Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14551 del 12/06/2017

Cassazione civile, sez. un., 12/06/2017, (ud. 06/06/2017, dep.12/06/2017),  n. 14551

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 5513 del 2017 proposto da:

Dott.ssa S.C., rappresentata e difesa dagli Avvocati

Piero Sandulli, Franco Gaetano Scoca e Alberto Biffani, con

domicilio eletto nello studio del primo in Roma, via F. Paulucci Dè

Calboli, n. 9;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; MINISTRO DELLA

GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio

superiore della magistratura n. 9/2017 pronunciata il 12 luglio 2016

e depositata in segreteria in data 24 gennaio 2017.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 6

giugno 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati Piero Sandulli e Franco Gaetano Scoca.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – In data 18 luglio 2013 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha promosso l’azione disciplinare nei confronti della Dott.ssa S.C., magistrato sospeso dal servizio, contestando alla stessa quattro capi di incolpazione.

1.1. – Con il primo di essi – sub D) della rubrica della sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura alla Dott.ssa S. sono stati addebitati gli illeciti di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3, comma 1, lett. a), per avere fatto uso strumentale della sua qualità di magistrato per ottenere favori al fine di conseguire vantaggi ingiusti con condotte profittatorie caratterizzate dall’intreccio fra la funzione pubblica esercitata e il proprio interesse privato e coinvolto e sfruttato le utili conoscenze fatte in ragione del proprio ruolo istituzionale.

1.2. – Con il secondo capo – sub F) – sono stati contestati gli illeciti disciplinari di cui al R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18, in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, art. 2, comma 1, lett. a) e d) e art. 4, comma 1, lett. d), in quanto, in grave violazione dei doveri di correttezza, indipendenza ed imparzialità e, comunque, commettendo atti idonei ad integrare violazione di specifici precetti penali – in relazione agli artt. 378, 323, 328 c.p. (reati poi ritenuti prescritti o comunque non accertati in sede penale con decreto di archiviazione del 19 marzo 2013) – tali da ledere l’immagine del magistrato, la considerazione di cui deve godere ed il prestigio dell’ordine giudiziario, arrecando ingiusto danno agli esponenti U.P. e D.B.L., parti nell’ambito della procedura fallimentare a carico della (OMISSIS) s.r.l., nell’esercizio delle sue funzioni di giudice delegato del Tribunale di Roma, il 28 luglio 2005 nel proprio ufficio, chiedeva all’ U. somme di denaro (senza ottenerle) per sè e per la “amica bisognosa” T.G. e, specificamente, Euro 350.000 “per chiudere la vicenda T.” ed Euro 70.000 o 75.000 in relazione ad “una situazione personale tra la Dott.ssa S. e il sig. U.”.

1.3. – Il terzo capo – sub G) – si riferisce agli illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, art. 2, comma 1, lett. a) e d) e art. 4, comma 1, lett. d), in quanto, in grave violazione dei doveri di correttezza, indipendenza ed imparzialità e, comunque, commettendo atti idonei ad integrare violazione di specifico precetto penale – in relazione all’art. 61 c.p., n. 9 e art. 595 c.p. (reato per il quale non risulta essersi proceduto in sede penale) – tali da ledere l’immagine del magistrato, arrecando ingiusto danno a U.P., parte nell’ambito della procedura fallimentare a carico della (OMISSIS) s.r.l., nell’esercizio delle sue funzioni di giudice delegato del Tribunale di Roma, il 6 maggio 2007 nel proprio ufficio, alla presenza del rag. P.F. (curatore della procedura fallimentare), dell’avv. Graziano Brugnoli (legale del fallimento) e dell’avv. Federico Valori (difensore dell’ U. medesimo), nel corso di un’accesa discussione, insultava il sig. U.P., chiamandolo “paranoico”, “delinquente” e “truffatore”.

1.4. – Infine, è stato contestato alla Dott.ssa S. – sub H) l’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, art. 2, comma 1, lett. d), in quanto, in violazione del dovere di correttezza e nella qualità di giudice della sesta sezione del Tribunale di Roma, nel corso dell’udienza del 26 marzo 2013, teneva una condotta gravemente scorretta nei confronti dei difensori, delle parti e delle altre persone presenti, intrattenendosi al telefono con il figlio, il quale le rappresentava la necessità di accorciare i pantaloni dello smoking per la festa della sera.

