Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14552 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. I, 04/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17838/2009 proposto da:

R.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA I. NIEVO 61, presso l’avvocato GIANMARIA FRATTINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CIRILLO Ciro, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.S.;

– intimato –

nonchè da:

N.S. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA I. NIEVO 61,

presso l’avvocato GIANMARIA FRATTINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CIRILLO CIRO, giusta procura a margine del

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 381/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 03/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato C. CIRILLO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

S. NOCERA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale,

rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza del 25.11.2004 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da N.S. con R.A., ha affidato la figlia minore alla madre regolando le visite del padre, ha confermato la misura dell’assegno determinata in sede di separazione, ponendolo a carico del N. unitamente alle spese straordinarie mediche e scolastiche nella misura di due terzi, con adeguamento ISTAT. La Corte d’Appello di Salerno con sentenza del 17.9.2005 ha confermato la decisione di primo grado rigettando entrambi gli appelli proposti dalle parti e compensando totalmente le spese del giudizio.

Questa Corte, con sentenza n. 18443 del 2007, adita da R.A., ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Salerno affinchè procedesse ad una nuova valutazione degli aspetti economici dello scioglimento del matrimonio in relazione alle censure accolte e provvedesse al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

La Corte di merito, con la sentenza impugnata (depositata il 3.4.2009), in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha modificato il capo concernente gli aspetti economici rideterminando l’assegno posto a carico del N. – a carico del quale ha posto totalmente anche le spese straordinarie mediche e scolastiche occorrenti alla figlia P. – e ha compensato tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Contro la sentenza pronunciata in sede di rinvio R.A. ha proposto ricorso per cassazione denunciando vizio di motivazione in ordine all’integrale compensazione delle spese di lite.

La ricorrente ha depositato memoria.

N.S. ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 392 e 394 c.p.c., e relativo vizio di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 6 e relativo vizio di motivazione.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Osserva la Corte che sia il ricorso principale che quello incidentale – che vanno riuniti perchè proposti contro la stessa sentenza – devono essere dichiarati inammissibili per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

In ordine alle violazioni di norme di diritto denunciate dal ricorrente incidentale, infatti, mancano del tutto i quesiti di diritto prescritti dalla menzionata norma.

Quanto ai vizi di motivazione – denunciati da entrambe le parti – va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonchè le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008): per questo il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione o si indichi quali sono le ragioni per cui la motivazione è inidonea sorreggere la decisione (ord., sez. 3^, n. 16002/2007; ord., sez. 3^, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit., nonchè sent. S.U. n. 11652/2008). In altri termini, si richiede che l’illustrazione del motivo venga corredata da un momento di sintesi dei rilievi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura (v.

sentenza, S.U., n. 16528/2008).

Requisito che, nella concreta fattispecie, manca del tutto, quanto al ricorso incidentale, mentre è del tutto inadeguato e generico quanto al ricorso principale e ciò rende inammissibili le censure concernenti la motivazione della sentenza impugnata.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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