Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14553 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 15/07/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26345/2011 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

BARBANTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREA GODINO;

– ricorrente –

contro

ORINVEST SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO

CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA

RITA SALVATI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 628/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato BARBANTINI M. Teresa, difensore del ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato LORENZELLI Sabina, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Mario CONTALDI, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento 1 motivo del

ricorso principale, assorbiti i restanti, inammissibilita’ dl

ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2001, Orinvest s.r.l. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Genova il Condominio (OMISSIS), chiedendo l’annullamento della Delib. assembleare 30 luglio 2001, che poneva a carico di essa attrice il contributo di spesa relativo a un posto auto, identificato col n. 61: con detta Delib. era stato infatti approvato il bilancio consuntivo dell’esercizio 2000-2001, quello preventivo per l’esercizio 2001-2002 e i relativi riparti di spesa. Assumeva di non essere proprietaria di alcuna unita’ immobiliare e, segnatamente, di non avere la titolarita’ del posto auto sopra indicato, avendolo eliminato del 1991, cosi’ come risultava da una domanda di variazione presentata all’ufficio del catasto. Rilevava quindi di non rivestire piu’ la qualita’ di condomino e di non essere tenuta al pagamento delle spese condominiali.

Il Condominio si costituiva rilevando, tra l’altro, essere inammissibile la rinuncia della proprieta’ esclusiva di un bene in favore di altri condomini, che non avevano manifestato alcun consenso al riguardo. Concludeva chiedendo il rigetto dell’impugnativa avversaria e la condanna di controparte, in via riconvenzionale, al pagamento delle somme dovute in base ai bilanci approvati.

Il Tribunale di Genova respingeva l’impugnazione e avverso detta pronuncia proponeva impugnazione Orinvest. Appello incidentale era proposto dal Condominio.

La Corte di appello di Genova, con sentenza depositata l’11 giugno 2011, accoglieva l’appello principale, dichiarando la societa’ appellante non tenuta a pagare le spese relative al posto macchina, e respingeva l’appello incidentale. Rilevava il giudice distrettuale che alcune strade del comprensorio, con le parti accessorie, erano state trasferite “in comunione ai residenti della Pineta” con scrittura privata autenticata e trascritta il 10 febbraio 1982, a seguito di una generale previsione di possibile dismissione dei beni che era gia’ prevista nei rogiti di provenienza. In tale dismissione poteva inserirsi anche la cessione del posto auto in contestazione; l’interpretazione, secondo la corte, era confermata dal fatto che con lettera del 15 marzo 1991 l’appellante aveva comunicato l’eliminazione del posto auto n. (OMISSIS) (oltre che lo spostamento di altro posto auto, il n. (OMISSIS)) senza che il Condominio appellato nulla avesse opposto in proposito. Osservava, altresi’, che l’appellato aveva ottenuto dal giudice di pace un decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese relative al posto auto: decreto che era stato opposto e revocato; aggiungeva che la sentenza con cui era stato definito il giudizio di opposizione era stata impugnata per cassazione e che questa Corte aveva dichiarato infondata la doglianza riconoscendo l’alienazione del posto macchina.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione, con quattro motivi di impugnazione, il Condominio (OMISSIS). Resiste Orinvest, che ha proposto ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel controricorso e’ dedotto che il codice fiscale di Orinvest non corrisponderebbe a quello reale: ragion per cui l’atto sarebbe nullo.

L’eccezione va disattesa.

In termini generali, va detto che l’omessa indicazione della parte determina l’inammissibilita’ del ricorso, a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 1. Tuttavia, il ricorso per cassazione non inammissibile, per omessa indicazione della parte intimata, ove la stessa sia identificabile con certezza dal contesto del ricorso ovvero dal riferimento agli atti dei precedenti gradi del giudizio (per tutte: Cass. 2 febbraio 2016, n. 1989). Allo stesso modo, l’erronea indicazione della parte ricorrente nell’epigrafe del ricorso per cassazione ne determina l’inammissibilita’ solo se comporti incertezza assoluta sulla sua identita’ e non anche quando essa sia individuabile in maniera non equivoca attraverso altre indicazioni, pur non risultanti dalla parte dell’atto destinata a contenerle (Cass. 27 ottobre 2015, n. 21786). Ben si intende, allora, come l’erronea indicazione del codice fiscale sia priva di conseguenze sul piano processuale. Essa, infatti, non genera alcuna incertezza, essendo chiaro che il soggetto indicato nell’epigrafe del ricorso fosse quello cui andavano riferite le vicende, sostanziale e processuale, descritte nell’atto.