2. – In esito all’udienza del 12 luglio 2016, la Sezione disciplinare del CSM, con sentenza depositata in segreteria il 24 gennaio 2017, ha dichiarato la Dott.ssa S. responsabile degli illeciti disciplinari a lei ascritti ai capi F) e G), e l’ha condannata alla sanzione disciplinare della rimozione, mentre ha assolto l’incolpata dagli illeciti a lei ascritti ai capi D) ed H) per essere rimasti esclusi gli addebiti.

2.1. – Per quanto qui ancora rileva, la Sezione del CSM ha ritenuto dimostrato che nell’ambito di un incontro avente ad oggetto la trattazione di questioni strettamente inerenti ad una procedura fallimentare di cui era assegnataria, la Dott.ssa S. agì allo scopo di soddisfare pretese patrimoniali – sue e della sua amica T. – che affondavano le loro ragioni in vicende private che nulla avevano a che vedere con il fallimento nè sotto il profilo giuridico-formale, nè sotto il profilo sostanziale.

Secondo la Sezione disciplinare, l’illecita commistione di aspetti istituzionali e privati emerge con evidenza dal contesto in cui si tennero questi colloqui e, cioè, l’ufficio del magistrato presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Roma, alla presenza di soggetti, ciascuno dei quali aveva titolo a partecipare come portatore di un interesse ben preciso nella procedura fallimentare, contesto nel quale la Dott.ssa S. parlò a tutti nella sua qualità di giudice delegato, affrontando sul piano tecnico processuale le conseguenze che la definizione transattiva delle controversie aperte tra U.P. e la BNL avrebbe potuto avere per la formazione della massa attiva.

In quel momento – prosegue la sentenza del giudice disciplinare – sia il curatore, rag. P., che il legale della procedura concorsuale, avv. Brugnoli, vissero come una evidente forzatura anche la sola presenza dell’avv. Ferretti, in quanto rappresentante di interessi della T. che nulla avevano a che fare con il fallimento; e del resto nè la T. nè tantomeno la Dott.ssa S. avevano alcunchè da pretendere dalla società fallita, posto che tutti i loro rapporti pregressi avevano visto il coinvolgimento del solo U.P. come persona fisica.

In questo contesto, la richiesta della Dott.ssa S. avente ad oggetto il pagamento di somme per sè e per l’amica configurò, secondo il giudice disciplinare, un illegittimo sviamento del potere giurisdizionale allo scopo di arrecare un vantaggio patrimoniale che, in quella procedura, era sprovvisto di qualsiasi valida ragione giustificativa e, pertanto, era ingiusto nell’accezione fatta propria dalla giurisprudenza penale nell’applicazione dell’art. 323 c.p.; per le medesime ragioni, dall’ingiustizia del profitto perseguito derivava l’ingiustizia del correlativo danno che avrebbe dovuto essere subito dall’ U., in quanto costretto a corrispondere somme che certamente in quella misura non erano da lui dovute.

Secondo la Sezione disciplinare, l’illegittima strumentalizzazione della funzione pubblica, intenzionalmente orientata allo scopo di realizzare un ingiusto profitto patrimoniale a vantaggio di soggetti privati e con corrispondente danno per la persona offesa, integra il reato di abuso di ufficio. Nè la rilevanza penale della condotta viene meno per il solo fatto che l’ U., una volta ricevuto il corrispettivo per la transazione, omise di versare le somme che gli erano state richieste: e ciò in quanto il delitto è integrato nella sua forma tentata, ipotesi, secondo il giudice a quo, pacificamente configurabile, dal momento che l’art. 323 c.p., nella sua attuale formulazione, delinea un reato di danno.

