Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14551 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. I, 04/07/2011, (ud. 16/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8229/2009 proposto da:

ARIOSTEA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.GO

MESSICO 3, presso l’avvocato BLASIO Elio, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SPECCHIA CRISTINA, ERIGESSI DI

RATTALMA MARCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

VINILCHIMICA COMMERCIALE S.R.L., ora IMMOBILIARE FAR S.R.L., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso l’avvocato

MONZINI MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELLI

Edmondo, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il

28/01/2009, n. 2045/08;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato RENDINA SIMONA, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MONZINI MARIO, con delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società per azioni Ariostea proponeva istanza alla Corte d’appello di Bologna per ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 1598 del 2008 con la quale il Tribunale di Reggio Emilia l’ aveva condannata a risarcire alla Vinilchimica Commerciale S.r.l., i danni conseguenti alle difformità ed ai vizi nella progettazione i di un impianto per la produzione di granuli in polivinile. L’istante, peraltro, era anche appellante nei confronti della predetta sentenza del tribunale. La Corte di Bologna rilevava che i motivi di gravame non consentivano di ravvisare in termini di manifesta erroneità la riformabilità della sentenza impugnata. Riteneva pure, relativamente al periculum in mora affermato dall’appellante con riferimento alla possibilità di insolvenza della Vinilchimica in considerazione delle sue modeste dimensioni e della inattività, che questa aveva obiettato di essersi fusa con la l’Immobiliare Far, e che era divenuta beneficiaria del patrimonio di quest’ultima. La corte di Bologna, dunque negava la richiesta sospensione.

Propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., contro questa ordinanza la società Ariostea.

Resiste con contro ricorso la Vinilchimica Commerciale oggi Immobiliare Far S.r.l., a seguito di fusione per incorporazione in data 9 giugno 2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzat dalla resistente sotto il profilo dell’inesistenza della notificazione del ricorso.

Osserva la Immobiliare Far che essa, già in sede di costituzione nel procedimento instaurato dalla Ariostea con il ricorso ex art. 351 c.p.c., davanti alla Corte di Bologna, e quindi anche nel giudizio di appello, aveva conferito mandato professionale ad assisterla agli avvocati Edmondo Raffaelli e Franco Neppi, il primo del foro di Bergamo ed il secondo del foro di Bologna, eleggendo presso il secondo il proprio domicilio. Il ricorso in esame è stato invece notificato all’avvocato Corrado Spaggiari, difensore della Vinilchimica Commerciale nel giudizio davanti al tribunale, presso il cui studio, a quel tempo, era stata anche effettuata la rituale elezione di domicilio della predetta società.

La resistente dunque rileva la mancanza di alcun collegamento tra il predetto avvocato Spaggiari e ed essa Immobiliare.

2. La questione sollevata dalla resistente è fondata.

La notifica dell’impugnazione eseguita presso il procuratore revocato dal mandato e sostituito con altro, deve considerarsi inesistente e, come tale, insuscettibile di sanatoria, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione, in quanto effettuata presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell’atto. Ciò anche in considerazione del fatto che una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato si interrompe ogni rapporto fra la parte e il procuratore cessato, non operando proroga che si accompagna alla revoca non seguita da nomina di nuovo difensore (Cass. n. 3964 del 2008,e n. 3338 del 2009).

L’inesistenza della notificazione comporta che il rapporto processuale non si è mai costituito. Il ricorso dunque deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve essere condannato alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e le liquida in Euro 1.000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonchè delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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