Il primo motivo di impugnazione prospetta una nullita’ della sentenza per vizio di ultrapetizione, nonche’ una violazione dei principi di cui agli artt. 101 e 112 c.p.c.. Assume il ricorrente che la corte di merito aveva fondato la propria decisione su di un elemento estraneo al thema decidendum, ovvero su un fatto mai allegato da Orinvest, su cui, quindi, non si era potuto sviluppare alcun contraddittorio tra le parti. In particolare, l’istante denuncia che la sentenza impugnata si fondi sulla previsione di una possibile dismissione dei beni prevista ex ante dei rogiti di provenienza, nonche’ sull’assunto che in tale dismissione dovesse comprendersi la cessione del posto auto per cui e’ causa. Sottolinea, in proposito, che, nelle conclusioni rassegnate avanti al giudice d’appello, la controricorrente avesse richiesto l’accoglimento dell’impugnazione per il giudicato sostanziale formatosi in ordine all’insussistenza dell’obbligo, da parte della stessa Orinvest, di concorrere alle spese di amministrazione del Condominio.

Il secondo motivo lamenta una nullita’ della sentenza, la quale si baserebbe su di un documento mai prodotto; nel contempo il motivo censura una violazione degli artt. 101 e 115 c.p.c.. Rileva in particolare la ricorrente che la corte distrettuale si era basata su una scrittura autenticata, trascritta il 10 febbraio 1982, che non era mai stata prodotta e che non poteva rinvenirsi nei fascicoli delle parti costituite; osserva altresi’ che non risultavano versati in atti nemmeno i richiamati rogiti di acquisto contenenti l’asserita accettazione, da parte dei condomini, della possibile futura dismissione, da parte della societa’ costruttrice, di alcuni beni immobili.

Col terzo motivo e’ dedotta insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, non spiegava come Orinvest avesse potuto valersi della facolta’ di dismissione del posto auto visto che nell’atto di compravendita cumulativo del 20 gennaio 1982 la suddetta facolta’ non era assolutamente contemplata. La corte territoriale inoltre non aveva spiegato la contraddizione determinata dal fatto che la scrittura autenticata e trascritta il 10 febbraio 1982 avrebbe dovuto interferire con i diritti acquistati dai condomini in forza di un atto trascritto il 27 gennaio 1982, ossia due settimane prima della scrittura privata che secondo la sentenza avrebbe determinato l’acquisto del sedime del posto auto n. (OMISSIS). Ancora, la pronuncia impugnata non aveva reso alcuna motivazione circa l’inserimento del posto auto n. 61 tra i beni oggetto della dismissione e circa la pretesa coincidenza tra coloro che avrebbero in tal modo acquistato in comunione detti indeterminati beni dismessi e i condomini del Condominio (OMISSIS).

Il quarto ed ultimo motivo censura la pronuncia impugnata per una violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.. Il motivo e’ svolto per l’ipotesi in cui questa Corte ritenga che la sentenza abbia accolto l’appello sull’erroneo presupposto che si fosse formato il giudicato sostanziale in merito alla proprieta’ del posto auto n. (OMISSIS). Il ricorrente sottolinea come la pronuncia resa dal giudice di pace, e passata in giudicato, avesse un oggetto diverso rispetto all’impugnazione della delibera assembleare, onde non poteva spiegare effetti nell’ambito del presente giudizio.