Accertato il primo presupposto oggettivo dell’illecito disciplinare contestato e, cioè, la commissione di un reato, a nulla rilevando, per espressa previsione normativa, che in ordine ad esso l’azione penale non sia stata iniziata, la Sezione disciplinare ha poi ritenuto che nessun dubbio sussiste con riguardo alla idoneità del fatto a ledere l’immagine del magistrato, trattandosi di condotta gravemente disdicevole e suscettibile di pregiudicare l’immagine e la credibilità non solo del singolo magistrato, ma anche dell’ordine giudiziario nel suo complesso.

La Sezione del CSM ha quindi dichiarato la Dott.ssa S. disciplinarmente responsabile del fatto a lei ascritto al capo F): non solo sotto il profilo del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, lett. d), ma anche in relazione all’art. 2, lettera d), dello stesso D.Lgs., posto che la medesima condotta che è stata ritenuta penalmente rilevante integra la scorrettezza grave nei confronti della persona offesa, coinvolta nella procedura concorsuale in quanto titolare della società fallita.

2.2. – La Sezione disciplinare ha respinto l’eccezione di decadenza dall’esercizio dell’azione disciplinare sollevata dalla difesa, e ciò sul rilievo che non risulta che il titolare dell’azione disciplinare abbia avuto notizia del fatto, se non in epoca successiva alla definizione del procedimento penale, archiviato per prescrizione nel marzo 2013. Il giudice a quo ha ritenuto conseguentemente infondata la prospettazione difensiva secondo cui vi sarebbe stata una conoscenza della vicenda da parte del Procuratore generale fin dal 2007, allorquando U.P. aveva presentato il suo esposto all’Autorità giudiziaria di Perugia.

2.3. – Con riguardo all’episodio di cui al capo G), il fatto si verificò – secondo gli accertamenti compiuti dal giudice a quo – nell’ufficio della incolpata il 6 maggio 2007 e anche in questo caso l’oggetto della discussione era relativo a somme di denaro che, pure sulla base degli scenari prospettati nella precedente occasione, l’ U. avrebbe dovuto corrispondere al fallimento (OMISSIS). In quel frangente, secondo quanto riferito dal curatore, testimone oculare, la Dott.ssa S. pronunciò parole offensive ai danni dell’imprenditore.

Secondo la sentenza della Sezione disciplinare, l’aggressione verbale integra, per un verso, una grave scorrettezza commessa, nel caso di specie, nei confronti di soggetto avente con la Dott.ssa S. un rapporto nell’ambito dell’ufficio giudiziario; per altro, l’ingiuria aggravata posta in essere in danno dell’ U. costituisce elemento oggettivo del distinto illecito disciplinare di cui all’art. 4, lett. d). E si tratta, anche in questo caso, di condotta lesiva dell’immagine del magistrato, considerata la presenza di terze persone nell’ufficio e il clamore del diverbio che venne avvertito anche al suo esterno.

3. – Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, l’esame complessivo delle condotte addebitate alla incolpata ha condotto la Sezione disciplinare all’applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 5, comma 2, con l’irrogazione di un’unica sanzione, quella ritenuta applicabile per la violazione più grave, individuata nella rimozione del magistrato dall’ordine giudiziario.

4. – Per la cassazione della sentenza della Sezione disciplinare la Dott.ssa S. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi.

In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) si deduce che l’azione disciplinare è stata promossa oltre l’anno dalla notizia del fatto, perchè il Procuratore generale era a conoscenza delle vicende oggetto di procedimento disciplinare sin dall’anno 2007, allorquando U.P. ebbe a presentare il suo esposto all’Autorità giudiziaria di Perugia, mentre il procedimento venne avviato solo nel 2014. In particolare, la difesa della ricorrente richiama i due esposti allegati agli atti, fra gli innumerevoli, presentati da U.P. alle più disparate autorità (fra cui anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona), tutti relativi al fatto del 28 luglio 2005: il primo del 9/10 ottobre 2007, indirizzato al Presidente del Tribunale di Roma e al Giudice delle esecuzioni immobiliari di Ostia, ed il secondo, del 24 ottobre 2007, indirizzato alla Procura della Repubblica di Perugia, in cui si adombra “una sorta di corruzione della stessa Procura generale che, investita della questione, da parte dell’ U., non agiva nei confronti della Dott.ssa S.”.

