviluppo economico della comunità;

2. con il quarto motivo denuncia omessa motivazione su di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver tenuto conto che le unità immobiliari erano costituite da impianti di risalita, destinati solo in alcuni periodi dell’anno al trasporto di una limitata categoria di utenti muniti di sci e ski-pass, cui consentire un salto di quota per raggiungere campi da sci o rifugi alpini;

3. con il quinto motivo lamenta violazione e falsa applicazione della L.R. Valle d’Aosta n. 20 del 2008, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che la legge regionale richiede per la qualifica di trasporto pubblico locale requisiti, quali l’apertura tutto l’anno e l’utilizzo da parte di residenti, l’applicazione di tariffe ridotte ed il controllo pubblico di orari e parametri del servizio, nella specie non sussistenti.

4. Il ricorso incidentale condizionato, ha invece ad oggetto un unico motivo con cui le società contribuenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, insistendo sul difetto di motivazione dell’atto, in quanto privo dei riferimenti normativi sulla cui base era stata effettuata la rettifica, vizio non sanabile ex post con l’articolazione delle difese in giudizio.

5. Il primo, secondo e terzo motivo del ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione, risultano fondati.

5.1 Nel quadro generale delle categorie delle unità immobiliari, queste sono distinte in base al criterio della destinazione ordinaria (gruppi A – C), della destinazione speciale (gruppo D) e della destinazione particolare (gruppo E).

Ai sensi del D.P.R. n. 1141 del 1949, art. 8 la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori.

La categoria E viene invece riservata agli immobili sostanzialmente incommerciabili e privi di autonoma redditività (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.).

Il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, conv. dalla L. n. 286 del 2006, stabilisce espressamente che “nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”.

Dal che si evince come la legge instauri una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, dall’altro, a condizione che l’immobile stesso presenti le caratteristiche della autonomia funzionale e reddituale.

Questa Corte ha già stabilito che non possono essere classificati in categoria E gli immobili destinati ad un uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, è, infatti orientamento consolidato quello secondo cui “In tema di classamento, ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito, con modificazioni, nella L. n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare” (Vedi Cass. n. 20026 del 2015; n. 10031 del 2017; n. 4221 del 2019; in tema di aree scoperte di concessionario di area demaniale Cass. n. 10031 del 2017; in tema di terminal portuale Cass. n. 10287, n. 10674, n. 23067 e n. 34657 del 2019; in tema di discarica pubblica Cass. n. 12741 del 2018; in tema di impianti di risalita Cass. n. 5070 del 2019).

5.2 Con particolare riferimento agli impianti di risalita, funivie, sciovie, seggiovie e simili si è ritenuto che, costituendo strumenti indispensabili per il funzionamento di strutture sportive, quali le piste da sci ed ausiliarie come rifugi, posti di ristoro o pronto soccorso, deposito di attrezzi ecc., allestite dai Comuni per finalità di incremento turistico e di sviluppo economico, tali impianti sono soliti avere destinazione esclusivamente commerciale connessa al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico – escursionistici.

Con principio cui va data continuità questa Corte ha quindi affermato che, con riferimento ad impianti di risalita funzionali al servizio di piste sciistiche, e quindi alle sciovie, non sussiste il presupposto del classamento come “mezzo pubblico di trasporto”, che presuppone una pur parziale utilizzabilità della struttura come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, laddove un impianto di risalita svolge un’esclusiva funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell’uso delle piste sciistiche (In Cass. n. 4541 del 2015; Cass. n. 3733 del 2015; Cass. n. 6067 del 2017; Cass. n. 1445 del 2017; Cass. n. 1442 del 2017).

Non assume poi rilievo l’essere il servizio di trasporto degli utenti della seggiovia oggetto di concessione di pubblico servizio, atteso che gli immobili rientranti nel gruppo “E” sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica, tanto che anche la categoria residuale E/9 non menziona affatto il requisito della pubblicità, ma fa riferimento alla sola particolarità della destinazione (Cass. n. 23608 del 2008).

Analogamente è irrilevante che l’impianto consenta anche l’accesso a soggetti non muniti di sci, e resti all’uopo in funzione anche nel periodo estivo per consentire escursioni o percorsi alpini, laddove ne è immutato l’utilizzo per finalità ludico-sportiva e non per esigenze di mobilità generale.

Nè costituisce elemento di valutazione ai fini della classificazione catastale la meritevolezza sociale della finalità ludico sportiva che, se può giustificare il riconoscimento da parte del legislatore, anche regionale, di eventuali misure di sostegno e di incentivazione, nei limiti in cui non costituiscano aiuti di stato, non determina certo una assimilazione dell’attività ad un servizio pubblico; servizio pubblico che, al contrario, presuppone la destinazione esclusiva al soddisfacimento di bisogni della collettività, da individuarsi in termini generali ed indistinti e non con riferimento ad una categoria limitata di utenti, quali nella specie i turisti e gli sportivi-sciatori e non.

