Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14553 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14553 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso n.9581-2014 proposto da:
SALIMBENI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO 43, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO
D’AIUTO, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTINA SEROTTI
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/07/2015

avverso la sentenza n. 133/1/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA dell’8/07/2013,
depositata il 09/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fabrizio Salimbeni ricorre avverso la sentenza, indicata in
epigrafe, con la quale la Commissione Regionale della Toscana ha
rigettato l’appello proposto avverso la decisione di primo grado in
quanto la richiesta erariale si fondava su un accertamento con
adesione.
Il ricorso, affidato a due motivi, è resistito dall’Agenzia delle
Entrate con controricorso.
All’esito della relazione ex art.380 bis c.p.c., regolarmente
notificata alle parti, la causa è stata discussa nell’adunanza della camera
di consigllio del 21 maggio 2015.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi del n.3, I
comma, dell’art.360 c.p.c., la violazione degli alt. 6,8 e 9 del
cllgs.n.218/1997 laddove la C.T.R. aveva rigettato l’appello sull’unico
presupposto che l’accertamento si fosse perfezionato nonostante esso
contribuente non avesse versato alcunché.
2.Con il secondo motivo si deduce, ai sensi del n.5, I comma,
dell’art.360 c.p.c. vecchio testo, l’omessa e/o insufficiente motivazione
sul punto decisivo costituito dalla circostanza che esso contribuente
aveva sottoscritto l’adesione ma non l’aveva perfezionata non avendo
pagato, neanche in parte, le somme concordate; ovvero, qualora si
ritenesse applicabile al processo tributario la riforma del d.l. 22 giugno
2012 n.83, convertito con modificazione nella legge 134/2012,
Ric. 2014 n. 09581 sez. MT – ud. 21-05-2015
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Svolgimento del processo

l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione costituito
dalla medesima circostanza di fatto.
3.11 ricorso non è meritevole di accoglimento. Nella specifica
materia, questa Corte ha già avuto modo di affermare che quando,
come nel caso concreto, l’istanza di adesione abbia avuto buon esito,

diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può più
impugnarlo, quanto da parte dell’ufficio, che non può integrano o
modificarlo, come prescrive l’art. 2, comma 3, del d.lgs. 1997 n.218
(salve le eccezioni, non ricorrenti nel caso di specie, stabilite dal
successivo comma 4).
Altra cosa è il “perfezionamento della definizione” concordata
(art. 9), che si ottiene mediante il versamento all’erario di quanto
concordemente stabilito (o mediante il versamento della prima rata,
con prestazione di garanzia per quelle successive). Solo dopo il
“perfezionamento”, ossia dopo il pagamento del debito tributario
scaturente dall’accordo, l’atto impositivo perde efficacia (art. 6, comma
4, ult. per.). Si è così, condivisibilmente, statuito che una volta definito
l’accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantum
debeatur, al contribuente non resta che eseguire (o, per usare lo stesso
termine della legge, “perfezionare”) l’accordo, versando quanto da esso
risulta; essendo normativamente esclusa la possibilità d’impugnare
simile accordo e, a maggior ragione, quella d’impugnare l’atto
impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma
solo a garanzia del fisco, finché non sia stata “perfezionata” la
procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l’obbligazione
scaturente dal concordato (così Cass.n.10086/2009 e, sostanzialmente,
nello stesso senso, Cass. n. 18962/2005; id n. 11982/2011).

Ric. 2014 n. 09581 sez. MT – ud. 21-05-2015
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nel senso che il concordato si sia concluso, l’accertamento così definito

4.Ciò posto, il secondo motivo è inammissibile. Premesso che,
all’odierno ricorso è applicabile il nuovo testo del n.5, I comma,
dell’art.360 c.p.c. , alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di
questa Corte con sentenza n.8053/2014, il fatto il cui esame si dice
omesso non risulta essere stato oggetto di discussione tra le parti

concordate.
5. Ne consegue il rigetto del ricorso.
6. La particolarità della questione trattata e le peculiarità della
vicenda processuale inducono a compensare integralmente tra le parti
le spese processuali.
7. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari all’importo dovuto per l’impugnazione ai sensi
dell’art.13, comma 1 bis del d.p.r. n.115 del 2002.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell’art.13 del
d.p.r. n.115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 mag 2015
idente

essendo, al contrario, incontestato il mancato versamento delle somme

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