1.1. – Il motivo è infondato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, “l’azione disciplinare è promossa entro un anno dalla notizia del fatto, della quale il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha conoscenza a seguito dell’espletamento di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia”.

Il termine annuale di cui al citato art. 15 è stabilito a pena di estinzione dell’azione disciplinare.

Esso, nel sistema disciplinare delineato dal legislatore del 2006, assume dunque il rilievo di una condizione per l’esercizio dell’azione disciplinare (Cass., Sez. U., 15 maggio 2014, n. 10626).

Nella specie, la sentenza impugnata, all’esito dell’esame degli atti, ha affermato che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha avuto notizia del fatto di rilievo disciplinare in data 23 aprile 2013, allorchè ha ricevuto la segnalazione, proveniente dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Perugia, che il procedimento penale nei confronti della Dott.ssa S. era stato archiviato dal Giudice per le indagini preliminari di Perugia con decreto del 19 marzo 2013.

Il ricorso non indica, in maniera specifica e circostanziata, quale documento dimostrerebbe che il titolare dell’azione disciplinare avesse avuto notizia del fatto in epoca anteriore a quella data.

In questo quadro, è tempestivo l’esercizio dell’azione disciplinare promossa dal Procuratore generale con la contestazione degli illeciti all’incolpata il 18 luglio 2013.

Contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, non rileva che altre autorità giudiziarie (la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, il Presidente del Tribunale di Roma, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, il Giudice della sezione distaccata di Ostia del Tribunale di Roma) – diverse dall’organo titolare dell’azione disciplinare – siano state destinatarie degli esposti presentati dall’ U., nè che la stessa Dott.ssa S. abbia presentato le proprie relazioni al Presidente del Tribunale di Roma e della sezione fallimentare nonchè al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Infatti, nella interpretazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, si è precisato che questa disposizione fa decorrere il termine di un anno per la promozione dell’azione disciplinare nei confronti del magistrato, da parte del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dalla conoscenza della notizia del fatto di rilievo disciplinare che lo stesso acquisisca a seguito dell’espletamento di sommarie indagini preliminari, di una denuncia circostanziata, o di una segnalazione del Ministro della giustizia, mentre non attribuisce rilevanza alcuna al momento in cui di tale fatto siano venuti a conoscenza gli organi tenuti a darne comunicazione allo stesso Procuratore generale, ai sensi dell’art. 14, comma 4, dello stesso D.Lgs. (compresi i dirigenti degli uffici), sia perchè tale conoscenza non determina quella, neanche materiale (oltre che giuridica), degli stessi fatti anche per il titolare dell’azione disciplinare – solo l’inerzia del quale (protratta oltre il termine fissato dal legislatore) è pertinente -, sia perchè il rilievo disciplinare di un fatto può essere stabilito unicamente dal titolare dell’afferente potere, essendo il relativo apprezzamento il risultato di un giudizio proprio ed esclusivo dello stesso (e non di altri), diverso, peraltro, e ben più pregnante, rispetto a quello concernente soltanto la rilevanza di quello stesso fatto ai fini dell’insorgenza del predetto obbligo di comunicazione (Cass., Sez. U., 5 luglio 2011, n. 14665).

2. – Con il secondo motivo (violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, lett. d e art. 2, lett. d; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) ci si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto integrata una condotta disciplinare illecita da parte della Dott.ssa S. in presenza di fatti ed atti assolutamente legittimi, posti in essere dal magistrato, per come risultanti dagli atti di causa. Ad avviso della ricorrente, la ricostruzione degli episodi contestati risulterebbe assai distante dalla realtà e fondata esclusivamente sulla ricostruzione, ex post, fatta dagli stessi denuncianti, U. e P., senza tener in alcun conto le testimonianze dell’avv. Brugnoli e dell’avv. Ferretti. Evidenzia inoltre la ricorrente che, in relazione all’episodio del 28 luglio 2005, U.P. ha presentato molte denunce, tutte rimaste senza esito, posto che i procedimenti sono stati tutti archiviati dal Tribunale di Perugia, ma non per prescrizione, come riferito dalla sentenza impugnata. Quanto all’episodio del 4 maggio 2007, la ricorrente, premesso di non avere mai pronunciato gli epiteti che le sono stati addebitati, sostiene che esso è stato confermato dal solo curatore e riferito dopo che la stessa Dott.ssa S. aveva formalizzato l’esposto relativo alle gravi minacce, pronunciate, invece, da U.P. contro il magistrato, tutte accertate con sentenza del 18 marzo 2015, del Tribunale penale di Perugia, passata in giudicato.

