Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14551 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 29/04/2019, dep. 09/07/2020), n.14551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23398-2014 proposto da:

SIEM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 6, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE AMATORE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANNA MARTA BALESTRA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2014 della COMM. TRIB. REG. delle MARCHE,

depositata il 18/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2019 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso;

udito per la ricorrente l’Avvocato BALESTRA che si riporta nel merito

alle conclusioni del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PELUSO che si riporta agli

atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Siem S.r.l. ricorre avverso la sentenza n. 46/3/14, depositata il 18.02.2014, con la quale la CTR delle Marche, ha confermato la pronuncia della Commissione di prime cure, avente ad oggetto la rettifica di reddito d’impresa per l’anno 2006, in Euro 276.293,00, rispetto a quello dichiarato pari ad Euro 191.242,00, nonchè Iva a credito per Euro 120.073,00, rispetto a quella dichiarata per Euro 136.573,00.

2. In particolare, la CTR, per quanto qui rileva, ha ritenuto fondata, la contestata rettifica del reddito d’impresa, operata dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della Siem S.r.l., in quanto la presunzione del ristorno in contanti della sovra-fatturazione sarebbe stata corroborata da puntuali esami dei flussi finanziari della società.

3. Avverso tale sentenza ricorre la Siem S.r.l. affidandosi a tre motivi e depositando memorie ex art. 378 c.p.c. L’Agenzia delle Entrate si difende con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 54, per avere la CTR, erroneamente, ritenuto qualificate le presunzioni dell’Ufficio, in quanto assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.

2. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, circa la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, per avere il giudice d’appello ritenuto di soddisfare l’obbligo di motivazione, semplicemente rinviando al P.V.C., il quale a sua volta richiama atti e documenti non conosciuti dal contribuente in quanto elevati nei confronti di soggetto terzo e di altra società.

3. Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 44 del 2012, art. 8, comma 1, per avere la CTR disatteso l’eccezione di inefficacia dell’avviso di accertamento per intervenuto giudicato penale di assoluzione dai reati attinenti l’oggetto della pretesa impositiva.

4. Va, preliminarmente, divisata l’eccezione di inesistenza giuridica dell’atto impositivo, dedotta dalla ricorrente con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

5. Nello specifico, la ricorrente segnalata la declaratoria di illegittimità costituzionale della L. n. 44 del 2012, art. 8, comma 24, che consentiva a funzionari privi della relativa qualifica, di essere destinatari di conferimento di incarico dirigenziale anche senza il superamento di idoneo concorso, ne deduce l’inesistenza dell’avviso di accertamento che occupa, in quanto atto amministrativo espressione di funzioni dirigenziali, sottoscritto dal funzionario D.G.A., soggetto privo della qualifica dirigenziale, e delegato alla firma dell’atto impositivo con provvedimento del direttore provinciale.

6. L’eccezione va disattesa, sia perchè l’oggetto della pronuncia di incostituzionalità non appare, in alcun modo, riconducibile alla problematica inerente l’istituto amministrativo della delega di firma, bensì al problema concernente i requisiti ed i titoli professionali indispensabili per l’esercizio delle funzioni dirigenziali, sia alla luce di una recente sentenza di questa Corte (Cass. n. 8814/2019) che, su controversia concernente la delega di firma di atto avente natura impositiva, premessa la fondamentale differenza intercorrente tra la cd. “delega di funzioni” e “la delega di firma”, istituto quest’ultimo, oggetto delle problematiche inerenti l’eccezione in disamina, ha chiarito che l’atto firmato dal soggetto delegato, pur essendo certamente frutto dell’attività gestionale di quest’ultimo, resta formalmente imputato all’organo delegante, senza alcuna alterazione dell’ordine delle competenze; giova, infine, rilevare sul punto che con la memoria difensiva (depositata nel 2015) non poteva, comunque, essere dedotta per la prima volta l’eccezione relativa alla delega di firma, atteso che per costante giurisprudenza di questa Corte (“ex plurimis” -Cass. n. 15051/2014) detta eccezione andava sollevata sin dal ricorso introduttivo.

