Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14552 del 15/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 15/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 15/07/2016), n.14552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15940/2011 proposto da:

L.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALTAVILLA IRPINA 1, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CRISCUOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati COSTANTINO ANTONIO

MONTESANTO, MARIO FARACE;

– ricorrente –

contro

R.E., C.F. (OMISSIS), R.A.M. C.F.

(OMISSIS), IN PROPRIO E QUALI EREDI DI R.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 11, presso lo studio dell’avvocato

VINCENZO CRETELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI

ANASTASIO;

– controricorrenti –

e contro

R.E. IN PROPRIO E QUALE EREDE DI R.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 131/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 17/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Farace Mario difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Anastasio Luigi difensore dei controricorrenti che si

riporta alle difese depositate;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con sentenza dep. il 17 febbraio 2011 la Corte di appello di Salerno rigettava l’impugnazione proposta da L.M. avverso la decisione del tribunale di quella citta’ che, in parziale accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti da S.R.N. a mezzo del procuratore generale M.A., lo aveva condannato ad arretrare la sopraelevazione realizzata sul preesistente fabbricato alla distanza di metri 1,50 dal confine con il fondo attoreo e a ridurre la distanza delle vedute alla stessa distanza.

La decisione di primo grado era stata impugnata dal L. il quale aveva sostenuto la legittimita’ della sopraelevazione in quanto realizzata nel rispetto della distanza legale prescritta dalla L. n. 765 del 1967, art. 17, che avrebbe dovuto applicarsi alla specie, atteso che la distanza fra le costruzioni delle parti era pari all’altezza dell’edificio di sua proprieta’.

La Corte di appello, nel confermare la decisione del tribunale, che aveva ritenuto di applicare l’art. 873 c.c., osservava che:

– gli immobili in questione si trovano in zona di interesse storico ambientale in cui, secondo quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente al momento della edificazione, sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro senza alterazione dei volumi preesistenti;

– sussisteva un vincolo di inedificabiita’ assoluta, per cui non poteva trovare applicazione la norma richiamata dall’appellante che opera quando il regolamento locale preveda la realizzazione di costruzioni ma non contenga la disciplina in materia di distanze fra costruzioni e non anche quando sia vietato qualsiasi intervento edilizio;

– d’altra parte, l’appellante non avrebbe potuto invocare il principio di prevenzione, posto che la sopraelevazione realizzata integrava nuova costruzione soggetta al rispetto delle norme sulle distanze vigenti e non era stata edificata prima di quella della controparte;

– tale costruzione andava arretrata a metri 1,50 del confine con la proprieta’ attorea;

– la domanda riconvenzionale avente a oggetto la sopraelevazione, realizzata dalla dante causa dell’attrice era stata correttamente rigettata dal tribunale.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione L.M. sulla base di cinque motivi.

Resistono con controricorso gli intimati indicati nella intestazione.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo deduce che con il primo motivo di appello esso ricorrente aveva invocato l’applicabilita’ della L. n. 765 del 1967, art. 17, dando per presupposto che il Comune di Maiori fosse sprovvisto all’epoca di strumento urbanistico contenente norme regolatrici dei distacchi fra costruzioni. Evidenzia che era compito del giudice del merito individuare lo strumento urbanistico in vigore, censurando la sentenza impugnata laddove si era limitata a riportare alcuni brani della relazione del ctu, affermando che dalla stessa si desumeva che i luoghi in questione si trovavano in zona di interesse storico-ambientale da sottoporre a particolare tutela, nella quale sarebbero stati consentiti interventi di restauro e di rifacimento di vecchie strutture che non avessero comportato alterazione delle sagome volumetriche preesistenti; i Giudici, quindi, avevano affermato che la zona era gravata da un vincolo di inedificabilita’ assoluta, facendo riferimento a quanto apoditticamente affermato dal consulente di ufficio senza peraltro verificare e neppure indicare la fonte normativa regolamentare che aveva ritenuto di applicare, 2. Il secondo motivo deduce che la riduzione in pristino e’ prevista per quelle violazioni di prescrizioni urbanistiche dettate in materia di distanze legali, come tali integrative della norma dettata dall’art. 873 c.c., ma non di quelle disposizioni del presunto P.R.G. dettate a tutela di interessi generali, urbanistici, quali la mlimitazione del volume, dell’altezza, della densita’ degli edifici ecc. ovvero che consentano, per ragioni di interesse storico ambientale, solo restauri e rifacimenti delle vecche strutture senza alterazione di volumi preesistenti, trattandosi di disciplina che non riguarda i rapporti privatistici.

3. Il terzo motivo censura la sentenza laddove aveva erroneamente ritenuto che la L. n. 765 del 1967, citato art. 17, trova applicazione nel caso in cui lo strumento urbanistico consente la costruzione ma non disciplina la materia delle distanze delle costruzioni.

4. I motivi – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati, anche se deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata.