2.1. – Il motivo è infondato.

La Sezione disciplinare ha compiutamente ricostruito i due episodi – quello del 28 luglio 2005 (capo F) e quello del 6 maggio 2007 (capo G) – all’esito di un approfondito accertamento di merito, sorretto da una motivazione congrua, adeguata e priva di vizi logici e giuridici.

2.2. – Quanto all’incolpazione di cui al capo F), il giudice disciplinare – premesso che la Dott.ssa S. divenne giudice delegato di una procedura fallimentare riguardante la (OMISSIS), società facente capo alla famiglia U. – ha rilevato che, il 28 luglio 2005, si tenne nell’ufficio della incolpata presso il Tribunale di Roma una riunione alla quale parteciparono, insieme alla stessa giudice, il curatore del fallimento (OMISSIS), rag. P., il legale della procedura, avv. Brugnoli, U.P., U.M. e l’avv. Ferretti, quest’ultimo chiamato a partecipare in rappresentanza di T.G., senza che la presenza di quest’ultimo in rappresentanza della T. avesse alcuna plausibile giustificazione in quella cornice procedimentale, visto che la stessa non vantava alcuna ragione di credito nei confronti della massa fallimentare.

La Sezione del CSM ha quindi accertato che – poichè era in via di perfezionamento una transazione tra U.P. e la BNL, in forza della quale il primo avrebbe abbandonato una serie di iniziative giudiziarie aperte e in cambio avrebbe ottenuto la somma di Euro 2.000.000 nonchè la rinuncia della banca alle insinuazioni al passivo fallimentare – la Dott.ssa S. ne approfittò per imporre a U. di impegnarsi a impiegare parte significativa delle somme che avrebbe ricevuto dalla BNL per chiudere vecchie pendenze mai onorate nei confronti della T. e di sè stessa.

Ora, la ricorrente deduce che in data 28 luglio 2005 non si svolse alcuna udienza (essendosi in periodo feriale) e che vi fu un mero incontro causale ed informale tra i partecipanti, mentre le somme richieste dalla S. “erano quelle necessarie a consentire il perfezionamento di una transazione che avrebbe portato ad un’ipotesi di concordato fallimentare…, transazione che non trovò ingresso per la mancata volontà rectius impossibilità da parte di U.P. a versare alcunchè”; e giustifica la presenza dell’avv. Ferretti con il fatto che “la Dott.ssa S. riteneva corretto mettere in contatto diretto il legale della T. con il curatore del fallimento, per verificare la possibilità di un’insinuazione al passivo della stessa T., che vantava un credito nei confronti dell’ U., posto il fatto che, da alcune carte dello stesso U. risultava, a dire della T., una sorta di garanzia del credito da parte della stessa (OMISSIS)”.

Ritiene il Collegio che è privo di decisività lo stabilire se il 28 luglio 2005 si sia tenuta una vera e propria udienza o una riunione più o meno informale.

Quel che rileva – e di ciò la Sezione disciplinare ha dato ampiamente conto con una valutazione analitica ed attenta delle risultanze probatorie – è che in quella data si svolse un incontro nell’ufficio della giudice S. della Sezione fallimentare del Tribunale di Roma, incontro avente ad oggetto la trattazione di questioni strettamente inerenti ad una procedura fallimentare di cui la stessa era assegnataria, e che nel corso di questo la Dott.ssa S. agì allo scopo di soddisfare pretese patrimoniali – sue e della sua amica – che affondavano le loro ragioni in vicende private che nulla avevano a che vedere con il fallimento nè sotto il profilo giuridico-formale, nè sotto il profilo sostanziale, formulando una richiesta di pagamento per sè e per l’amica.

