Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14552 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 09/07/2020), n.14552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20077-2013 proposto da:

G.D.M.R.M., elettivamente domiciliato in

ROMA VIA MAROCCO 18, presso lo studio dell’avvocato STUDIO TRVOLI

& ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

CACCIATO, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA EMILIA NORD SPA;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 68/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 18/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott.ssa CIRESE MARINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A G.D.M.R.M. venivano notificati avvisi di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di successione con i quali l’Agenzia delle Entrate di Milano rettificava i valori dichiarati nella dichiarazione di successione in morte della madre F.S., liquidava la maggiore imposta sul valore globale della successione in Lire 37.123.115 (Euro 194.768,00) ed irrogava sanzione di pari importo, precisando che, in caso di proposizione di ricorso, l’imposta accertata doveva essere pagata per un terzo entro 60 giorni dall’avviso, oltre gli interessi di mora.

Il suddetto avviso veniva notificato anche all’altro erede G.D.M.G. ed entrambi gli eredi lo impugnavano con separati ricorsi dinanzi alla C.T.P. di Milano la quale, in parziale accoglimento dei predetti ricorsi, determinava il maggior valore imponibile nella misura del 10% del dichiarato e compensava le spese. L’Agenzia delle entrate impugnava le predette sentenze dinanzi alla CTR della Lombardia che, riuniti i ricorsi, accoglieva gli appelli dell’Ufficio confermando gli avvisi di rettifica e liquidazione.

A cura di Equitalia Piacenza s.p.a. venivano quindi notificate al ricorrente G.D.M.R.M. cartelle di pagamento recanti iscrizioni a ruolo riferibili per Euro 194.767,83 ad imposta di successione, per Euro 253.198,18 a sanzioni e per Euro 45.368 ad interessi. In particolare, le sanzioni iscritte a ruolo nella misura di Euro 253.198, riguardavano l’avviso di rettifica e liquidazione per Euro 194.768,18 e la sanzione per violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 comma 2, determinata in Euro 58.430,18.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione G.D.M.R.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità per violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 40, comma 2, e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” il ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata laddove si è ritenuta l’irrogabilità della sanzione del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, comma 2 benchè essa non risulti giustificata dalla commissione di alcuna violazione, ed altresì laddove si è inoltre ritenuto che tale sanzione fosse dovuta sull’intero importo della maggiore imposta di successione accertata anzichè sulla frazione del tributo riscuotibile in pendenza di ricorso.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” parte ricorrente deduce che la CTR ha omesso di esplicitare le ragioni per le quali il fatto che l’imposta da versare fosse un terzo di quella accertata sia irrilevante ai fini della quantificazione della violazione e quindi del quantum irrogabile.

Col terzo motivo di ricorso rubricato “Contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” parte ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata laddove, pur essendo stata accertata l’omissione del pagamento di un terzo del tributo, si ritiene che la sanzione debba essere commisurata all’intera imposta accertata.

Col il quarto motivo di ricorso rubricato “Illegittimità per omessa pronuncia in violazione del combinato disposto delll’art. 112 c.p.c., comma 1, art. 276 c.p.c., comma 2, e art. 277 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” parte ricorrente si duole che la CTR abbia omesso di esaminare il motivo di appello relativo all’entità della violazione ed al quantum della sanzione da irrogare ed abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata proposta con l’appello.

Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di cui in prosieguo.

E’ pacifico in atti che il ricorrente ha proposto ricorso avverso gli avvisi di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di successione, onde l’imposta accertata doveva essere pagata per un terzo entro 60 giorni dall’avviso. E’ altresì incontestato che il suddetto ricorrente non ha pagato il dovuto nel prescritto termine, esponendosi così alla sanzione pari al 30% della maggiore imposta liquidata, oltre gli interessi di mora secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 comma 2.

A seguito del passaggio in giudicato in data 7.3.2006 della sentenza della CTR di Milano che confermava la legittimità dell’operato dell’Ufficio, veniva notificata all’odierno ricorrente la cartella di pagamento n. 085 2008 00157509 23/001 recante l’iscrizione a ruolo di Euro 194.767,83 per imposta di successione, Euro 253.198,18 per sanzioni ed Euro 45.368,10 per interessi.

In particolare, l’importo determinato a titolo di sanzioni comprendeva la sanzione di Euro 194.768,00 irrogata con l’avviso di liquidazione, e la sanzione di Euro 58.430,18 quale sanzione per violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 2, pari al 30% della maggiore imposta accertata.

La questione oggetto del presente giudizio attiene proprio alla misura della sanzione del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, comma 2, che nella prospettazione del ricorrente deve essere pari non già a quella di fatto irrogata di Euro 58.430,18 bensì ad Euro 19.477,80.

Ciò premesso, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la CTR nel determinare il quantum della sanzione de qua ha correttamente fatto riferimento alle norme in questione, precisando che la suddetta sanzione D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, comma 2, doveva essere commisurata ad un terzo (non dell’intera imposta accertata bensì) della “frazione di imposta da versare”, e tuttavia ha erroneamente calcolato il suddetto terzo sull’intera somma dovuta e non sul 30% di essa.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili perchè, a prescindere da ogni altra considerazione, con essi, pur formalmente proponendosi censure sul piano della motivazione in fatto, vengono (inamissibilmente) denunciate nella sostanza violazioni di legge.

Il quarto motivo di ricorso è del pari inammissibile, dovendo ritenersi inammissibile per difetto di autosufficienza il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (vedi Cass., n. 17049/2015).

E’ peraltro appena il caso di rilevare che in ogni caso il motivo risulterebbe di fatto assorbito dalla decisione assunta in relazione al primo motivo di ricorso.

In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati inammissibili gli altri. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione tributaria della Lombardia in diversa composizione che provvederà a decidere la controversia facendo applicazione del seguente principio di diritto: “la sanzione D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, comma 2, deve essere commisurata ad un terzo (non dell’intera imposta eventualmente accertata bensì) della frazione di imposta alla quale è riferita la condotta sanzionata”, nonchè a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie nei termini di cui in motivazione il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla C.T.R. Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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