Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14552 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. II, 16/06/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 16/06/2010), n.14552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.P., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Intilisano Mario,

elettivamente domiciliato in Roma, via Lunigiana, n. 6, presso il

dott. D’Agostino Gregorio;

– ricorrente –

contro

S.G., C.C., eredi di C.N., tutti quali

eredi di C.L.; CO.Co. e C.G., tutti

quali eredi di C.N.; S.A. e S.N., tutti

quali eredi di M.C. e S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 27192/07 depositata

il 28 dicembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 11 gennaio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Con sentenza 28 dicembre 2007, n. 27192, la Corte di cassazione, 2^ Sezione civile, ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione proposto da I.P. avverso le sentenze in data 29 marzo 2000 ed in data 19 marzo 2003 del Tribunale di Messina. Ha rilevato la Corte che, nel disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti ai quali il ricorso non era stato notificato, o lo era stato invalidamente, era stato stabilito, con ordinanza in data 24 novembre 2006, il termine di novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, avvenuta il 4 dicembre 2006; e che il ricorrente aveva rispettato detto termine, ma non anche quello successivo di venti giorni per il deposito, stabilito dall’art. 371-bis cod. proc. civ., essendo stato l’atto di integrazione del contraddittorio trasmesso con plico postale soltanto l’11 aprile 2007, anzichè entro il 24 marzo 2007.

Per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione l’ I. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 febbraio 2009, sulla base di un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Con l’unico mezzo, il ricorrente deduce errore di fatto circa la data di avvenuta comunicazione dell’ordinanza del 24 novembre 2006 per nullità della notificazione effettuata il 4 dicembre 2006 presso l’Avv. D’Agostino Carmelo, deceduto in Messina il 16 luglio 2005, e conclusivamente chiede che la Corte affermi il seguente principio di diritto: effettuata la notificazione dell’avviso di integrazione del contraddittorio disposto dalla Corte di cassazione presso il domicilio eletto dal ricorrente in Roma e non risultando dalla relata di notificazione dello stesso l’avvenuto decesso del domiciliatario, dovrà dichiararsi, in sede di giudizio di revocazione straordinaria ex art. 391-bis cod. proc. civ., comprovato il decesso del domiciliatario (antecedente alla notifica dell’avviso), la nullità della predetta notificazione e, conseguentemente, revocare la sentenza che, sul predetto presupposto, ha ritenuto superato il termine di deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio.

Il ricorso è inammissibile.

L’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabili tà, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (Cass., Sez. 1^, 25 giugno 2008, n. 17443). Nella specie il ricorrente solo apparentemente deduce un errore di fatto nella percezione di ciò che risultava dagli atti del processo, ma in realtà prospetta un error in procedendo: il non avere la sentenza impugnata dichiarato la nullità della notificazione dell’avviso di integrazione del contraddittorio, avvenuto presso il domicilio eletto dal ricorrente in Roma, nonostante il domiciliatario fosse in precedenza deceduto, e il non avere la medesima pronuncia ritenuto insanabile detto vizio, ancorchè il termine di novanta giorni per la notificazione dell’integrazione del contraddittorio, con decorrenza dal dicembre 2006 (data di comunicazione del provvedimento), sia stato puntualmente rispettato.

L’error in procedendo è di per sè insuscettibile di denuncia ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. (Cass., Sez. lav., 4 marzo 2009, n. 5221)”.

Letta la memoria del ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che – poichè l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio – non può essere imputato alla Corte di cassazione di avere deciso ignorando una condizione del domiciliatario non portata a sua conoscenza;

che, nella specie, lo stesso ricorrente da atto che il decesso dell’Avv. Carmelo D’Agostino, presso cui era stato eletto domicilio, non risultava neppure dalla relata di notificazione dell’avviso;

che, in ogni caso, il supposto errore di fatto è privo del carattere della essenzialità e decisività, giacchè la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio entro il concesso termine dimostra la tempestiva conoscenza legale dell’ordinanza, sicchè l’eventuale nullità della comunicazione sarebbe da considerare sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. , e ciò che ha determinato l’improcedibilità è soltanto il mancato tempestivo deposito del ricorso notificato;

che, pertanto, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

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