Occorre chiarire che, secondo la giurisprudenza di legittimita’, qualora lo strumento urbanistico vieti ogni attivita’ costruttiva in una determinata zona e per essa non dia quindi alcuna prescrizione sulle distanze tra costruzioni, i rapporti di vicinato non sono disciplinati dall’art. 873 c.c., ma della L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies, introdotto dalla L. n. 765 del 1967, art. 17, per il quale, nelle nuove edificazioni a scopo residenziale, la distanza dagli edifici vicini non puo’ essere inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire (Cass. 26123/2015). Va ancora considerato che il Decreto n. 1444 del 1968, dettato in tema di standards urbanistici e di definizione delle zone territoriali omogenee, ai quali i Comuni devono attenersi in sede di approvazione o revisione degli strumenti urbanistici, ai sensi della L. n. 765 del 1967, art. 17, consente nelle zone A) – di carattere storico, artistico o di partcolare pregio ambientale, come definite dall’art. 2 del citato decreto esclusivamente interventi di risamento conservativo senza incremento delle densita’ edilizia di zona e territoriale preesistenti (art. 7), prevedendo che le distanze fra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti (art. 9). In sostanza, essendo imposto un vincolo conformativo inerente alla caratteristiche intrinseche del territorio – non temporaneo e, come tale, non caducabile – il mancato rispetto del divieto di nuove costruzioni nella zona A non e’ privo di conseguenze sul piano della violazione delle disposizioni concernenti le distanze legali tra costruzioni, che devono rimanere quelle preesistenti (Cass. 1282/2006; S.U. 20354/2013): la norma regolamentare ha efficacia precettiva nei rapporti privatistici, essendo integrativa delle disposizioni dettate dall’art. 873 c.c..

Pertanto, qualora il regolamento locale prescriva che nelle zone territoriali A) di interesse storico, artistico, culturale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro con divieto di alterazione dei volumi preesistenti, la norma, nel recepire le disposizioni di cui al Decreto n. 1444 del 1968, stabilisce un vincolo di inedificabilita’ assoluta, dettando in sostanza la disciplina in materia di distanze legali da osservare, che sono determinate con riferimento a quelle intercorrenti fra gli edifici preesistenti nella relativa zona; quindi, non possono trovare applicazione i criteri stabiliti dall’art. 873 c.c., ne’ quelli di cui alla L. n. 765 del 1967, art. 17, comma 1.

Orbene, va considerato che: a) dalla sentenza impugnata non risulta che abbiano formato oggetto di specifica censura con l’appello gli accertamenti compiuti dal tribunale circa la ubicazione degli immobili nella zona A) del regolamento edilizio del Comune di Malori e il vincolo di inedificabilita’ ad essa relativo, posto che evidentemente sarebbe stato onere del ricorrente riportare i motivi del gravame comprovanti la formulazione di specifiche censure formulate con l’atto di appello per contrastare le argomentazioni della decisione di primo grado (S.U. 23299/11; Cass. 1651/14; Ord. 18704/15);

b) si e’, comunque, rivelata generica la denunciata violazione di legge con riferimento alla inesistenza dello strumento urbanistico, invece accertata dai Giudici, senza che peraltro siano riportati i passi salienti della consulenza tecnica alla quale ha fatto riferimento la Corte di appello (ne vengono estrapolati dei brani); pertanto, per le considerazioni sopra formulate, deve ritenersi che e’ stata correttamente esclusa la invocata applicabilita’ della L. n. 765 del 1967, art. 17, mentre si sono rivelati erronei i riferimenti compiuti dalla sentenza impugnata alle distanze previste dall’art. 873 c.c. (cio’ dicasi, peraltro, nei limiti del sindacato consentito alla Cassazione dalla impugnazione proposta con il ricorso, che evidentemente non potrebbe portare a una decisione piu’ sfavorevole al ricorrente).

5.1. Il quarto motivo deduce che ingiustamente era stata rigettata la domanda riconvenzionale, posto che la L. n. 765 del 1967, art. 17, doveva trovare applicazione anche per la sopraelevazione eseguita dal dante causa degli appellati.

5.2. Il motivo e’ inammissibile.

Occorre ricordare che quando nel ricorso per cassazione denunziata violazione e falsa applicazione della legge (nella specie, dell’art. 873 c.c. e L. n. 765 del 1967, art. 17) e non risultano indicate anche le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le medesime o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina, il motivo e’ inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione(Cass. 12984/06; 828/07; 9245/07).

Nelle specie, la doglianza non risponde ai requisiti di ammissibilita’ di cui si e’ detto, attesane la genericita’: si limita a denunciare l’erroneo rigetto della domanda riconvenzionale, senza minimamente indicare quale sia stata la ratio decidendi su cui si fonda la sentenza di appello.

6.1. Il quinto motivo denuncia il vizio di motivazione lamentando che, sempre con riferimento alla sopraelevazione oggetto della domanda riconvenzionale, era stata respinta la richiesta di rinnovazione della consulenza per verificare la distanza tra i fabbricati e la loro altezza, posto che il consulente aveva del tutto omesso di misurare l’altezza del fabbricato degli appellati.

6.2. Il motivo e’ inammissibile.

In primo luogo, il giudice di merito non e’ tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicche’ non e’ neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. 15666/11; 17906/039); d’altra parte, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non puo’ limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso almeno passaggi salienti e non condivisi della relazione in modo da consentire alla Corte l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione rispetto alla ratio decidendi (Cass. 16368/14; 13845/07): tale onere nella specie non e’ stato ottemperato, anche alla luce di quanto si e’ detto in occasione dell’esame del motivo precedente.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti costituiti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA