Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14552 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14552 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 24514-2013 proposto da:
DONATO ALBERTO DNTLRT68D05H501F, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE, 8, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO SCIPINOTTI, (presso LEXTRAY
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE) che lo rappresenta e difende
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

f

Data pubblicazione: 13/07/2015

avverso la sentenza n. 63/20/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO del 7/05/2012, depositata
il 15/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Alberto Donato impugnò l’avviso di liquidazione e di
irrogazioni sanzioni notificatogli con il quale l’Ufficio, previa l’implicita
revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, aveva
riliquidato le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alla
compravendita di un immobile, censito in categoria A7 e qualificato
come abitazione di lusso.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale rigettò il ricorso con
pronuncia che la Commissione Tributaria Regionale ha confermato
affermando, con la sentenza indicata in epigrafe, che nel calcolo della
superficie complessiva vada compreso il piano interrato dell’immobile
adibito a sala hobby, anche se considerata non abitabile.
Avverso la sentenza il contribuente propone ricorso, affidato ad
unico motivo, articolato in più censure, a cui resiste con controricorso
l’Agenzia delle Entrate.
Il relatore ha depositato relazione ex art.380 bis c.p.c.
Il Presidente ha fissato l’udienza del 21 maggio 2015 per
l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Motivi della decisione
1.Con l’unico motivo

rubricato violazione ed errata applicazione

degli arti. 6 e 7 della legge 212/2000 e dell’art.42 d.p.r. n.600/1973, ex
art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., ed omesso esame circa un punto decisivo della
controversia, ex art.360, comma 1, n.5 c.p.c.- il ricorrente si duole del
Ric. 2013 n, 24514 sez. MT – ud. 21-05-2015
Rh. 2013 n. 24514 sez. MT – ud. 21-05-2015
-2-

Svolgimento del processo

mancato esame da parte della Commissione Tributaria Regionale
dell’eccezione, svolta sin con il ricorso introduttivo, relativa alla
motivazione dell’avviso di accertamento, assertivamente fondato su
documenti che si dicono, contrariamente al vero, esibiti dal
contribuente e che, in realtà, lo stesso sostiene di non avere mai

2.11 motivo è inammissibile.
Per principio consolidato, di recente ribadito da Cass. n. 1926
del 03/02/2015 per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve
contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o
particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le
reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di
diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di
ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della
vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni
essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e
sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di
legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene
erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza
del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a
porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione
della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la
portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della
sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti
del processo, ivi compresa la sentenza stessa.
Nella specie, il ricorso difetta di autosufficienza. Invero, oltre al
rilevo che il motivo avrebbe dovuto essere formulato sotto l’egida del
Ric. 2013 n. 24514 sez. MT ud. 21-05-2015
R3e. 2013 n. 24514 sez. MT – ud. 21-05-2015
-3-

prodotto.

n.4, I comma, dell’art.360 c.p.c., va evidenziato che, pur se la doglianza
attiene, in sintesi, nell’avere la Commissione Regionale

omesso la

trattazione e il giudizio su di un punto decisivo per la controversia, quale
l’accertamento del dafitto di motivazione dell’avviso di liquidazione e della
conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente (v.pag.8 del ricorso), il

cui tale questione era stata posta nonché quello dell’atto di
impugnazione nella quale la stessa avrebbe dovuto essere ribadita
impedendo a questa Corte ogni valutazione in ordine alle esposte
doglianze.
Con ulteriore difetto di sufficienza, poi, il ricorso, incentrato nel
merito sulla dedotta illegittimità dell’avviso di liquidazione per difetto
di motivazione, omette, anche sotto questo profilo, di riportare, se
non per stralcio inidoneo allo scopo, il contenuto dello stesso avviso,
laddove questa Corte ha costantemente affermato che: “Nel
procedimento tributario, la motivazione dell’avviso di accertamento
assolve ad una pluralità di funzioni atteso che garantisce il diritto di
difesa del contribuente, delimitando l’ambito delle ragioni deducibili
dall’ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente una
corretta dialettica processuale, presupponendo l’onere di enunciare i
motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili
argomentazioni dell’atto amministrativo, contrapposte a quelle
fondanti l’impugnazione, e, infine, assicura, in ossequio al principio
costituzionale di buona amministrazione, un’azione amministrativa
efficiente e congrua alle finalità della legge, permettendo di
comprendere la “rado” della decisione adottata. Sez. 5, Sentenza n.
22003 del 17/10/2014; id. n.2928 del 13/2/ 2015).

Ric. 2013 n. 24514 sez. MT – ud. 21-05-2015
Rle. 2013 n. 24514 sez. MT – ud. 21-05-2015
-4-

ricorrente omette di riportare il contenuto del ricorso introduttivo in

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente,
soccombente, al pagamento delle spese del procedimento liquidate
come in dispositivo.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n.115
il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle
Entrate delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.000,
00 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio
2015.

contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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