Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14551 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. II, 16/06/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 16/06/2010), n.14551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio sanzioni

amministrative proposto dal Giudice di pace di Potenza, con ordinanza

in data 14 luglio 2003, nel procedimento vertente tra:

N.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Giunta Pina;

e

MINISTERO DELL’INTERNO;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo Rosario Giovanni, che ha

concluso, ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., per

l’inammissibilità del proposto regolamento di competenza.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che N.N., residente a (OMISSIS), proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Napoli avverso l’ordinanza- ingiunzione emessa dal Prefetto di Potenza, prot. n. 1643/R/2006/Area 4^, notificatagli in data 17 gennaio 2007, per violazione dell’art. 180 C.d.S., comma 8;

che l’adito Giudice di pace di Napoli, con ordinanza in data 22 giugno 2007, dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando come competente il Giudice di pace di Potenza;

che, riassunto il ricorso in opposizione con atto depositato il 7 ottobre 2007, il ricorrente reiterava l’eccezione di incompetenza territoriale e, nel merito, chiedeva l’annullamento dell’ordinanza- ingiunzione;

che si costituiva il Prefetto di Potenza, chiedendo il rigetto dell’opposizione;

che la prima udienza si teneva il 17 marzo 2008 e la seconda udienza il 20 giugno 2008;

che, in esito alla terza udienza, svoltasi il 30 giugno 2008, il Giudice di pace di Potenza, con ordinanza depositata il 14 luglio 2008, ha sollevato, d’ufficio, regolamento di competenza, indicando come competente per territorio il Giudice di pace di Napoli, essendo in Napoli il luogo di residenza del ricorrente presso cui era stata effettuata la notifica della richiesta di informazioni;

che, nel giudizio dinanzi alla Corte, N.N. ha depositato una memoria difensiva, ai sensi dell’art. 47 cod. proc. civ..

Considerato che il regolamento di competenza deve essere dichiarato inammissibile;

che quando – a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito – la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il regolamento di competenza; nè rileva, a tal fine, che una delle parti abbia riproposto l’eccezione nell’udienza di comparizione, perchè la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di impugnarla (Cass., Sez. 3^, 7 maggio 2008, n. 11185);

che, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio, non v’è luogo a pronuncia sulle spese in questa sede;

che, difatti, la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio promovibile a norma dell’art. 45 cod. proc. civ. esclusivamente dal giudice per l’immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatti, sicchè non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo alla fase processuale considerata, con la conseguenza che anche la liquidazione delle spese sostenute nella stessa va riservata alla sentenza che definisce l’intero giudizio (Cass., Sez. 1^, 7 settembre 1984, n. 4784; Cass., Sez. 2^, 14 febbraio 2000, n. 1625).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

 

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