Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14553 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 26/05/2021), n.14553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3016/2012 R.G. proposto da:

ITEL Telecomunicazioni s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n.

113, presso lo studio dell’avv. Pagnotta Nicola, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

– controricorrente incidentale –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 163/07/10, depositata il 16 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio

2021 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 163/07/10 del 16/12/2010 la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) ha accolto gli appelli proposti da ITEL Telecomunicazioni s.r.l. (di seguito Itel) e dall’Agenzia dell’entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari (di seguito CTP) n. 65/24/09, la quale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento concernente IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2003;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, con l’avviso di accertamento veniva contestata l’applicazione dell’aliquota IVA al dieci per cento sui lavori di schermatura da radiofrequenza nonchè l’imputazione all’anno d’imposta 2003 del compenso percepito dal direttore tecnico di Itel nell’anno 2004, Nicola Diaferia, compenso in realtà corrisposto per l’attività di amministratore della società;

1.2. la CTR accoglieva entrambi gli appelli, evidenziando che: a) i rilievi di Itel erano fondati, in quanto “ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% dei lavori di cui trattasi (schermatura da radiofrequenza), la Società contribuente ha dimostrato di aver soddisfatto gli adempimenti previsti, a suo carico, dalla L. n. 457 del 1978”; b) tenuto conto della documentazione acquisita, il compenso percepito da D.N. non poteva essere ascritto alla funzione di direttore tecnico, non essendo stata provata la effettiva sussistenza di tale inquadramento all’interno dell’azienda, anche in ragione del fatto che “il foglio di calcolo delle competenze corrisposte nel mese di novembre 2004, indica il totale lordo di Euro 146.159,76 e il totale netto di Euro 81.277,74 e risulta intestato a D.N. con la qualifica di “AMMINISTRAT. c.c.C.””, qualifica cessata nel settembre 2004;

2. avverso la sentenza della CTR Itel proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso principale Itel contesta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 95, comma 5, (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’incarico di amministratore delegato sarebbe pienamente compatibile con quello di direttore tecnico e le mansioni svolte da D.N. quale amministratore sarebbero differenti da quelle svolte dallo stesso quale direttore tecnico;

2. con il secondo motivo di ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, evidenziando che la CTR: a) avrebbe introdotto un tema di indagine nuovo rispetto alle contestazioni dell’Ufficio, trasformando una questione di diritto (compatibilità tra incarico di amministratore delegato e di direttore tecnico) in una questione di prova; b) in ogni caso le conclusioni cui è giunto il giudice di appello sarebbero insufficientemente motivate in ragione della documentazione prodotta;

3. i due motivi, che per ragioni di connessione possono essere unitariamente considerati, sono inammissibili e/o infondati;

3.1. la CTR ha evidenziato che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, il compenso versato da Itel a D.N. nel novembre 2004 deve essere considerato come compenso per l’attività di amministratore delegato e, pertanto, dovendo imputarsi per cassa, non avrebbe potuto essere dedotto nell’anno d’imposta 2003, oggetto di contestazione;

3.2. la società contribuente, con entrambi i motivi, pone la questione (di diritto) della compatibilità tra l’incarico di amministratore delegato e quello di direttore tecnico, questione per nulla affrontata dalla CTR, con conseguente inammissibilità delle censure in quanto non colgono la ratio decidendi;

3.3. inoltre, nella parte in cui Itel sostiene la novità della questione per come affrontata dal giudice di appello (secondo motivo, sub a), vale a dire sotto il profilo della prova dell’effettivo svolgimento da parte di D., delle mansioni di direttore tecnico, il motivo è inammissibile, perchè avrebbe dovuto essere dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

3.4. in ogni caso, il rilievo sarebbe comunque infondato, perchè dall’avviso di accertamento per come trascritto in ricorso risulta che l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto il compenso percepito da D. come compenso per l’attività di amministratore delegato e non come compenso di direttore tecnico, senza porre alcuna questione di compatibilità tra i due ruoli;

3.5. infine, con riferimento alla dedotta insufficienza motivazionale, il motivo è del tutto privo di specificità, non avendo Itel trascritto e/o allegato i documenti dai quali si evinca la prova dell’effettivo espletamento, da parte di D., delle mansioni di direttore tecnico, differenti da quelle di amministratore delegato;

4. con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, concernente il diritto di Itel di usufruire dell’aliquota IVA agevolata al dieci per cento;

4.1. in buona sostanza, si afferma che dalla documentazione prodotta non risulterebbe dimostrata la sussistenza delle condizioni cui la legge riconduce il riconoscimento del beneficio;

5. il motivo va accolto;

5.1. la CTR si limita ad affermare che dalla documentazione prodotta risultano le condizioni applicative dell’aliquota IVA agevolata: tale motivazione non è succinta, ma è apparente e tale da risultare del tutto omessa: invero, la sentenza impugnata omette di dare conto dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla affermazione di sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento dell’aliquota agevolata, nè chiarisce quali siano i documenti sulla base dei quali ha fondato il proprio giudizio;

6. in conclusione, va rigettato il ricorso principale e accolto quello incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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