Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14551 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14551 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso n. 19/2013 proposto da:
PICCOLI BARBARA elettivamente domiciliata in Roma, via
F.Confalonieri n.5 presso lo studio dell’Avv.Luigi Manzi che la
rappresenta e difende unitamente all’Avv.Giovanni Maccagnani per
procura a margine del ricorso.
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;
“resistente-

Data pubblicazione: 13/07/2015

avverso la sentenza n.1578/2/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA CENTRALE-Sezione di Venezia, depositata il
2/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di Barbara
Piccoli degli avvisi di accertamento con i quali erano stati rettificati, ai fini Irpef ed
Ilor, i redditi dichiarati dalla contribuente negli anni di imposta 1982 e 1983, la
Commissione Tributaria Centrale, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma
della decisione di secondo grado, rideterminava i redditi sulla scorta della memoria
prodotta dall’Ufficio e del contenuta del p.v.c. del 2.7.1984.
Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione
affidato ad unico motivo.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.
Il relatore ha depositato relazione ex art.380 bis c.p.c. proponendo la
declaratoria di inammissibilità del ricorso. A seguito dell’udienza del 17.12.2014,
per la quale la ricorrente aveva depositato memoria, è stata disposta l’acquisizione
del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito. Adempiuto tale incombente la causa è
stata discussa all’adunanza della camera di consiglio del 21 maggio 2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo —rubricato:vidaione del principio tra il chiesto e il
pronunciato-art.112 c.p.c.; nullità della sentenza ex art.360, comma 1, n.4 c.p.c. — la
ricorrente deduce l’omessa pronuncia da parte della Commissione Tributaria
Centrale sulle domande svolte da essa contribuente ‘nel ricorso avverso la sentenza della CT
di secondo grado di Verona. In particolare, secondo la prOspettazione difensiva, la
Commissione Centrale avrebbe del tutto omesso di pronunciare sull’autonomo
ricorso (rispetto a quello proposto dall’Agenzia delle Entrate) proposto dalla
contribuente.
2. Il motivo è fondato. Costituisce ius receptum che incorre nel vizio di
omessa pronuncia, con violazione dell’art.112 c.p.c., il Giudice che abbia omesso

Ric. 2013 n. 19
2-

sez. MT – ud. 21-05-2015

udito l’Av-v.Andrea Manzi per delega per la ricorrente.

l’esame di una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente
apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata (ex multis, di recente
Cass. n. 25714 del 04/12/2014; id. n.25761 del 05/12/2014).
3. Nella specie, dall’esame del fascicolo d’ufficio dei precedenti gradi,
(consultabile da questa Corte, giudice del fatto, attesa la tipologia di vizio dedotto)
emerge che la ricorrente aveva depositato autonomo ricorso avverso la sentenza

quale, e sulle domande ivi contenute, la Commissione Tributaria Centrale ha
omesso qualsiasi esame.
4. Ne consegue in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza
impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto affinchè
si pronunci sulle domande pretermesse oltre a regolare le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per il regolamento delle spese processuali di questo grado, alla Commissione
Tributaria Regionale del Veneto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2015.

n.677/02/1995 della Commissione Tributaria di secondo grado di Verona sul

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