In proposito, la Sezione disciplinare:

ha precisato che all’incontro del 28 luglio erano stati chiamati a confrontarsi su un tema tecnico (la prospettiva di una transazione riguardante la curatela) tutti i soggetti che rivestivano un ruolo formale nell’ambito della procedura concorsuale, e che, proprio per questa ragione, la presenza dell’avv. Ferretti in rappresentanza di T. non aveva, in quella sede, alcuna plausibile giustificazione, visto che la stessa non vantava alcuna ragione di credito nei confronti della massa fallimentare;

ha affermato che nell’arco di un panorama di dichiarazioni sostanzialmente convergenti, la versione del fatto resa da U.P. è quella che si presenta come maggiormente circostanziata ed attendibile, in quanto proveniente dal soggetto che in prima persona avrebbe sopportato le conseguenze patrimoniali delle richieste che gli venivano rivolte;

ha rilevato, a quest’ultimo riguardo, che il precedente coinvolgimento di U. nelle vicende che avevano interessato la T. e la Dott.ssa S. non si appalesa sufficiente a farlo ritenere portatore di un interesse specificamente orientato ad accusare falsamente quest’ultima, anche perchè nel momento in cui venne sentito a sommarie informazioni i fatti erano ormai lontani ed era chiaro che nessuno avrebbe agito per ottenere il pagamento della somma – in effetti mai corrisposta – che la giudice in quella occasione gli aveva “ingiunto” di pagare;

ha sottolineato che il curatore fallimentare ha sostanzialmente confermato quanto dichiarato dall’ U., ricordando che nell’occasione la Dott.ssa S. richiese all’ U. “il pagamento della somma di Euro 350.000 per chiudere la vicenda T.”;

ha evidenziato che l’estraneità della T. alla procedura è confortata anche dalla natura delle vicende che avevano portato al processo penale per truffa nei confronti di U. su iniziativa della T., tutte incentrate sui rapporti personali tra i protagonisti, senza alcun addentellato con l’attività imprenditoriale svolta dalla società fallita;

– ha sottolineato che l’unico testimone che non ha ricordato il fatto, l’avv. Brugnoli, ha precisato di non essere stato presente a tutti i colloqui intervenuti in quella occasione ed era, del resto, sostanzialmente disinteressato a cogliere i particolari in discussione, visto che il ruolo da lui rivestito era quello di legale della procedura concorsuale e non si profilavano nuove iniziative giudiziali da intraprendere (in altri termini, si trattava, per lui, di prendere atto delle conseguenze discendenti dalla composizione transattiva delle controversie pendenti, dalle quali non sarebbe derivato alcun compito professionale del quale avrebbe dovuto occuparsi);

– ha evidenziato che la “straordinaria gravità del comportamento tenuto” fu direttamente percepita dai soggetti qualificati presenti e, in particolare, dall’avv. Ferretti, cioè dal soggetto che maggiormente avrebbe potuto giovarsi della “singolare opera di intermediazione svolta in definitiva a favore della sua cliente”: questi infatti ebbe dapprima a far notare alla giudice l’anomalia della sua posizione; successivamente, quando la conversazione toccò l’argomento dei pagamenti, uscì dalla stanza affermando di non voler sentire certe cose; infine, “dopo una notte insonne”, decise di rimettere il mandato per non essere più coinvolto nella vicenda.

La Sezione disciplinare, nel giungere alla conclusione della sussistenza dell’illecito, ha compiuto valutazioni comprese nel perimetro del merito ad essa riservato e non suscettibili di controllo in sede di legittimità sotto nessuno dei profili sollevati con il motivo di ricorso.

La complessiva doglianza finisce con il sollecitare, al di là della formale prospettazione, una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella compiuta, con coerenza argomentativa, dalla Sezione disciplinare.

Sfuggono alle censure della ricorrente anche le conclusioni in punto di inquadramento giuridico operate dalla sentenza impugnata: e ciò in considerazione della accertata illecita commissione di aspetti istituzionali e privati, dell’illegittimo sviamento del potere giurisdizionale allo scopo di realizzare un giusto profitto patrimoniale a vantaggio di soggetti privati e con corrispondente danno per la persona offesa, della configurabilità, in sostanza, nella condotta posta in essere, del delitto di cui all’art. 323 c.p., nella sua forma tentata, con grave scorrettezza nei confronti della persona offesa coinvolta nella procedura concorsuale.