7. Sempre in via preliminare va divisata l’eccezione di inesistenza e/o nullità del controricorso, dedotta dalla ricorrente con la seconda memoria (depositata il 23 aprile 2019).

8. L’eccezione non ha pregio, in quanto dalla relata di notifica della raccomandata, portante il controricorso, emerge che la stessa, pur indicando, erroneamente, come domiciliatario l’avv. Marta Balestra (difensore-raprresentante in giudizio la ricorrente Siem S.r.l.) è stata regolarmente notificata presso lo studio del domiciliatario risultante in atti, vale a dire, l’avv. Salvatore Amatore, pertanto, non sussiste alcuna nullità e/o inesistenza della notifica del controricorso, nè può affermarsi, qualsivoglia lesione del diritto di difesa, atteso che dal contenuto dell’atto notificato si evince che lo stesso è stato consegnato presso il domicilio eletto dalla ricorrente, nè quest’ultima ha comprovato che a causa di tale errore la raccomandata non sia stata utilmente ricevuta.

9. Vanno esaminati congiuntamente il primo ed il secondo motivo, in quanto connessi, ponendo, entrambi, questioni attinenti la motivazione dell’atto di accertamento.

10. In particolare, le censure prospettate dalla contribuente pongono una serie di problematiche: a) rilevanza probatoria sotto il profilo della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni sulla base delle quali la CTR ha fondato la sentenza in disamina; b) valenza probatoria delle dichiarazioni del terzo (Casadei Leonardo), rilasciate dallo stesso alla GDF ed alla Procura presso il Tribunale di Forlì; c) nullità dell’avviso di accertamento, in quanto fondato su atti non conosciuti dal contribuente e relativi a procedimento penale a cui erano estranei gli amministratori della Siem S.r.l.

11. Entrambi i motivi s’appalesano infondati.

12. Per quanto concerne il profilo di cui capo a), va evidenziato che la CTR ha individuato l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, sulla base, non di apodittiche affermazioni, bensì, sulla scorta delle dettagliate e specifiche indicazioni ricavabili dal PVC, nè ha pregio la doglianza di cui al punto c), atteso che gli atti e documenti relativi al procedimento penale sono stati, per quanto di interesse, trasfusi nel PVC, e di conseguenza, era onere della ricorrente contestare tale circostanza, affermata nella sentenza impugnata, attraverso la trascrizione del contenuto delle parti del PVC inerenti tale aspetto, e ciò in ossequio al principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6; parimenti infondata risulta la censura di cui al capo b), poichè le propalazioni rese dal terzo alla GDF sono state riscontrate dalla CTR attraverso il richiamo ai dati documentali riportati in termini specifici e desumibili dal PVC, ed è convinzione stabilmente invalsa nella giurisprudenza di questa Corte che le dichiarazioni rese da terzi alla GDF nel corso dell’attività amministrativa di accertamento, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice (Cass. n. 8196/15 – Cass. n. 8639/13).

13. Va pure disatteso, in quanto infondato, anche, il terzo motivo.

14. Rileva, infatti, il Collegio come l’efficacia vincolante del giudicato penale non possa operare nel processo tributario, poichè in esso, da un lato, vigono limitazioni alla prova (il divieto di prova testimoniale, sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7) e dall’altro, possono valere, sul piano probatorio, anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna (Cass. n. 6337/02).

15. Deve essere, infatti, ulteriormente, considerato che la struttura e le finalità del giudizio tributario, finalizzato ad accertare la sussistenza e l’entità dell’obbligazione tributaria, di spiccata rilevanza pubblicistica, mal si conciliano con un’efficacia vincolante del giudicato formatosi in sede penale, che può essere valutato, pertanto, ai fini del libero convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c., solo come elemento a carattere presuntivo ed indiziario, che va necessariamente posto a confronto con tutti gli altri elementi probatori acquisiti in atti.

16. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna la Siem S.r.l. al pagamento delle spese del giudizio a favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 12.000,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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