Il motivo di ricorso incidentale condizionato si fonda sul rilievo per cui il presente giudizio e quello di opposizione a decreto ingiuntivo presenterebbero identita’ dei soggetti e di questioni giuridiche. Deduce la societa’ controricorrente che la sentenza del giudice di pace, divenuta irrevocabile, aveva accertato che Orinvest non era piu’ condomino e che nessuna somma poteva esserle addebitata per spese condominiali.

Il primo motivo del ricorso principale e’ fondato.

L’atto di appello – che la Corte ha la possibilita’ di esaminare, in considerazione della natura del vizio denunciato – e’ incentrato sul giudicato che sarebbe caduto sull’inesistenza dell’obbligo, da parte di Orinvest, di contribuire alle spese condominiali relative al posto auto n. (OMISSIS). Il motivo di impugnazione sottolineava come questa Corte avesse rigettato il ricorso proposto avverso una sentenza del giudice di pace che, affermando Orinvest non essere piu’ proprietaria di alcun posto macchina condominiale, aveva revocato il decreto ingiuntivo pronunciato per le correlative spese che le erano state addebitate e che erano oggetto del provvedimento monitorio. Le conclusioni rassegnate dall’odierna controricorrente in fase di gravame erano quindi nel senso di “accogliere l’appello proposto essendo intervenuto giudicato sostanziale sulla questione che la Orinvest non e’ tenuta a corrispondere spese di amministrazione al Condominio”.

La sentenza impugnata ha accolto l’appello attribuendo rilievo al fatto che alcune strade del comprensorio erano state trasferite in comunione ai residenti della Pineta dalla stessa Orinvest e che in tale dismissione poteva inserirsi anche la cessione della parte residua del posto auto n. (OMISSIS). La corte distrettuale ha poi aggiunto che il decreto ingiuntivo del giudice di pace, di cui si e’ sopra detto, era stato revocato e che la Corte di cassazione aveva dichiarato infondata la doglianza posta a fondamento del ricorso avanti ad essa proposto.

Il giudice dell’impugnazione, nel definire il giudizio, non ha pero’ attribuito rilievo dirimente al giudicato che si era nel frattempo formato: tant’e’ che nel motivare la riforma della sentenza gravata, essa si sofferma sulla prestazione del consenso alla futura dismissione contenuta nel rogiti di acquisto dei cespiti (pag. 5): affermazione, questa, che non avrebbe avuto ragione di essere ribadita ove fosse stato ritenuto decisivo il dato costituito dal prodursi di un giudicato sulla questione controversa.

Il tema del giudicato presentava, infatti, una perfetta autonomia rispetto al merito della vicenda, e cio’ nel senso che la verifica dell’unico motivo di impugnazione proposto – fondato, si ripete, sulla res judicata – precludeva ogni ulteriore accertamento: accertamento che, del resto, l’appellante non aveva inteso richiedere, nemmeno in via subordinata.

Ora, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che esamini una questione non espressamente prospettata nei motivi d’appello, che non possa ritenersi tacitamente proposta, non essendo in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate e non costituendone neppure l’antecedente logico-giuridico (Cass. 14 luglio 2004, n. 13014; Cass. 12 aprile 2006, n. 8519).

E’ fondato, quindi, il primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo e del terzo.

Rimane assorbito anche il quarto, il quale si fonda sulla proposizione dubitativa di una definizione del gravame basata sull’esistenza del suddetto giudicato: giudicato che, come si e’ visto, non informa la ratio decidendi dell’impugnata sentenza.

Risulta infine inammissibile il ricorso incidentale condizionato, in quanto la corte di merito ha trascurato di esaminare la questione del giudicato, reputandola assorbita. Ebbene, nel giudizio di cassazione e’ inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, avendo il giudice di merito attinto la ratio decidendi da altre questioni di carattere decisivo, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. S.U. 8 ottobre 2002, n. 14382; Cass. 15 febbraio 2008, n. 3796; Cass. 26 aprile 2010, n. 9907).

La sentenza va quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova, che decidera’ anche sulle spese.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Genova, che e’ investita anche della decisione relativa alle spese del presente giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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