Risulta pertanto illegittimo, in relazione al disposto del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, comma 2, l’inquadramento nella categoria E/1 (stazione di trasporto terrestre) di un impianto a servizio esclusivo di una ben specifica categoria di utenti (gli utilizzatori delle piste per scopi ludico-sportivi) nel contesto dello svolgimento di un’attività tipicamente ed esclusivamente caratterizzata da fine di lucro.

Può costituire, invece, ragione di tale attribuzione la circostanza che l’impianto non sia riservato ai praticanti degli sport invernali, essendo anche utilizzabile quale mezzo di trasporto, indispensabile per chiunque voglia accedere a determinati siti montani, a fronte del pagamento della relativa tariffa. (Vedi Cass. n. 5070 del 2019).

5.3 Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini dell’attribuzione della categoria catastale categoria “E” non è sufficiente che un impianto sia adibito a servizio di trasporto ma occorre che lo stesso sia utilizzabile, anche solo parzialmente, come mezzo di trasporto del pubblico da un luogo ad un altro per soddisfare esigenze di mobilità collettiva, senza che rilevi la natura pubblica o privata del servizio, ma solo la sua destinazione oggettiva, desumibile dalle caratteristiche strutturali e di funzionalità della struttura; ne consegue che una seggiovia collegata all’uso di piste sciistiche o di percorsi alpini, in quanto bene avente un’esclusiva funzione commerciale in vista dell’esercizio di una pratica ludico-sportiva, e non mezzo di trasporto a disposizione dei pubblico, va inquadrata nella categoria catastale D/8.”

5.4 Nella specie risulta incontestato che le unità immobiliari oggetto di accertamento sono costituite da due seggiovie, una quadriposto ed una esaposto, funzionali al trasporto di utenti muniti di sci, ed ordinariamente muniti di ski-pass, presso aree sciabili attrezzate, funzionanti solo nella stagione invernale; in applicazione del suindicato principio le stesse non risultano sussumibili nella tipologia di mezzi di trasporto a disposizione del pubblico e ne va pertanto ritenuta corretta la classificazione in categoria D/8 disposta con l’avviso di rettifica di cui è causa, in luogo della categoria E/1 proposta.

6. L’accoglimento del ricorso impone l’esame dell’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, di cui si ritiene l’infondatezza.

6.1 L’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente), che a sua volta richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui all’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

6.2 In tema di estimo catastale l’obbligo di motivazione a carico dell’Amministrazione si atteggia però diversamente a seconda che la stessa operi d’iniziativa o su sollecitazione del contribuente.

La costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione urbana o per una variazione nello stato degli immobili urbani, che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) deve essere dichiarata in Catasto.

La dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione all’Agenzia del Territorio competente di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari e periti edili), attivando la procedura cd. DOCFA; a fronte di tali dichiarazioni l’ufficio può quindi effettuare i dovuti controlli e attivare eventuali rettifiche d’ufficio, che vanno notificate ai soggetti intestatari.

6.3 Nell’ipotesi in cui l’avviso di classamento consegua ad un’iniziativa del contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che “In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. (Vedi Cass. n. 31809 del 2018; n. 12777 del 2018; n. 12389 del 2018; n. 12497 del 2016).

6.4 L’avviso di rettifica impugnato, il cui contenuto è riportato nel controricorso, risulta conforme ai suindicati oneri motivazionali, in quanto, senza modificare gli elementi di fatto indicati dal contribuente e richiamati analiticamente i riferimenti normativi sulla cui base è stata operata la stima, ha proceduto alla sola modifica della categoria proposta, i cui parametri di riferimento sono fissati per legge, sulla base di una valutazione tecnica delle caratteristiche del bene classato dichiarate dagli istanti.

7. Per le suesposte considerazioni, ritenuti fondati i primi tre motivi di ricorso ed assorbiti i restanti, previo rigetto del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata e, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario dei contribuenti.

7.1 In considerazione dell’esito finale della lite, tenuto conto che le questioni giuridiche oggetto di causa hanno trovato soluzione consolidata nella giurisprudenza di legittimità solo in data successiva al deposito del ricorso, va disposta la compensazione delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.

7.2 Trattandosi di giudizio instaurato prima del 30 gennaio 2013, in quanto notificato prima di tale data, non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte:

accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso dei contribuenti;

compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 9 luglio 2020

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