Nè rileva la circostanza che per il denunciato reato di abuso di ufficio il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, con decreto depositato il 19 marzo 2013, abbia disposto l’archiviazione del procedimento. Infatti, il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale non ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, non essendo equiparabile ad una sentenza definitiva di assoluzione per insussistenza del fatto o per non averlo l’imputato commesso (Cass., Sez. U., 12 luglio 2010, n. 16277).

2.3. – Con riguardo alla intervenuta sentenza di condanna per l’altro illecito, quello sub G), la Sezione del CSM ha ravvisato tutti gli elementi costitutivi dell’illecito disciplinare, dopo avere in punto di fatto ricostruito l’episodio del proferimento di parole offensive da parte della Dott.ssa S. ai danni dell’imprenditore, definito apertamente come truffatore, e ciò sulla base di quanto riferito dal curatore, testimone oculare, e della denuncia presentata dallo stesso U., che ha lamentato di essere stato chiamato anche paranoico e delinquente.

Anche in questo caso la denuncia articolata dalla ricorrente sollecita questa Corte ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito.

3. – Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dei principi di ragionevolezza e di graduazione delle sanzioni. La sanzione sarebbe stata irrogata per fatti risalenti a undici anni prima, quando oramai sarebbe venuto meno il profilo dell’attualità che deve caratterizzare il sistema sanzionatorio, e senza alcun accertamento della gravità nei fatti contestati. Mancherebbe inoltre l’apprezzamento della capacità professionale della Dott.ssa S. nell’esercizio delle sue funzioni, attestata anche dalle lettere di encomio rilasciate dal Presidente del Tribunale di Roma nell’anno 2002 e nell’anno 2006: il che avrebbe dovuto condurre alla scelta della sanzione più equa da infliggere.

3.1. – Il motivo è infondato.

La rimozione disciplinare del magistrato è ammessa non solo nei casi previsti dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 12, comma 5, nei quali essa è obbligatoria, ma anche ogni qual volta l’illecito abbia compromesso irrimediabilmente i valori connessi alla funzione giudiziaria e al prestigio personale del magistrato, anche in relazione allo strepitus fori; l’adeguatezza della sanzione della rimozione rientra nell’apprezzamento di merito della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, immune da vizi logico-giuridici (Cass., Sez. U., 6 novembre 2014, n. 23677).

Nella specie la sentenza impugnata contiene un’ampia argomentazione a sostegno della scelta della sanzione massima della rimozione dall’ordine giudiziario.

Nel ritenere tale sanzione, chiesta dal Procuratore generale, proporzionata alla gravità oggettiva della condotta e alla intensità del dolo intenzionale che l’ha ispirata, il giudice disciplinare ha sottolineato che le modalità delle condotte addebitate, contraddistinte da sfacciata evidenza e da un clamoroso scostamento dal canone di rettitudine che deve caratterizzare l’agire del magistrato, dimostrano non solo totale noncuranza per l’osservanza di fondamentali regole di comportamento, ma anche l’irrimediabile pregiudizio per l’immagine del magistrato e per quella dell’ordine giudiziario, che l’incolpata rappresentava davanti agli operatori del diritto e ai cittadini presenti al momento dei fatti.

La valutazione di merito operata con riguardo al trattamento sanzionatorio, essendo supportata da una motivazione pertinente e logica, si sottrae a un rinnovato sindacato in sede di legittimità.

La scelta della sanzione da applicare è stata infatti effettuata, da parte della Sezione disciplinare del CSM, secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza. Del pari, hanno formato oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva nonchè la natura e l’intensità dell’elemento psicologico nei comportamenti contestati unitamente ai motivi che li hanno ispirati (cfr. Cass., Sez. U., 24 novembre 2010, n. 23778; Cass., Sez. U., 4 luglio 2012, n. 11137).

4. – Il ricorso è rigettato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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